Comune di Tortoreto
Provincia
di Teramo
P.R.E.
PIANO REGOLATORE ESECUTIVO
ELAB. B
NORMATIVA
URBANISTICA
URBANISTI:
MARIANO MORONI ARCHITETTO
DANIELE PORTELLA ARCHITETTO
PROVINCIA DI
TERAMO
SERVIZIO URBANISTICO
PROVINCIALE
ADEGUAMENTO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO PROVINCIALE
N.134 DEL 13.12.2000
Testo adeguato alla Delibera C.C.
n. 69 del 20.11.2001
(Approvazione Variante Parziale
al PRE)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA
Branciaroli Luigi
Dott. Nicola Ianni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Contenuti e Validità del Piano
Ai sensi della
legge 17.08.1942, n° 1150 e successive modificazioni, della legge 28.01.1977 n°
10 e della legge regionale n° 18 del 12.04.1983 e successive modificazioni ed
integrazioni, la disciplina urbanistica edilizia del Piano Regolatore Esecutivo
si applica al territorio comunale secondo le disposizioni delle presenti norme
tecniche e degli elaborati elencati nel successivo articolo.
Ai sensi di
legge in materia urbanistica, il P.R.E. governa in modo diretto l’intero
processo di trasformazione del territorio e dei suoi diversi usi.
Tale processo
riguarda interventi di nuova costruzione, di recupero, di ampliamento e di
demolizione, di trasformazione degli usi, nonché di realizzazione di
infrastrutture e di qualsiasi opera che comunque comporti modificazioni del
territorio ed ecceda le normali operazioni colturali condotte ai fini
produttivi agricoli.
Il P.R.E. ha
validità temporale di 10 anni dalla data di approvazione e l’attuazione potrà
essere regolata da programmi di intervento contenenti le indicazioni delle
opere pubbliche e delle urbanizzazioni primarie e secondarie da realizzare.
Il P.R.E. può
essere soggetto a revisioni periodiche nei modi e con le procedure di legge, e
per i programmi di intervento l’Amministrazione Comunale può procedere alle
loro modifiche contestualmente all’approvazione dei bilanci annuali e
pluriennali.
In tal caso il
programma segue la procedura prevista dall’art. 66 della L.R. 18/83, del testo
vigente.
____________________________________________________________________
Nota: Le variazioni apportate alla Normativa Urbanistica con la Delibera C.C. n.69 del 20.11.2001, sono riportate in corsivo nel presente testo
Art. 2
Elaborati del P.R.E.
Gli elaborati
del Piano Regolatore Esecutivo sono i seguenti:
A) Relazione Generale;
B) Normativa Urbanistica;
C) Opere di Urbanizzazione \ Programma di Intervento; piano
particellare;
D) Relazione Geologica;
Grafici:
Tav. 1 – Inquadramento territoriale;
Tav. 1.1 -
P.R.P. Inquadramento Territoriale 1:25.000;
Stato di Fatto con Reti di Urbanizzazione:
Tav.
2.A - Tortoreto Alto 1:2.000;
Tav.
2.B - Lido Nord 1:2.000;
Tav.
2.C - Lido Centro 1:2.000;
Tav.
2.D - Lido Sud 1:2.000;
Tav.
2.E - Salino 1:2.000;
Tav. 2.F -
Cavatassi 1:2.000
Destinazioni d’Uso P.R.E.
Tav.
3 - Zonizzazione Generale 1:5.000;
Tav.
3.0 - Quadro d’Unione Ambiti di
Dettaglio 1:5.000
Tav.
3.A - Zonizzazione Tortorteto Alto 1:2.000
Tav.
3.B - Zonizzazione Lido Nord 1:2.000
Tav.
3.C - Zonizzazione Lido Centro 1:2.000
Tav.
3.D - Zonizzazione Lido Sud 1:2.000
Tav.
3.E - Zonizzazione Salino 1:2.000
Tav.
4 - Dettaglio dell’Ambito \
Analisi Urbana 1:1.000
Tav.
6 - Analisi Urbana \ Spazi
Pubblici 1:5.000
In caso di
mancata rispondenza tra normative predisposte ed elaborati grafici, prevale la
norma scritta: in caso di mancata corrispondenza fra elaborati grafici prevale
quello a scala con minor denominatore.
Art. 3
Inserimento Nel Piano Delle Prescrizioni Di Altri
Strumenti.
Le previsioni del Piano
risultano integrate, a tutti gli effetti da:
- vincoli e limitazioni d’uso del suolo, prescrizioni di tutela derivanti
da provvedimenti legislativi, regolamenti amministrativi;
- previsioni di piani attuativi vigenti, espressamente richiamati
nelle disposizioni della presenti norme;
- previsioni di piani sovracomunali approvati.
I piani
urbanistici attuativi, approvati alla data di adozione del presente piano,
rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e durata prevista dalla
loro validità ed efficacia. Alla scadenza dell’efficacia dei Piani attuativi la
normativa e le previsioni grafiche dei piani attuativi stessi diventano a tutti
gli effetti normativa del P.R.E., ivi compresi gli obblighi e gli oneri a
carico dei privati e/o Enti, per la relativa attuazione.
Sono consentite
le varianti ai piani attuativi vigenti che non incidono sul dimensionamento globale
del Piano attuativo stesso e non comportino svantaggi per l’Amministrazione
Comunale, rispetto ai contenuti ed obblighi relativi al convenzionamento a suo
tempo contratto.
Nel caso che il
P.R.E. preveda, per gli spazi pubblici già ceduti al Comune, destinazione
diversa da quella stabilita dal piano attuativo le previsioni del P.R.E.
prevalgono su quelle del Piano attuativo stesso.
Art. 4
Parametri
Urbanistici Ed Edilizi.
1) St = Superficie territoriale
Per superficie territoriale, sulla quale applicare l’indice
di utilizzazione territoriale (Ut), si intende un’area comunque individuata
graficamente nelle tavole dello strumento urbanistico, comprendente le aree per
l’urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria.
La superficie territoriale, comunque va misurata al netto
delle zone destinate alla viabilità esterna ed al lordo delle strade
interne (esistenti o di previsione), ed a diretto servizio degli insediamenti
interessati, come pure delle altre aree destinate alle opere di urbanizzazione
primaria o secondaria, oltre ad eventuali aree di rispetto od aree destinate ad
opere di urbanizzazione generale a servizio dell’area stessa.
La superficie territoriale è espressa in mq.
2) C = Comparto di attuazione
Per comparto di attuazione si intende l’unità di intervento
urbanistico corrispondente alla superficie territoriale di un ambito soggetto
ad attuazione unitaria diretta.
3) S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria
E’ rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle
strade interne all’area, delle superfici destinate a parcheggi e a spazi di
sosta e distribuzione, esclusi quelli di urbanizzazione secondaria, nonché da
altri eventuali spazi destinati alle reti ed alle centrali tecnologiche al
servizio dell’area e delle superfici destinate agli eventuali spazi verdi
primari non classificabili come verde pubblico attrezzato ai sensi del punto c)
dell’art. 3 del D.M. 2.4.1968 n° 1444.
La S1 è espressa in mq.
4) S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria
E’ rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli
spazi pubblici per attività collettive, definite ai sensi dell’art. 3 del D.M.
2.4.1968 e della legge 29.9.1964 n° 847 e successive modifiche ed integrazioni,
e comprende, quindi, gli spazi destinati ai servizi scolastici dell’obbligo, le
attrezzature di interesse comune, il verde pubblico attrezzato a parco, per il
gioco e per lo sport, nonché gli spazi destinati ai parcheggi di urbanizzazione
secondaria ai sensi del punto d) dell’art. 3 del D.M. 2.4.1968 n° 1444.
La S2 è espressa in mq.
5) Ut = Indice di utilizzazione territoriale
Rappresenta il rapporto massimo ammissibile tra la superficie
edificabile dei fabbricati (Se) e la superficie territoriale (St).
L’Ut è espressa in mq /mq.
6) Ui = Unità immobiliare
Si intende per unità immobiliare la minima entità edilizia
censita nel catasto urbano, con o senza area di pertinenza, capace di assolvere
a specifiche funzioni (es. appartamento, negozio, laboratorio artigiano, ecc.)
7)
Ao = Area occupata
è la superficie
impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo
ingombro; essa risulta individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di
campagna di tutte le parti fuori terra dell’edificio (murature perimetrali
anche interrate, balconi, sporti di gronde, pensiline, aggetti e simili).
L’area occupata (Ao) serve per controllare i rapporti fra spazio costruito,
aree asservite ed aree libere, quindi, per verificare la rispondenza del
progetto del manufatto realizzato all’indice di utilizzazione del suolo (Us).
8)
Si = Superficie di inviluppo
è la superficie
individuata mediante l’intersezione delle linee perimetrali più esterne
delimitanti l’area occupata dalla costruzione, o dal loro prolungamento (area
risultante dai “fili fissi”). La superficie d’inviluppo (Si) serve per
posizionare l’edificio, entro i limiti delle distanze di piano, e per
verificare in tal senso la rispondenza tra progettato e realizzato.
9)
Ai – Area insediabile
è
l’area risultante della superficie di inviluppo (Si) ampliata nel suo perimetro
per una larghezza di mt. 2.50 oppure 7.00 su ciascun lato, a seconda se
trattasi, rispettivamente, di manufatti edilizi privati o di edifici pubblici,
purché non in violazione delle distanze e/o distacchi minimi di piano. L’area
insediabile (Ai) serve per consentire la più idonea dislocazione dell’edificio
in corso d’opera, senza la necessità delle varianti di ubicazione.
10)
Sf – Superficie fondiaria
Per superficie fondiaria si intende quella parte di area che
risulta dalla superficie territoriale (St) deducendo le superfici per opere di
urbanizzazione primaria (S1) e secondaria (S2) ed altre eventuali superfici,
come previsti al punto 1, non direttamente utilizzabili ai fini del processo
edilizio. La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti fino alla
superficie minima di intervento, che rappresenta la minima dimensione fondiaria
sottoponibile a concessione. Poiché attraverso il P.R.E., l’intervento è
diretto sull’intero territorio comunale, la superficie fondiaria, nelle aree
residenziali, turistiche, commerciali e produttive di completamento,
corrisponde alla superficie del lotto in proprietà asservito alle costruzioni.
La superficie fondiaria è espressa in mq.
11)
It – Indice di fabbricabilità
territoriale
Esprime il volume massimo lordo di costruzione realizzabile
per ogni mq. di superficie territoriale (St).
12) Uf
– Indice di utilizzazione fondiaria
Rappresenta il rapporto massimo
ammissibile tra la superficie edificabile (Se)
e la superficie fondiaria (Sf).
13) Us
– Indice di utilizzazione del suolo
Esprime il rapporto tra area occupata
dalla costruzione (Ao) e la superficie fondiaria di pertinenza (Af), o l’area
comunque impegnata ai fini planovolumetrici costruttivi.
14) Cu
– Carico urbanistico
Per carico urbanistico si intende
l’impegno complessivamente indotto, sul sistema pubblico delle infrastrutture e
dei servizi, da parte delle attività insediate o da insediare.
15) Ci
– Capacità insediativa
Per capacità insediativa si intende la
superficie edificabile complessivamente realizzabile all’interno di un comparto
di attuazione o nell’ambito di un singolo lotto. Nel caso delle zone
residenziali può anche essere misurata in abitanti insediabili, e nel caso
delle zone produttive in addetti insediabili.
16) Unf
– Unità fondiaria
Si intende per unità fondiaria l’entità
edilizia contenente una o più unità immobiliari, configurantesi, dal punto di
vista storico, spaziale, statico e funzionale, come immobile a se stante, anche
se costruito in aderenza.
Applicazione dei parametri urbanistici
Gli indici di
utilizzazione territoriale (Ut) e/o gli indici di fabbricabilità territoriale
(It), come anche gli indici di utilizzazione fondiaria (Uf) si applicano negli
interventi diretti secondo le previsioni del P.R.E..
PARAMETRI
EDILIZI.
Il
processo edilizio è regolato dai seguenti parametri:
1) Se
= Superficie edificabile.
E' la
superficie risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani, fuori
ed entro terra: essa va misurata sul perimetro esterno del pavimento, compreso
l'ingombro dei muri.
Sono
esclusi dal computo della superficie edificabile:
- tutte le scale fisse e mobili (di Su max. mq
24 per vano), tutti gli ascensori e montacarichi compreso accessori (max
ingombro Su= mq 12), servizi tecnologici ed impianti (centrali termiche,
idriche, cabine elettriche, locali per raccolta rifiuti solidi, locale
contatori, etc);
-
gli spazi non interamente chiusi (apertura minima senza
infissi= 1/3 delle pareti verticali), anche se coperti, quali logge, verande,
balconi rientranti, porticati, entro limiti di superficie del 30% dell'area
occupata dell'edificio (Ao) per ogni singolo piano;
-
le gallerie pedonali connesse con attività commerciali, nei
limiti del 30% della superficie coperta dell’edificio; l’esclusione dal computo
è senza limiti nel caso le gallerie siano destinate ad uso pubblico;
-
i locali destinati a garage nei limiti di 1 mq ogni 10 mc.
di costruzione;
-
i locali a piano terra con altezza utile inferiore a
mt.2.40, aventi destinazione accessoria;
- i locali seminterrati che abbiano l'altezza media
fuori terra inferiore a mt.1,60 (da misurarsi dalla linea di sistemazione
esterna del terreno o del marciapiede all'intradosso del primo solaio), ed a
condizione che per le nuove costruzioni tali locali siano mantenuti entro
l'ingombro della superficie coperta dell'edificio e destinati come accessori e
pertinenze alla attività residenziale o di altre attività;
- i sottotetti con falde inclinate inferiori al 35% non utilizzabili
secondo le norme della nuova normativa relativa ai sottotetti sotto riportata.
La superficie
edificabile (Se) calcolata per i corrispondenti tipi edilizi e divisa per la
superficie fondiaria (Sf) di pertinenza dell'edificio, deve dare un valore non
superiore all'indice di utilizzazione fondiaria:
Se/Sf <= Uf
Sono quelli che si sviluppano completamente al
di sotto del livello della più bassa sistemazione del terreno all'esterno
dell'edificio. l locali dei piani interrati sono normalmente utilizzati a scopi
accessori. Per tali locali deve essere garantito l'isolamento dall'umidità ed
assicurato il ricambio dell'aria. Per evitare inconvenienti di carattere
igienico, nel caso in cui il deflusso delle acque di scarico del fabbricato
avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato
un impianto di sollevamento delle acque.
- PIANI SEMINTERRATI
Sono locali che hanno il pavimento ad un livello
più basso del marciapiede e l'intradosso del soffitto ad un livello più alto
del marciapiede stesso. l seminterrati possono essere abitabili e/o agibili e
destinati ad abitazioni, uffici etc., qualora l'altezza interna netta dei
locali non sia inferiore a mt. 2,70, salvo le maggiori altezze prescritte per
particolari destinazioni d'uso. Per l'abitabilità debbono essere inoltre
soddisfatte tutte le condizioni relative all'areazione e alle dimensioni.
I seminterrati con altezza media fuori terra
inferiore a mt.1.60 non sono considerati Piani, indipendentemente dalla loro
destinazione d’uso.
- SOTTOTETTI
Sono quelli ubicati sotto le falde del tetto.
I locali ivi ricavati possono essere classificati
abitabili o non abitabili.
Ai fini del computo
della «Se», i sottotetti non rientrano nel computo delle quantità edilizie
quando presentano le seguenti caratteristiche:
1) la quota di imposta delle falde, ovvero il
punto d’incontro delle rette di sostegno del piano di facciata con l’intradosso
del piano di falda, rispetto al piano di calpestio del sottotetto non superi
l'altezza di mt.1,20 ;
2) la pendenza delle falde contenuta entro un'inclinazione del 35%;
3)
l'altezza netta interna, misurata come distanza tra colmo e
piano di calpestio, non risulti superiore a mt. 3,50;
4) La
destinazione d’uso del sottotetto sia per scopi accessori: sgombero, lavanderie
ecc.
Nel caso in cui non si
rispetti, anche una sola delle suddette caratteristiche, la superficie sarà
calcolata al 60%, salvo che una o più parti del sottotetto non abbia conformazione
tale da farlo ritenere abitabile (con possibili ricavi di locali
maggiori-uguali a mq. 9.00, con altezza media mt. 2,70), e in tal caso, la
specifica parte, sarà calcolata al 100%.
L'areazione ed illuminazione
dei locali sottotetto non abitabili potrà avvenire con aperture ricavate a filo
di falda o sui timpani.
I sottotetti non sono
considerati Piani, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.
2) Sua
= Superficie utile abitabile
E' la superficie equivalente alla somma delle
superfici di pavimento degli alloggi, degli ambienti destinati ad attività
turistiche, commerciali e direzionali, delle superfici relative agli accessori
nella entità del 60%, tutte misurate al netto dei muri, pilastri, tramezzi,
sguinci, vani porte e finestre, scale interne, logge e balconi.
3) Susa = Superficie utile di servizi ed accessori.
Nell'edilizia
abitativa, la superficie non residenziale è costituita dalla somma delle
superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori, misurate al netto di
murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.
Sono servizi
accessori:
a) cantine, soffitte, locali motore ed
ascensore/montacarichi, cabine
elettriche, lavanderie, centrali termiche ed
idriche, locali di sgombero, eventuali altri locali a stretto servizio della
residenza;
b) autorimesse singole o collettive;
c) androni di ingressi e porticati liberi;
d) logge e balconi.
4) V = Volume.
E' il volume espresso in mc., calcolato moltiplicando
la (Se) per l'altezza lorda dei relativi piani, misurata dal pavimento
all'estradosso del solaio sovrastante, per i piani normali e, all'intradosso
del solaio di copertura, per l'ultimo piano abitabile.
5) P = Numero dei piani
E' il numero dei piani abitabili o agibili,
anche solo in parte, e cioè dei piani che contribuiscono a determinare la
Superficie edificabile, cosi come definita nel precedente punto 1.
6)
H = Altezza della costruzione
Lunghezza del segmento appartenente ad una retta
verticale ed avente per estremi inferiore e superiore rispettivamente i punti
di incontro della retta stessa con il piano di sistemazione esterna
dell'edificio, e con:
a) il piano
orizzontale dell'intradosso del solaio di copertura nel caso di copertura orizzontale o dell'ultimo piano abitabile nei casi in
cui il tetto sia realizzato nel rispetto delle caratteristiche dei punti 1,2.3,
(pagg.10;11;”sottotetti”) che precedono;
b) il punto
medio della falda del tetto (metà lunghezza presa dall'imposta del tetto) nel
caso in cui il tetto non rispetti anche una sola delle tre caratteristiche
suddette.
Per gli edifici su
terreno in pendio l'altezza massima è calcolata assumendo come riferimento la
quota del piano ideale orizzontale passante per il punto medio delle
intersezioni delle fronti sul terreno.
Ai fini del calcolo
dell’altezza media, le fronti più alte non potranno comunque superare l'altezza
massima consentita se non nella misura di mt 1.50 del suo valore.
Se il solaio di
copertura dell'ultimo piano abitabile è inclinato, con pendenza superiore al
35%, o se il piano stesso è a ritiro,
ad ogni piano di intradosso orizzontale «reale o virtuale» corrisponde un piano
verticale parallelo alla fronte della costruzione e la costruzione stessa
presenta quindi altezza variabile in funzione dell'arretramento del fronte.
Per «piano di
intradosso orizzontale virtuale» si intende il piano orizzontale passante per
il punto ove si individua l'altezza media del locale stesso.
Fanno eccezione i
volumi tecnici strettamente indispensabili: torrini dei vani scala e degli
ascensori/montacarichi ed altri impianti tecnologici.
Piano
di sistemazione esterna dell’edificio.
Riguarda il piano di
calpestio perimetrale, a ridosso dell’edificio e nell’area del lotto, definito
e sistemato prima o dopo i lavori di costruzione del fabbricato, (e comunque da
definirsi e sistemare nell’arco di validità della concessione edilizia). La
quota del piano di sistemazione esterna, prima e dopo i lavori, deve essere
specificata negli elaborati progettuali annessi alla richiesta di concessione
edilizia. I profili delle aree da sistemare, potranno essere modificati, sia
con riporti che con sterri, purché non si ecceda mediamente i mt. 1.60.
Nel caso in cui si fronteggino
viabilità private o pubbliche il dislivello, dopo i lavori, non deve eccedere i mt.0,80 rispetto al piano
stradale o degli eventuali marciapiedi. I muri di contenimento o di recinzione,
soprattutto nel territorio collinare, debbono risultare decorosi con
rivestimenti o pitturazioni idonee ai fini dell’inserimento ambientale.
7) D = Distanze tra edifici e dai confini.
Sono le distanze
minime intercorrenti tra fabbricati e le distanze degli stessi dai confini di proprietà,
dai confini urbanistici o dai cigli stradali e si misurano a partire dal filo
del fabbricato o nel caso di volumi aggettanti (bow-window o balconi chiusi),
dal filo esterno più avanzato degli aggetti medesimi.
l bow-window si
possono realizzare in deroga alle distanze nel caso in cui le loro dimensioni
siano inferiori ad 1/4 della superficie della facciata dell'edificio e purché
il relativo aggetto non sia superiore a mt. 1.00, e siano posti ad un'altezza
non inferiore a mt. 2.40 dal piano di calpestio sottostante.
Ai fini delle distanze le parti aggettanti degli
edifici, come i balconi, le pensiline, le tettoie a sbalzo ecc., non possono
superare il 40% della distanza minima fissata dallo strumento urbanistico tra
l'edificio ed i confini di proprietà, di quelli urbanistici e anche dai cigli stradali.
8) VI = Indice di visuale libera.
Esprime il rapporto minimo mt/mt ammissibile tra il
distacco delle varie fronti dei fabbricati dai confini di proprietà e l'altezza
delle varie fronti stesse.
9) Sc = Superficie coperta.
La superficie coperta degli edifici, espressa in
mq, è data dalla massima proiezione orizzontale dei fili esterni delle
strutture e dei tamponamenti perimetrali, escluse le parti aggettanti aperte
come i balconi, sporti di gronda e simili, locali interrati e porticati purché
non eccedano il 30% dell’area occupata (Ao).
10) Q = Rapporto massimo di copertura
Rappresenta il rapporto massimo ammissibile in
mq/mq fissato in percentuale, tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
11) L = Lunghezza massima dei prospetti.
E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto
continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.
12) Spazi interni agli
edifici
Si
intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per almeno i
tre lati del perimetro delle aree medesime e che abbiano distanze tra pareti
frontestanti inferiori a quelle ammesse agli strumenti urbanistici vigenti.
Sono
classificati nei seguenti tipi:
a) Patio
Si
intende per patio Io spazio interno di un edificio ad un solo piano, o
alI'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a
mt. 6.00, e pareti circostanti di altezza non superiore a mt 4.00;
b)
Cortile
Si
intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad
ogni finestra è superiore a mt. 8.00 e la superficie del pavimento superiore ad
1/4 di quella delle pareti che la circondano, nel caso di pareti arretrate il
calcolo deve essere esteso al piano verticale corrispondente le pareti stesse.
c)
Chiostrina
Si
intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore ad l/8
di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a mt
20.00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a mt
4.00.
13) Indice di piantumazione
Indica il numero di piante
d'alto fusto (n/ha) prescritto per ogni ettaro nelle singole zone o comparti
con l'eventuale specificazione delle stesse.
14) Destinazione
d'uso
Per destinazione d'uso
si intende:
la funzione o le funzioni consentite dalla
disciplina urbanistica vigente nella zona dove sono site l'area o la
costruzione.
15) Ampliamento
Per ampliamento si
intende:
complesso di lavori che hanno l'effetto di ingrandire
il fabbricato creando Io spazio supplementare sia in orizzontale che in
verticale.
16) Allineamento
E' la linea lungo la
quale deve sorgere l'edificazione.
Tale linea di
edificazione è facoltativa nel caso che ciò sia previsto dalle norme dello
strumento urbanistico generale o attuativo, e rappresenta il massimo
avanzamento dell'edificio rispetto allo spazio antistante destinato come
strada, piazza etc.
L'allineamento sul fronte strada, piazza, etc. è
rappresentato dalla linea di edificazione esistente e determinato secondo
specifici casi dal congiungimento dei due punti più avanzati degli edifici
esistenti. Tali edifici devono essere compresi tra due viabilità urbane
esistenti e successive.
In ogni caso, comunque, la distanza del nuovo
edificio dalla strada, piazza etc., non può essere inferiore a quella minima,
attualmente esistente, degli altri edifici considerati per la determinazione
dell'allineamento.
TITOLO II
ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO
Art.5
Modalità Di Attuazione Del P.R.E.
Ai sensi
dell’art. 12 della L.R. 18/83 il P.R.E. si attua attraverso concessione
edilizia diretta, in conformità delle prescrizioni esecutive fornite dalle
presenti norme e dagli elaborati grafici del Piano.
Le prescrizioni
esecutive del P.R.E. costituiscono a tutti gli effetti, compreso quello di
dichiarazione di pubblica utilità di indifferibilità e urgenza, Piani
Particolareggiati di Esecuzione ed hanno gli stessi contenuti e finalità di
Piani Particolareggiati, dei piani P.E.E.P., dei piani P.I.P. e dei Piani di
Recupero così come previsti dalle leggi vigenti.
Le prescrizioni
ed i grafici del piano, individuano le unità di intervento e unitamente alla
presente normativa, le specifiche modalità di attuazione ad iniziativa pubblica
o privata. In tal caso l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, e la eventuale cessione al Comune delle relative aree, saranno
assunte a totale cura e spese dei privati facente parte dell’unità di
intervento, con apposito atto d’obbligo o convenzione. Laddove è prevista
l'attuazione delle previsioni del P.R.E. ad iniziativa pubblica, trascorso un
periodo di 3 anni dalla data di approvazione del P.R.E., senza che
l'Amministrazione Comunale abbia dato corso alle modalità attuative degli
interventi, questi ultimi potranno essere attuati anche su iniziativa dei
privati proprietari delle aree nelle stesse modalità previste per gli
interventi privati.
Il rilascio
delle singole concessioni è comunque subordinato alla stipula, preventiva o
contestuale, dell’atto d’obbligo o convenzione, ove saranno specificati i tempi
e le modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie, nonché
delle eventuali cessioni.
Il P.R.E., a
seguito dello studio geologico generale effettuato, onde scongiurare possibili
accelerazioni di fenomeni di instabilità, specie nelle aree collinari,
(pagg.27/28 relazione geologica e annessa tav. 1:10.000 “carta della stabilità
dei versanti”), disciplina quanto segue:
Nell’ambito dell’intero territorio comunale, ad ogni
richiesta di concessione edilizia dovrà essere annesso uno studio di
fattibilità tecnica dell’intervento costruttivo proposto, ovvero studio
geologico e geotecnico di dettaglio con esame
della stabilità del suolo, e ove necessario, l’adozione preventiva
di opere di consolidamento, bonifica e/o sistemazione
idraulico-forestale.
Onde garantire la
permeabilità dei suoli, ogni area assogettata ad intervento edilizio dovrà
destinare a giardino almeno il 30% del lotto.
Art.6
Norme
Di Carattere Generale
6.1) - Disciplina dei parcheggi
I parcheggi
previsti dalle presenti Norme si suddividono nelle seguenti categorie:
1 - Parcheggi di urbanizzazione primaria;
2 - Parcheggi di urbanizzazione secondaria;
3 - Parcheggi ed autorimesse di pertinenza degli edifici.
I parcheggi
di urbanizzazione primaria sono parcheggi necessari a soddisfare le esigenze elementari di
mobilità e di sosta all’interno del sistema urbano. Essi sono considerati opere
di urbanizzazione primaria e quindi la loro esistenza o la loro previsione in
opportuno raggio di accessibilità è necessario per il rilascio della
concessione edilizia.
I parcheggi di
urbanizzazione primaria sono parcheggi di uso pubblico le cui aree vanno rese
disponibili per tale uso mediante atto d’obbligo unilaterale al momento del
rilascio della concessione ed attrezzato contestualmente alle costruzioni. Essi
vanno individuati in fase di progettazione dei singoli edifici e sono di norma
localizzati sul fronte stradale al diretto servizio delle attività insediate.
L’entità dei parcheggi di urbanizzazione primaria viene fissata in rapporto ai
diversi usi del territorio, così come previsti dalle presenti Norme, anche in
funzione del tipo di intervento, rispettivamente di recupero o di nuova
costruzione.
I parcheggi di
urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di interesse più generale
necessari per rendere organico e completo il sistema della mobilità e degli
spazi di sosta.
Nell’aggregato
urbano omogeneo esistente, o di nuova previsione, i parcheggi di urbanizzazione
secondaria sono individuati negli elaborati grafici del Piano. I diretti
proprietari delle aree ove ricadono tali parcheggi, possono includere gli
stessi nell’applicazione degli indici volumetrici relativi alle destinazioni
edificabili adiacenti, purché vengano realizzati e ceduti gratuitamente in
proprietà al Comune con atto d'obbligo unilaterale e/o convenzione regolarmente
registrata e trascritta.
I parcheggi e
le autorimesse di pertinenza dei singoli edifici sono necessarie a soddisfare
le esigenze di parcheggio privato e di stretta attinenza alla utilizzazione
dell’edificio stesso.
Essi, ricavati
al coperto come autorimesse, o come posti macchina scoperti adiacenti
all’edificio, sono considerati a tutti gli effetti come parcheggi privati.
L’entità dei
parcheggi privati viene fissata, anche con riferimento ai casi specifici di cui
al precedente comma in rapporto ai diversi usi del territorio previsti dalle
presenti Norme.
6.2) - Edifici esistenti
Gli edifici, le
strade e gli altri manufatti esistenti all’atto dell’adozione del P.R.E., in
contrasto con le destinazioni di zona e/o i parametri urbanistici edilizi del
Piano stesso, possono subire trasformazioni e modifiche solo per essere
adeguati alle nuove prescrizioni.
Comunque tutti
gli edifici esistenti nelle varie zone del P.R.E., ad eccezione di quelli su
cui gravano vincoli preposti all’espropriazione, ovvero, vincoli di
conservazione, possono essere soggetti ad interventi di trasformazione edilizia-urbanistica
(ivi compreso la demolizione e la ricostruzione) e mantenere il loro attuale
volume o superficie edificabile, calcolato a norma del presente regolamento, a
condizione che le sagome, i profili e gli ingombri a terra siano contenuti nell’ambito
di quelli esistenti.
Nel caso in cui
nella ricostruzione sia possibile aumentare la distanza dai confini, dagli
edifici e dagli spazi pubblici (in primo luogo dalla viabilità pubblica), fermo
restante il mantenimento della volumetria o superficie edificabile è consentita
la modificazione delle sagome dei profili e degli ingombri a terra, a
condizione che non sia aumentata l’attuale altezza, se superiore a quella
massima prevista dalle norme per la sottozona. Inoltre al fine di permettere
una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente nel territorio
comunale tutti gli edifici esistenti possono essere soggetti ad ampliamento una
tantum nei casi e nei modi previsti nelle varie zone del P.R.E.. In caso di
nessuna indicazione in merito, tali ampliamenti non sono assentibili.
6.3) Distanze
a) - Salvo quanto
successivamente indicato per alcune zone e per zone di P.R.E. assunte e
stabilite come di P. di R. o piano esecutivo di dettaglio in genere, tra pareti
finestrate di edifici di nuova costruzione reciprocamente antistanti è
prescritta una distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; tale
norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli
edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt. 12,00.
In ogni altro caso per gli edifici è prescritta la distanza
minima assoluta di mt. 10,00 tra pareti finestrati e pareti di edifici
antistanti. La distanza sopra indicata va mantenuta anche nel caso in cui la
parete antistante sia provvista di porticato la cui pilastratura va considerata
alla stregua delle pareti.
Le distanze tra pareti finestrate come sopra indicate non si
computano nel caso in cui tra gli edifici siano interposte strade pubbliche,
fermo restando l’osservanza dei distacchi imposti da specifiche leggi.
Il distacco minimo di un fabbricato di nuova costruzione, sia
che abbia parete finestrata o no, rispetto al confine del lotto contiguo, deve
essere pari ad 1/2 dell’altezza del fronte prospettante, fermo restando un
distacco minimo assoluto di mt. 5,00. Nel caso di pareti non finestrate, tale
distacco può essere ridotto quando esiste un preciso accordo fra i confinanti
interessati, formalizzato con atto regolarmente registrato nei pubblici
registri immobiliari, valevole per se, eredi ed aventi causa.
Nei lotti edificabili confinanti con lotti liberi è ammessa
la edificazione sul confine di proprietà nel rispetto delle modalità previste
dal Codice Civile, purché preventivamente si
stipuli un pubblico atto di consenso tra le parti.
E’ altresì ammessa l’edificazione in aderenza o in comunione,
secondo le norme del Codice Civile.
E’ consentita la deroga alla distanza minima tra edifici di
cui al comma secondo del presente punto a), purché le pareti frontestanti non
siano finestrate, per costruzioni e/o parti di costruzioni monopiani facenti
parte di edifici più vasti, la cui altezza interna utile sia inferiore a mt.
2.50 e l’altezza media fuori terra
inferiore a mt. 2.50, da realizzare come pertinenze di edifici esistenti o da
edificare destinate con riferimento alla legge 122/89 a garage entro i limiti
massimi richiesti dalla presente normativa in relazione alle diverse
destinazioni d’uso. Per tali interventi
si fa riferimento alle distanze previste dal codice civile. In tal caso I nuovi
interventi nei lotti adiacenti dovranno rispettare solo il distacco dal confine.
E’ consentita la deroga alla distanza minima tra edifici di
cui al comma secondo del presente punto (a) purché le pareti frontestanti non
siano finestrate, per costruzioni e/o parti di costruzioni monopiano facenti
parte di edifici più vasti, esistenti o da edificare, la cui altezza media
fuori terra non ecceda i mt. 3.50 e
destinati ad uso diverso dalla civile abitazione, quali magazzini e depositi,
bungalow e similari. Per tali interventi si fa riferimento alle prescrizioni
del Codice Civile per quanto attiene i distacchi.
Le distanze minime dei fabbricati dai confini urbanistici,
intesi solo quelli su aree assoggettate ad intervento pubblico, escluso
comunque le eventuali fasce di rispetto stradale, e le aree dell’Acquedotto del
Ruzzo, salvo allineamenti preesistenti o previsti dallo strumento urbanistico,
e ad eccezione delle sopraelevazioni, non devono essere inferiori a mt. 5,00.
Nel caso di allineamenti lungo il fronte strada deve essere in ogni caso
mantenuta la distanza minima dalla strada attualmente esistente e deve essere
garantita la realizzazione di un marciapiede di larghezza uguale a quella
esistente con un minimo di mt. 1,50.
Gli edifici di nuova costruzione, in presenza nei lotti vicini, di
edifici pubblici o di interesse pubblico o edifici privati regolarmente
costruiti o condonati ai sensi della legge 47/85 e successive modificazioni ed
integrazioni comprese altre successive sanatorie edilizie, o altre forme di
deroga e beneficio, edificati a distanza inferiore ai ml.5,00 dal confine,
possono posizionarsi rispettando la sola distanza minima dal confine del proprio lotto e cioè ml.5,00.
Comunque, in tali casi, la distanza tra edifici deve essere almeno
ml.6,00.
Nelle nuove costruzioni i piani completamente interrati possono essere
posti alla distanza minima di ml.1,50 dai confini, tuttavia nel caso di
accordo tra i confinanti, a mezzo di
atto pubblico, tali volumi interrati possono essere posti a confine,.
b) Nelle aree ricadenti in zona di nuova edificazione e
infrastrutturazione a carattere residenziale, produttivo ecc. la distanza fra i
fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di
veicoli e salvo eventuali prescrizioni e allineamenti riportati nelle
cartografie dello strumento urbanistico generale, deve essere uguale alla
larghezza della sede stradale (compreso i marciapiedi) maggiorata di:
- mt. 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a mt.
7,00;
- mt. 7,00 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt.
7,00 e 15,00;
- mt. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a mt.
15,00.
Qualora le
distanze tra i fabbricati, come sopra computate risultino inferiori al
fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la
misura corrispondente all’altezza stessa.
Inoltre le distanze minime dei
fabbricati dai confini delle aree soggette a cessione da destinarsi a scopi
pubblici ricomprese nel lotto edificabile
in attuazione, non devono essere inferiori a mt.3,00.
Art.7
INTERVENTI
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE.
7.1 - Alberature e arredo
urbano.
L’abbattimento
degli alberi di alto fusto e la modificazione d’impianti colturali aventi carattere
monumentale paesaggistico ovvero costituenti ambiti di rilevante interesse
ambientale, è considerato intervento sottoposto ad autorizzazione, e come tale
soggetto a particolari prescrizioni e limitazioni.
Nei casi in cui
per qualsiasi motivo l’intervento di abbattimento o di modifica delle
alberature ritenute di carattere monumentale-paesaggistico si renda inevitabile
la relativa autorizzazione può essere rilasciata sulla base di un progetto di
risistemazione dell’ambiente che preveda, nei casi in cui è possibile, il
ripristino delle alberature con la piantumazione di essenze adeguate.
7.2
- Programma dei caratteri del paesaggio e del
verde urbano
Il Comune provvede, entro
un’anno dall’approvazione del P.R.E, ad
elaborare uno studio specifico sulla tutela dei caratteri monumentali del
paesaggio, con le sue alberature, che preveda anche un «programma per la
sistemazione dell’arredo e del verde urbano», riguardante sia gli elementi di
sistemazione del verde e l’arredo delle aree e degli spazi di carattere
pubblico, nonché gli elementi di regolamentazione per la sistemazione delle
aree private di pertinenza degli interventi sottoposti a concessione edilizia.
7.3
- Studio di compatibiltà ambientale
E obbligatorio lo studio di
compatibilità ambientale per gli interventi ricadenti nelle zone prescritte dal
Piano Regionale Paesistico.
7.4
- Aree di interesse archeologico
Il rilascio di concessione
edilizia per gli interventi ricadenti all'interno delle aree di zone di
interesse archeologico come perimetrate nella tavola planimetrica di
zonizzazione, è subordinato al preventivo nulla osta della Soprintendenza
Archeologica d'Abruzzo - Chieti.
TITOLO III
USI DEL TERRITORIO
Gli usi del territorio
sono individuati nel presente progetto di piano urbanistico esecutivo, che
costituisce il riferimento e l’indirizzo delle future trasformazioni edilizie e
urbanistiche. Le destinazioni sono localizzate sul territorio in rapporto al
livello organizzativo e funzionale della vita all’interno dello stesso. Nelle
singole zone vengono definiti gli usi consentiti; per quanto riguarda gli usi
facenti parte dell’elenco ma non richiamati nelle zone omogenee, sono da
ritenersi compatibili con la zona solo in quanto eventualmente esistenti,
mentre non è prevista la possibilità di nuovo insediamento.
Art. 8
Usi
Urbani
(Destinazioni
e caratteristiche)
La disciplina
d’intervento, norma scritta e cartografica, precisa le destinazioni d’uso
ammesse per ogni singola zona.
1) Abitazioni
Gli edifici per abitazioni comprendono gli alloggi intesi in
senso stretto, gli spazi privati di servizio (cantine, lavanderie, legnaie
ecc.) gli spazi condominiali di servizio (scale, androni, locali comuni, gioco
bimbi, lavanderie condominiali ecc.) e le autorimesse private.
2) Attività ricettive di
tipo alberghiero ed extra alberghiero
Le attività ricettive comprendono gli alberghi, pensioni,
locande, hotel e residence, villaggi turistici e similari.
3) Abitazioni collettive:
collegi convitti
Le abitazioni collettive comprendono collegi, convitti, conventi,
case di riposo, case per studenti, case di cura.
4) Attività commerciali
complementari e al dettaglio
Tali attività sono costituite da un insieme di diversi esercizi
commerciali, di tipo alimentari ed extra alimentari al minuto; per la vendita,
la rappresentanza e i servizi per l’auto; la vendita e le mostre di prodotti
per la casa, di elettrodomestici di macchine utensili ecc.; vendite giornali,
vendite di prodotti tipici locali, agenzie e sportelli bancari, uffici postali
ecc.
5) Pubblici esercizi
I pubblici esercizi comprendono ristoranti, trattorie, bar sale
di ritrovo con esclusione dei locali per lo spettacolo e lo svago come locali
da ballo di night club, con riferimento sia agli spazi destinati al pubblico
che quelli di servizio.
6) Esposizioni, mostre
Comprendono esposizioni, mostre e usi analoghi con riferimento
sia agli spazi di servizio e di supporto che agli uffici, agenzie ed altri usi
complementari agli stessi.
7) Attività commerciali
all’ingrosso
Attività commerciali all’ingrosso comprendono magazzini e
depositi , nei settori alimentari ed extralimentari con relativi spazi di
servizio e di supporto, ed i relativi uffici, mense ed altri servizi, nonché
spazi destinati a modesti processi produttivi strettamente complementari con
esclusione di attività commerciali di dettaglio.
8) Cinema, teatri, locali
per lo spettacolo
Comprendono cinema, teatro locali per lo spettacolo, locali da
ballo, sale di ritrovo e similari.
9) Uffici o studi
professionali
Si intendono le attività direzionali,
finanziarie amministrative e terziarie
in genere di tipo minore e di carattere prevalentemente privato, che non
prevedono un alto concorso pubblico.
10) Uffici direzionali a
forte concorso pubblico
Si intendono gli uffici di grandi dimensioni, le attività
direzionale di carattere pubblico, le attività amministrative, finanziarie,
assicurative e di rappresentanza di interesse generale, quanto presentano un
elevato concorso di pubblico. Tale ultimo requisito si intende presente quando
almeno la metà delle attività insediate (in termine di superficie utile sul
totale previsto) sono caratterizzate per un rapporto organico e continuativo
con il pubblico.
11) Uffici direzionali a
basso concorso di pubblico
Si intendono gli usi di cui al precedente punto, quando, meno
della metà delle attività insediate (in termini di superficie utile sul totale
previsto) sono caratterizzate per un rapporto organico e continuativo con il
pubblico.
12) Servizi per
l’industria, ricerca, terziario avanzato e specializzato.
I servizi per l’industria comprendono sedi per ricerca uffici per
l’import/export, per la gestione industriale, il marketing, il leasing, uffici
per l’elettronica applicata, ivi compresi i processi produttivi complementari
per l’innovazione e in genere il terziario avanzato e specializzato operante
nell’area della produzione e dei servizi reali per le imprese.
13) Magazzini, depositi,
stoccaggi, centri merce.
Comprendono magazzini depositi, stoccaggi e centri merce. Tali
usi a cui possono accompagnarsi presenze parziali di commercio all’ingrosso e
processi produttivi complementari, sono prioritariamente finalizzati alla
raccolta, conservazione, smistamento, manipolazione e movimentazioni delle
merci.
14) Artigianato di
servizio.
L’Artigianato di servizio comprende tutte le attività di tipo
artigianale che non sviluppano attività produttive vere e proprie,
l’artigianato di servizio alla residenza e alle attività urbane. Per questo
tipo di fabbricato l’attività deve essere complementare e comunque subordinato
alla residenza, pertanto il volume destinato all’attività deve essere contenuto
nei limiti del 50% massimo dell’intero.
15) Artigianato
produttivo compatibile con l’ambiente urbano
Comprende tutti i tipi di attività artigianale caratterizzati in
senso produttivo tali da risultare sotto ogni profilo compatibili con
l’ambiente urbano.
La compatibilità si verifica quando le lavorazioni non sono
nocive ne moleste con riferimento al rumore, agli scarichi liquidi e gassosi,
ai materiali di risulta e di scarto dei processi, anche in rapporto alla
tipologia architettonica che deve armonizzarsi con il contesto dove si insedia,
nonché da un numero limitato di addetti.
Per una più puntuale attuazione, se necessario, è facoltà del
Comune l’elaborazione, dopo l’approvazione del P.R.E., di una casistica parametrica relativa alle suddette
compatibilità. Tale elaborazione potrà integrare la presente normativa.
16) Artigianato
produttivo incompatibile con l’ambiente urbano
Comprende tutti i tipi di attività artigianale caratterizzati in
senso produttivo, tali da risultare incompatibili con l’ambiente urbano.
L’incompatibilità viene verificata con le medesime modalità di
cui al precedente articolo.
17) Industria compatibile
con l’ambiente urbano
Comprende tutti i tipi di attività industriale tali da risultare
sotto ogni profilo compatibili con l’ambiente urbano. La compatibilità viene verificata
come nel caso dell’artigianato produttivo.
18) Industria
incompatibile
L’industria incompatibile comprende tutti i tipi di attività
industriale tali da risultare incompatibili con l’ambiente urbano.
L’incompatibilità viene verificata come nel caso dell’artigianato produttivo.
19) Parcheggi attrezzati
di uso pubblico
I parcheggi attrezzati di uso pubblico comprendono garage ed
autorimesse entro e fuori terra, ed usi complementari ed accessori.
20)
Servizi sociali di quartiere
Comprendono tutti gli usi di cui all’art. 3 del D.M. 2.4.1968 e
cioè servizi per l’istruzione, attrezzature di interesse comune e servizi
religiosi. I servizi per l’istruzione comprendono scuole elementari, scuola
media, scuola materna e asilo nido, e cioè tutti i cicli dell’istruzione fino
all’obbligo comprensivi di ogni attrezzatura complementare e delle relative
aree verdi destinate al gioco e allo sport. Le attrezzature di interesse comune
comprendono le attrezzature a carattere socio sanitario ed assistenziale, i
servizi per gli anziani e per i giovani, i centri civici ed i centri sociali di
quartiere, le sedi degli uffici del decentramento amministrativo e servizi
complementari come uffici postali, ambulatori ecc.. Le attrezzature religiose
comprendono gli edifici per il culto, ed ogni attrezzatura complementare, come
servizi sociali parrocchiali, canoniche, attrezzature didattiche per lo svago e
lo sport.
21)
Attrezzature per il verde, tempo libero, e spazi urbani
Comprende aree destinate ad attività libera. Esse comprendono la
aree sistemate a verde vero e proprio ed alle eventuali aree destinate al gioco
bimbi, per attività ricreative all’aria aperta, per parco di quartiere o
urbano, piazze e spazi urbani in genere.
22) Attrezzature per il
gioco e lo sport
Comprende le aree destinate alla realizzazione di campi da gioco
per competizioni sportive e per le attività sportive in genere.
23) Attrezzature per
l’istruzione superiore.
Comprendono le scuole oltre l’obbligo, in tutte le loro
articolazioni, scuole medie superiori, scuole di specializzazione, scuole
professionali, le sedi universitarie e per la ricerca.
24) Attrezzature
amministrative e di sedi istituzionali
Comprendono le sedi amministrative sindacali di scala urbana e di
rappresentanza, le sedi per gli uffici decentrati dello Stato, uffici
finanziari, giudiziari e di rappresentanza istituzionale.
25) Impianti tecnici e
tecnologici
Comprendono insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo ed
alla gestione delle reti tecnologiche e dei servizi tecnologici urbani e
produttivi, quali le centrali e sottocentrali tecnologiche, gli impianti di
adduzione, distribuzione e smaltimento, gli impianti per la regolazione
dell’acqua, gli impianti per il trattamento di rifiuti e simili, mattatoi ecc.
26) Attrezzature
funzionali e servizi tecnici urbani
Comprendono stazioni per i trasporti, sedi per aziende di
trasporto pubblico, centri funzionali urbani, oltre a tutti gli spazi
complementari e di servizio, come depositi, rimesse, officine, spazi per il
pubblico ecc.
27) Attrezzature socio -
sanitarie
Comprendono ospedali, cliniche, ambulatori, servizi per gli
anziani, day-hospital, laboratori per analisi cliniche, centri per
riabilitazioni, centri sanitari specializzati ecc.
28) Attrezzature
culturali
Comprendono sedi di mostre ed esposizioni, centri culturali, sedi
di associazioni culturali e per il tempo libero, musei, biblioteche, teatri,
sale per incontri e dibattiti ecc.
29) Sedi cimiteriali
Sono comprese tutte le attrezzature e gli impianti di carattere
cimiteriale per la tumulazione ed il culto dei defunti.
30) Distributori di
carburante e servizi della viabilità
Sono comprese tutte le attrezzature ed i servizi relativi alle
attività di distribuzione del carburante, di assistenza automobilistica, di
servizio, di lavaggio, ivi comprese piccole attività commerciali, limitate
all’utenza automobilistica.
31) Usi assimilabili per
analogia
Ove si presenti la necessità di costruire edifici o organizzare
insediamenti con la presenza di usi non specificatamente previsti dalle
presenti norme, il Comune procede per analogia, assimilando i suddetti usi a
quelli previsti dal presente articolo aventi analoghi effetti sul territorio,
sulla domanda dei servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione ed in
particolare sui parcheggi.
32) Usi transitori di
aree destinate a servizi ed attrezzature pubbliche.
In tutte le aree a destinazione pubblica che risultano libere,
ovvero edificate, con destinazione non conforme alle prescrizioni delle
presenti norme si stabilisce che in via transitoria l’amministrazione comunale
può autorizzare eventuali utilizzazioni private delle aree stesse,
limitatamente a delle opere precarie che non contrastano con il decoro urbano,
che non produca disturbi e intralci alla circolazione.
L’autorizzazione è a titolo precario e si intende rilasciata a
condizioni che la stessa decada a tutti gli effetti con il primo provvedimento
deliberativo con il quale il comune da’ inizio all’attuazione delle finalità
dell’area.
Il richiedente inoltre si deve impegnare, con idonea ed adeguata
fidejussione, a restituire l’area in pristino alle condizioni originarie,
provvedendo a sue cure e spese alla rimozione di eventuali rottami e alla
risistemazione del terreno.
In ogni caso il Sindaco può procedere alla revoca
dell’autorizzazione, qualora l’autorizzazione contrasta con quanto rilasciato.
Art. 9
Usi
Agricoli
«Destinazioni e
caratteristiche»
Criteri
generali relativi agli usi agricoli: Nei successivi punti del presente articolo
vengono definiti i diversi usi agricoli del territorio che opportunamente
combinati insieme, costituiscono le destinazioni d’uso previste per le diverse
zone agricole dallo strumento urbanistico generale.
1) Abitazione
agricola
Le abitazioni agricole o comunque collegate con l’attività
agricola aziendale e/o interaziendale, possono essere nuove costruzioni o
costruzioni già esistenti.
Tale uso comprende oltre alle abitazioni vere e proprie anche i
relativi spazi accessori e di servizio (rimesse, cantine, piccoli depositi
ecc.).
Nelle abitazioni agricole possono essere compresi locali per
piccole attività di servizio quali: artigianali, turistico ricettive,
commerciali, agrituristiche, country-house, ricreative o similari. Tali
attività connesse potranno essere esercitate dagli imprenditori agricoli a
titolo principale e/o da altri aventi diritto ai sensi di legge.
2) Manufatti
connessi alla conduzione del fondo
Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo
specifici edifici ad uso ricovero per attrezzi, macchinari e per animali, le
serre e gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere
di stoccaggio, gli edifici per impianti energetici per impianti di irrigazione
e di smaltimento.
Tali usi comprendono anche piccoli ricoveri per allevamento
zootecnico, quando le loro dimensioni complessive sono contenute entro i limiti
massimi di 10 capi di bovini adulti, 5 capi di suini e 10 capi di ovini.
I manufatti devono comunque essere indipendenti dall’abitazione
rurale.
3) Impianti
produttivi agricoli
Negli impianti produttivi rientrano edifici di carattere
aziendale e/o interaziendale per allevamenti zootecnici e/o per la
trasformazione dei prodotti agricoli quali caseifici, cantine, frigoriferi ecc.
nonché le relative strutture complementari, compresa l’abitazione per il
personale di custodia depositi ed uffici.
4) Agriturismo
Per attività agrituristiche si intendono attività di ricezione e
ospitalità svolte dall’imprenditore agricolo autorizzato ai sensi delle leggi
vigenti (L.R. 18/83 e sue modificazioni ed integrazioni ) in rapporto di
connessione e complementarità rispetto all’attività agricola.
Rientrano in tali attività:
a) dare alloggio per soggiorno turistico in appositi locali
aziendali, dare accoglienza in spazi aperti presso aziende, agricampeggi;
b) somministrazione pasti e bevande costituiti prevalentemente da
prodotti propri;
c) organizzazione attività ricreative nell’ambito dell’azienda.
L’attività agrituristica è considerata a tutti gli
effetti integrativa di quella agricola.
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali
siti nelle abitazioni dell’operatore agrituristico, nonché gli edifici o parti
di essi esistenti sul fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso.
Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche edifici
esistenti in borghi o centri abitati di cui abbiano disponibilità coltivatori
diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale e che abbiano destinazione
agricola.
L’utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione
d’uso degli edifici e dei fondi rustici censiti rurali.
I requisiti tecnici e sanitari degli immobili per l’attività
agrituristica sono quelli stabiliti, in rapporto ai relativi usi dalla
normativa edilizia e da altre leggi specifiche.
5) Country-houses
Sono strutture ricettive, (autorizzate ai sensi
della L.R. 28-04-1995 nr. 75, titolo VII, residenze di campagna, art. 37)
dotate di camere con annessi servizi igienico-sanitari ed eventuale angolo di
cottura, e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, realizzate
mediante ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati siti in zone
agricole, quali ville padronali o cascinali rurali, che dispongono di servizi
di ristorazione ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.
6) Infrastrutture
Tale uso comprende le infrastrutture di qualunque tipo al
servizio del territorio e delle aziende agricole, quali ad es. opere stradali, opere
idrauliche, opere di difesa del suolo, reti tecnologiche, nonché le relative
costruzioni complementari ed accessorie. Sono compresi anche gli impianti di
depurazione dei rifiuti liquidi di carattere urbano o di carattere
interaziendale.
Le opere relative a questo uso sono assentibili previa
approvazione del progetto esecutivo delle opere previste dal Consiglio
Comunale.
7) Altre
opere di trasformazione del suolo agricolo
In questo uso sono comprese opere di spostamento e risistemazione
di terra, prelievi, perforazione di pozzi, che siano finalizzate alle attività
agricole, ma che per loro entità siano eccedenti le normali tecniche e
operazioni agronomiche.
Tali opere devono comunque essere compatibili con le esigenze di
tutela idrogeologica ed ambientale e di salvaguardia delle risorse naturali, e
sono regolamentate da specifiche leggi statali e regionali e, pertanto, sono
soggette a preventiva autorizzazione delle autorità preposte.
TITOLO IV
ARTICOLAZIONE IN ZONE
Art. 10
Distinzione
Del Territorio Comunale Ai Fini Degli Insediamenti Urbanistici Ed Edilizi
Attuazione
delle trasformazioni edilizie urbanistiche previste dal P.R.E. nel territorio
comunale.
Destinazioni d’uso:
1) ZONE RESIDENZIALI
A Zona Storica:
A1 Recupero e Riqualificazione urbana
B
- Completamento e ristrutturazione:
B1 Zone strettamente connesse con i centri
urbani
B2 Zone parzialmente connesse con i centri
urbani
B3 Agglomerati sparsi
C
- Espansione residenziale:
Sottozona C1 di completamento
esistente
C2 Espansione litoranea connessa con la
struttura urbana esistente
C3 Espansione collinare esistente
C4 P.E.E.P. esistente e di nuova formazione
C5 Espansione residenziale di nuova
formazione
2) ZONE PER INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI
D1 Alberghiera di completamento
D2 Zona turistica ricettiva di nuova formazione
D3 Zona industriale, artigianale di completamento
D4 Zona industriale, artigianale di nuova formazione
D5 Zone artigianali, commerciali, direzionali, di completamento
D6 Zone artigianali, commerciali, direzionali, di nuova
formazione
D7 Attrezzature generali a
servizio degli impianti produttivi
D8 Campings-villaggi turistici
D9 Fascia litoranea
D10 Zona al servizio della pesca
E1 Zona agricola
E2 Zona per la promozione e la valorizzazione della cultura
contadina
E3 Parchi agricoli
3) ZONA PER ATTREZZATURE
PUBBLICHE
F1 Aree di interesse comune e scuole
F2 Verde pubblico
F3 Parchi collinari
F4 Aree per attività sportive
F5 Aree per attrezzature religiose
F6 Strutture sanitarie e case per la terza età
4) ZONE A VINCOLO SPECIALE
G1 Aree e case rurali di valore ambientale
G2 Zone a vincolo di rispetto dei corsi d’acqua
G3 Zona a vincolo di rispetto stradale
G4 Zona a vincolo di rispetto cimiteriale
G5 Verde privato
G6 Ville con parco
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE
DIVERSE ZONE
In ogni ambito
urbano o extraurbano il Piano specifica, sulla base delle analisi, rilievi e
scelte di intervento anche con distinzioni e definizioni di dettaglio:
- il carattere dell’insediamento, il ruolo nel tessuto urbano e/o
territoriale, il tipo e gli elementi costitutivi l’assetto urbanistico;
- modalità di attuazione delle unità d’intervento con già individuate le aree relative alle cessioni;
- le destinazioni d’uso degli immobili, degli edifici e delle aree;
- gli interventi consentiti e particolari prescrizioni;
-
parametri
edilizi-urbanistici che regolano l’edificazione.
CAPO I
ZONE RESIDENZIALI
Le zone
residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza, a cui si integrano
attività commerciali, direzionali, turistiche-ricettive, produttive artigianali
e di servizio complementari anche concentrate per singoli e specifici edifici.
Tuttavia si escludono le attività incompatibili come: industrie, laboratori per
l’artigianato produttivo e di servizio se inquinanti, con macchinari che
producano cicli rumorosi, odori molesti; inoltre si escludono macelli,
allevamenti di ogni genere ed ogni altra attività che risulti contrastante con
il carattere residenziale della zona.
Art. 11
Zona A - Zona Storica
La zona
comprende prevalentemente gli edifici che costituiscono il nucleo antico di
Tortoreto Alto, che unitamente ai suoi monumenti architettonici crea un
patrimonio di notevole valore storico ed ambientale.
Per la
normativa e le prescrizioni di intervento si fa riferimento al Piano attuativo
vigente.
Art. 12
Zona
A1 – Recupero e Riqualificazione Urbana
Riguarda i
nuclei originari del Lido, posti su Via Carducci e Via Trieste, non di antica
formazione ma che costituiscono origine storica e culturale di particolare
rilevanza per il centro cittadino. L’attuazione ad intervento diretto, per singole o più unità accorpate, sarà
guidata da un progetto planivolumetrico di massima annesso al P.R.E..
Sono consentite
le attività residenziali, commerciali, direzionali, artigianato artistico,
turistiche-ricettive (alberghi, pensioni, residence, etc.). I fabbricati ricompresi
il tale ambito, potranno essere sopraelevati anche di più piani, oppure in
ampliamento, con accorpamenti e fusioni
delle unità immobiliari, sempreché i proprietari cedano gratuitamente
all’Amministrazione Comunale il 30% della superficie del piano terra, da
destinare a porticati pubblici per passeggiate al coperto, destinando obbligatoriamente l’area del piano terra
residua per attività commerciali e di servizio; Qualora il lotto interessato al
recupero e riqualificazione sia anche dotato di spazio libero antistante, come
intercapedine tra l’edificio e la viabilità pubblica, detto spazio dovrà
anch’esso essere ceduto alla pubblica amministrazione per finalità di arredo
urbano (piazzole pedonali, aiuole, panchine ecc.). Di detti spazi di cessione i
privati proprietari potranno ottenere, parzialmente, l’uso a fini turistici o
legati alle attività commerciali quali ristoranti, bar, gelaterie ecc. purchè
non si crei intralcio alla prevalente circolazione pedonale. Le modalità
generali e di cessione della quote suddette( porticati agibili e finiti in ogni
parte), dovranno avvenire dietro convenzionamento o atto d’obbligo
preventivamente al rilascio della relativa Concessione Edilizia.
Gli interventi
diretti sono così regolati:
- ampliamenti e sopraelevazioni in deroga ai distacchi ed alla Sc
applicando i parametri del Codice Civile;
- H. max= secondo quanto specificato dal progetto guida annesso al
piano;
- sono consentiti distacchi
tra pareti finestrate o chiuse, ed accorpamenti, in deroga, purché nel rispetto
delle norme di Codice Civile;
- gli eventuali interventi
sostitutivi, con demolizione e ricostruzione, potranno avvenire mantenendo i
distacchi preesistenti sempre nel rispetto delle norme di codice civile.
- i singoli progetti dovranno
contenere specifica attestazione di fattibilità in relazione alle strutture
esistenti o da inserire, ed agli aspetti geotecnici, con sottoscrizione a
responsabilità di professionisti competenti.
Gli edifici ricadenti nell’ambito della zona A1 possono applicare, in alternativa alle
disposizioni del presente articolo, anche gli artt.14 e 17 della normativa
urbanistica vigente, semprechè ne ricorrano le condizioni.
L’utilizzo delle disposizioni di articoli diversi (artt.12-14 e 17) può
essere possibile solo nel rispetto delle indicazioni di cui alla Tav. 4.1 sulle
altezze dei fabbricati alle quali non sono ammesse deroghe.
Per gli interventi di ampliamento o sopraelevazione degli edifici ricadenti
nell’ambito della” zona A1”, in applicazione della normativa di cui all’art.12,
su richiesta debitamente motivata circa l’impossibilità di procedere alla
cessione del 30% da destinare a porticati pubblici, il Consiglio Comunale, in
alternativa alla cessione del suddetto spazio porticato, potrà consentire in
alternativa cessioni di locali chiusi,
completamente finiti ed agibili, che la pubblica amministrazione potrà
utilizzare per scopi di promozione turistica o per qualsiasi altra attività.
Inoltre, nei casi non risultasse possibile tale ipotesi potrà disporre, in
subordine, la monetizzazione, tenendo a
base il valore di cessione dello spazio porticato.
In tali casi i fabbricati dovranno essere dotati di una idonea pensilina
che aggetti almeno ml.2.00 e che corra lungo l’intera facciata, in modo
da garantire comunque aree coperte.
Art. 13
Zona
B - Completamento e Ristrutturazione
Riguarda le
zone residenziali dei centri urbani, delle frazioni e degli agglomerati sparsi nel
territorio comunale, completamente o parzialmente urbanizzate.
In tali zone è
predominante la presenza degli edifici singoli mono o plurifamiliari, che hanno
definito l’assetto complessivo delle località stesse con destinazione
residenziale e attività varie di servizio e/o complementari alla residenza.
Gli usi
consentiti, sia nel caso di ristrutturazione, ampliamenti e recupero di edifici
esistenti che di nuove costruzioni,
sono i seguenti:
- Abitazioni;
- Attività ricettive;
- Abitazioni collettive, collegi, convitti;
- Attività commerciali complementari e al
dettaglio;
- Pubblici esercizi;
- Cinema, teatro, locali per lo spettacolo
(escluso sale da ballo);
- Uffici e studi professionali;
- Uffici direzionali;
- Artigianato di servizio;
- Artigianato produttivo se compatibile con l’ambiente urbano,
(l’attività deve essere complementare e comunque subordinata alla residenza,
pertanto il volume produttivo dovrà essere contenuto nei limiti del 50% massimo
dell’intera volumetria);
- Servizi sociali di quartiere;
- Attrezzature per il verde;
- Attrezzature amministrative e di sedi
istituzionali;
- Impianti tecnici e tecnologie con l’esclusione di impianti di
smaltimento in genere;
- Attrezzature funzionanti e servizi tecnici
urbani;
- Attrezzature socio-sanitarie;
- Attrezzature culturali;
- Parcheggi attrezzati di uso pubblico.
a) In caso di ristrutturazione ed ampliamenti che non superino i tre
piani di altezza fuori terra, l’edificazione può anche avvenire alle stesse distanze
dai confini degli edifici prospicienti (anche parzialmente), esistenti alla
data di adozione del presente strumento urbanistico, purchè sia garantiti i
distacchi minimi di mt.3.00 dai confini
e mt.6.00 dagli edifici.
b) In caso di nuove costruzioni, per le parti che non superino i due
piani di altezza fuori terra ed un’altezza massima di mt 7,50, l’edificazione
può anche avvenire alle stesse distanze dai confini degli edifici prospicienti
(anche parzialmente) ed esistenti alla data di adozione del presente strumento
urbanistico, sempre nel rispetto del Codice Civile.
c) In tutti gli altri casi:
- il distacco minimo di un
fabbricato (sia che abbia pareti finestrate oppure no) rispetto al confine
contiguo, deve essere pari ad ½ dell’altezza del fronte prospettante, fermo
restando un distacco minimo assoluto di mt 5,00;
- il distacco minimo tra
pareti che fronteggiano edifici preesistenti, deve essere pari ad almeno
l’altezza dell’edificio da costruire e comunque mai inferiore a mt 10,00;
- è consentita una distanza pari ad ½ dell’altezza dell’edificio da
costruire e, comunque, mai inferiore a mt 6,00, quando ambedue i fabbricati si
fronteggiano con pareti prive di vedute; in questo caso, tuttavia, quando il
lotto confinante è già edificato con edificio senza vedute, la distanza degli
edifici di nuova costruzione dal confine dovrà essere almeno pari a mt. 3,00.
La zona si articola in tre sottozone: B1,
B2 e B3 per le quali in aggiunta alle norme di zona
valgono anche le singole prescrizioni, indici e parametri indicati in ciascuna
di esse.
Per le nuove costruzioni, nelle sole Zone B1 e B2
di nuova formazione previste dal P.R.E., con esclusione di tutte le aree
già edificabili appartenenti alle zone pregresse del vecchio P.R.G.,
contestualmente al rilascio della concessione edilizia si dovrà cedere
gratuitamente una superficie pari all’8
% della superficie fondiaria, da destinare ad urbanizzazioni primarie(verde
pubblico/parcheggi).Tale cessione deve essere localizzata a ridosso delle
viabilità principali o di servizio, per una facile fruizione pubblica.
Nel caso di lotti non affaccianti sulle pubbliche viabilità,
interclusi o marcatamente arretrati e
serviti da modeste viabilità derivanti da servitù di passaggio, la cui cessione
dell’8% risulterebbe dispersiva in quanto non effettivamente fruibile, ad
insindacabile giudizio del Consiglio Comunale, sentito il parere dell’ufficio
urbanistico e della commissione edilizia, la cessione stessa potrà essere sostituita con la
monetizzazione da disciplinarsi secondo le vigenti norme sulla espropriazione
per pubblica utilità.
Art. 14
Sottozona B1 - Completamento e ristrutturazione
Riguardano
prevalentemente le zone strettamente connesse con i centri urbani e
generalmente dotate di opere di urbanizzazione primarie e secondarie.
Sono ammessi
interventi di nuova costruzione e interventi di recupero e ampliamento degli
edifici esistenti.
Parametri
edilizi:
- Uf = 0.70 mq/mq
- H max = mt. 13,50
- Sc = 35%
- P = 4
Per gli interventi nelle zone
B1 degli ambiti collinari ritenuti rilevanti ai fini del
miglioramento ambientale (come evidenziato con asterisco nella tavola
planimetrica di zonizzazione) si dispone la riduzione del numero dei piani da
quattro (4) a tre (3) e l'altezza da mt 13.50 a mt 10.50;
Per le zone unitarie
inedificate, anche costituite da proprietà diverse, con superficie maggiore di
1 ettaro è necessario attuare la previsione attraverso l'intervento preventivo
(comparto e progetto unitario) con indicazione della viabilità, dei parcheggi e
del verde pubblico da cedere gratuitamente al Comune; tale intervento può
essere attuato anche dall'Amministrazione Comunale e, nel caso di inerzia della
stessa, da parte dei privati proprietari.
Art. 14 bis
Sottozona B1.1 - Completamento e ristrutturazione località
Muracche
Riguarda una particolare area in località Muracche che,
per estensione e conformazione, si intende attuare attraverso l'intervento
preventivo (comparto e progetto unitario) con indicazione dei lotti edificatori
nonché della viabilità, dei parcheggi e delle aree verdi da cedere
gratuitamente al Comune. Tale intervento si attua per
iniziativa privata con le stesse
modalità di cui all’art.18 (Zona C-
Espansione Residenziale) della normativa urbanistica. L’edificazione della
sottozona è regolata dai seguenti parametri:
- Ut =
0.60 mq./mq.
- H max = mt. 10.50
- Sc = 35%
- P = 3
- Aree in
cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei limiti minimi del 15%
-
Nella
fase di progettazione delle aree, sarà possibile per i proprietari proporre
dislocazioni alternative delle opere di urbanizzazione (verde e parcheggi)
semprechè le stesse siano in collegamento diretto con la viabilità pubblica e
di facile fuizione da parte della collettività.
Art. 15
Sottozona B2 - Completamento e ristrutturazione
Riguarda
principalmente i nuclei e le aree collinari parzialmente fornite di opere di
urbanizzazioni primarie e secondarie sostanzialmente già ricomprese nel vecchio
piano.
Sono ammessi interventi
di nuova costruzione e interventi di recupero e ampliamento degli edifici
esistenti.
Parametri
edilizi:
- Uf = 0.50 mq/mq
- H max = mt.7.50
- Sc = 40%
- P = 2
Art. 16
Sottozona B3 - Completamento e ristrutturazione
Riguarda le frazioni e gli
agglomerati a carattere collinare parzialmente dotate di opere di
urbanizzazione primarie e secondarie.
Sono ammessi gli stessi
interventi di cui alla sottozona B2 con i seguenti indici:
- Uf = 0.30 mq/mq
- H max = mt. 6.50
- Sc = 40%
- P = 2
In tali aree sono ammessi solo interventi isolati con tipologia
mono o bifamiliare.
Art.
17
Interventi
su Edifici Esistenti
In
considerazione delle caratteristiche particolari della tessitura urbana comune ai
fabbricati residenziali o compatibili con la residenza, della vocazione
turistica del territorio, per rilanciare lo sviluppo economico e sociale, si
prescrivono le seguenti norme:
per gli edifici esistenti è ammesso un incremento una tantum,
in deroga all’indice di utilizzazione fondiaria, ai distacchi, alle distanze
dai confini, purché nei limiti di quanto prescritto dal Codice Civile:
- 50% di incremento della Se esistente per i fabbricati che abbiano
una Se nei limiti di mq. 300;
- 30% di incremento della Se esistente per i fabbricati che abbiano
una Se nei limiti di mq. 500;
- 15% di incremento della Se esistente per i fabbricati che abbiano
una Se nei limiti di mq. 800.
Inoltre, in
considerazione della diffusa presenza nella tessitura urbana di attività
ricettivo-alberghiero, integrate e compatibili con le residenze, data la forte
vocazione turistica del territorio comunale, si prescrivono le seguenti norme:
- per gli
edifici esistenti con le destinazioni d’uso di cui alle attività suddette, è
ammesso un incremento una tantum in deroga all’indice di utilizzazione
fondiaria, ai distacchi, alle distanze dai confini ed alle altezze, purché nei
limiti di quanto prescritto dal Codice Civile:
-
50% di
incremento per fabbricati che
abbiano una Se nei
limiti di 1.200 mq.
-
30% di
incremento per fabbricati che
abbiano una Se nei limiti
di 1.800 mq.
-
20% di
incremento per fabbricati che
abbiano una Se nei limiti
di 2.400 mq.
-
Per
superfici esistenti superiori è consentito un incremento una tantum in deroga
nel limite max del 10%, purché finalizzato all’effettivo miglioramento e riqualificazione delle
strutture.
Le deroghe previste dal presente articolo si applicano a tutti gli indici
urbanistici, fatta salva solo l’applicazione del codice civile in materia di
distanze.
Nel caso di realizzazione di nuove attività turistiche, anche
attraverso la trasformazione di edifici esistenti comunque destinati, sono
ammessi in deroga i seguenti parametri:
Uf = 0.80 mq/mq
Sc = 40%
Gli altri parametri di zona permangono, come anche le relative
cessioni.
Art. 18
Zona C -
Espansione Residenziale -
Riguarda le
zone da assoggettare prevalentemente a nuova edificazione e sono localizzate
nell’ambito delle aree urbane.
Per queste zone
il P.R.E. procede a dare indicazione di massima delle reti viarie, dei percorsi
pedonali, di spazi di sosta e parcheggio e delle reti tecnologiche principali
necessari alla infrastrutturazione della zona in relazione alle destinazioni
degli insediamenti.
Vengono individuate le
seguenti sottozone:
Sottozona C1 di completamento esistente
C2) Espansione
litoranea esistente
C3) Espansione
collinare esistente
C4) P.E.E.P.
esistente e di nuova formazione
C5) Espansione
residenziale di nuova formazione
L’intervento
nelle sottozone, per esigenza di un’equa distribuzione tra oneri e benefici e
per esigenze di interventi unitari, è articolato per specifici comparti di
edificazione ed è condizionato alla stipula della convenzione di cui all’art.
28 della L. 1150/42 e alla realizzazione, da parte dei proprietari, di tutte le
infrastrutture previste negli elaborati di dettaglio contenuti nel P.R.E..
I proprietari
interessati dovranno a loro spese redigere l’apposito progetto esecutivo di
tutte le infrastrutture necessarie a rendere edificabile la sottozona.
In caso di
eccessiva polverizzazione delle proprietà e/o di complessa attuazione, su
richiesta dei singoli proprietari, e
fermo restante una equa ripartizione tra oneri e benefici, l’Amministrazione
Comunale, mediante specifica delibera di Consiglio, può autorizzare la
creazione di subcomparti con area minima di intervento pari a mq. 1500, fermo
restando quanto prescritto per le cessioni, convenzionamenti e urbanizzazioni
espressamente indicate nelle tavole di P.R.E..
Nella fase di
progettazione delle aree, sarà possibile per i proprietari, proporre
dislocazioni alternative alle aree di urbanizzazione (verde, parcheggi, etc.),
purché le stesse siano in collegamento diretto con le viabilità pubbliche e di
facile fruizione da parte della collettività.
Solo nel caso
di intervento organico esteso ad un’intera sottozona è possibile apportare
rettifiche anche alla ubicazione delle sedi viarie, sempreché le motivazioni
riguardino impedimenti reali di natura tecnica e sia dimostrato il
miglioramento qualitativo delle infrastrutture.
In questi casi
la proposta insediativa sarà sottoposta all’esame dell’amministrazione comunale
che previo parere della C.E.U., la sottoporrà all’esame della Consiglio
Comunale.
L’approvazione
diverrà esecutiva una volta acquisiti eventuali pareri degli organi competenti
su vincoli esistenti.
E' sempre possibile, nelle
aree con attuazione preventiva, la enucleazione delle aree di pertinenza dei fabbricati
esistenti.
Gli usi consentiti sono i
seguenti:
- Abitazioni;
- Attività ricettive;
- Abitazioni collettive: collegi, convitti;
- Pubblici esercizi;
- Cinema, teatro, locali per lo spettacolo
(escluso sale da ballo);
- Uffici e studi professionali;
- Uffici direzionali a basso concorso di
pubblico;
- Artigianato di servizio;
- Artigianato produttivo compatibile con l’ambiente urbano (l’attività deve essere complementare e
comunque subordinato alla residenza, pertanto il volume destinato all’attività
deve essere contenuto nei limiti del 50% massimo dell’intera volumetria);
- Servizi sociali di quartiere;
- Attrezzature per il verde;
- Attrezzature amministrative e di sedi
istituzionali;
- Impianti tecnici e tecnologici con l’esclusione di impianti di
smaltimento in genere;
- Attrezzature socio-sanitarie;
- Attrezzature culturali;
- Parcheggi attrezzati di uso pubblico.
Art.19
Sottozona C1 - di completamento esistente
Si riferisce ad una zonizzazione pregressa in zona Colli, ove l’intervento
diretto viene disciplinato come segue:
Ut = 0,40 mq/mq
H max = 10,50
Sc = 35%
P= 3
Aree di cessione per
urbanizzazioni primarie e secondarie
nei limiti minimi del 40%
Art. 20
Sottozona
C2 - Espansione litoranea,
struttura urbana esistente.
Sono le aree di
espansione esistenti o da assoggettare parzialmente a nuova edificazione,
ricadenti all’interno della struttura
urbana consolidata.
L’edificazione della
sottozona è regolata dai seguenti parametri:
- Ut = 0,60 mq/mq
- H max = 13,50 mt.
- P = 4
- Sc = 35% della
superficie territoriale
- Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei
limiti minimi del 40%.
- Distacchi in conformità delle norme di carattere generale
stabiliti dalla presente normativa.
Art. 21
Sottozona C3 - Espansione collinare esistente
Sono le aree di
espansione da assoggettare parzialmente a nuova edificazione, confermate nella
loro previsione e da completare.
L’edificazione della
sottozona è regolata dai seguenti parametri:
- It = 0.14 mq/mq
- H max = 6.50 mt.
- P = 2
- Sc = 35% della
superficie territoriale.
- Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei
limiti minimi del 40%.
- Distacchi in conformità delle norme di carattere generale
stabiliti dalla presente normativa.
Art. 22
Sottozona C4
- P.E.E.P.
esistente e di nuova formazione
Riguarda
sostanzialmente le aree P.E.E.P. esistenti, non ancora attuate o incomplete che
con il P.R.E. si confermano e/o si ampliano. Per l’intervento nella sottozona
si fa riferimento alle norme vigenti in materia di edilizia economica e
popolare di cui alla legge 167/62 e successive modifiche ed integrazioni.
In tali zone
è ammesso anche l’intervento di iniziativa privata sia con
assegnazione di singoli lotti o comparti edificatori o anche dell’intera area
individuata a P.E.E.P., ciò dietro preventivo convenzionamento, contenente gli
obblighi, tempi e modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione, nonché
il rispetto di tutte le norme e limitazioni in materia di edilizia economica e
popolare, oltre al concordamento dei prezzi di vendita con l’amministrazione
pubblica .
L’edificazione della sottozona è regolata dai
seguenti parametri:
- Ut = 0.50 mq/mq
- H max = 13,50 mt.
- P = 4
- Sc = 35%
- Aree in cessione per
infrastrutture primarie e secondarie nei limiti minimi del 40%.
- Distacchi in conformità delle norme di carattere generale
stabilite dalla presente normativa.
Nell’ambito delle aree P.E.E.P. esistenti, i porticati appartenenti
agli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore del P.R.E., purchè liberi
e non utilizzati a posteggio auto, potranno essere chiusi per essere destinati
ad attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e studi professionali,
circoli ricreativi, sale di esposizione e
per conferenze, per il piccolo artigianato di servizio, per servizi
sociali di quartiere, attrezzature amministrative e sedi istituzionali,
attrezzature socio-sanitarie, attività culturali in genere.
L’intervento potrà essere sia di iniziativa pubblica che
privata.
Nel caso di
intervento privato il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla
stipula di un’apposita convenzione nella quale si stabilisce la cessione
gratuita a favore del Comune di Tortoreto di una quota di porticato non
inferiore al 40% dell’intero intervento proposto. La quota verrà trasferita al
Comune di Tortoreto così come si trova e libera da ogni vincolo o servitù.
Tale
disposizione da intendersi premio di
cubatura, ha lo scopo di rivitalizzare le aree di edilizia economica e
popolare, attraverso l’integrazione delle varie attività sociali e per
scongiurare qualsiasi rischio di ghettizzazione. Si intende dare un contributo
concreto per migliorare le aree P.E.E.P attraverso il recupero degli edifici
esistenti dalle tipologie ormai obsolete, per restituirli ad una nuova dignità
per una reale integrazione con l’intero tessuto urbano di cui è parte
significativa. L’obiettivo finale è l’offerta di una migliore qualità della
vita per i cittadini interessati.
Deve essere
rispettata la dotazione minima di standard per le nuove funzioni insediate.
Art. 23
Sottozona C5 - Espansione
residenziale di nuova formazione
Riguarda le
aree da assoggettare a nuova edificazione e sono situate sostanzialmente in
connessione con le espansioni esistenti e con le zone di ristrutturazione e
completamento.
L’edificazione della
sottozona è regolata dai seguenti parametri:
- Ut = 0.66 mq/mq
- H max = 13.50 mt.
- P = 4
- Sc = 35%
- Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei
limiti minimi del 40%.
- Distacchi in conformità delle norme di
carattere generale stabilite dalla
presente normativa.
Art. 23/bis
Sottozona C6 -
Espansione residenziale
Riguarda aree collinari in
parte edificate e da completare.
L’edificazione nella sottozona è regolata dai seguenti parametri:
Ut = 0,50 mq./mq
H max = 7,50 mt.
P = 2
Sc = 40%
Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei limiti
minimi del 15%.
CAPO II
ZONA D - Zone Produttive
Le zone
produttive risultano dislocate in diverso modo sul territorio, tanto da
risultare a volte integrate con il tessuto urbano residenziale e a volte
collocate in zone specifiche secondo la loro particolarità.
Tali zone
comprendono le aree destinate alle attività turistiche ricettive, commerciali,
direzionali, artigianali, industriali, attività agricole e per la pesca.
Le attività commerciali
sono consentite nelle specifiche zone di PRE, nel rispetto degli indirizzi
programmatici di pianificazione commerciale adottati con delibera C.C. n.71 del
29/10/1999 in sede di recepimento della L.R. n.62/99.
Nelle zone “D”
di completamento, nei casi in cui esistano lotti già edificati si prevede
l’esenzione della cessione di aree per infrastutture primarie e secondarie per
le motivazioni espresse per l’osservazione n.3 (Tekno Edil I.T. S.r.L.) nei
seguenti casi:
a) Svolgimento di opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria;
b) Per ampliamenti funzionali
che non superino il 20%, per il potenziamento e l’adeguamento produttivo,
tecnologico o igienico sanitario;
c) Nei casi di dimostrata
impossibilità alla cessione in quanto la stessa potrebbe compromettere la
funzionalità o l’efficienza aziendale; in sostituzione l’Amministrazione
Comunale ne dispone la monetizzazione.
Art. 24
Sottozona D1 - Zona
Alberghiera di Completamento
La sottozona
comprende aree parzialmente attuate con realizzazione di attrezzature
turistiche-ricettive.
L’edificazione della
sottozona è regolata dai seguenti parametri:
Litoranea:
- Uf = 1,00 mq/mq
-
Sc = 35%
-
H max = 16.50
- P = 5
- Aree in cessione per opere
di urbanizzazione primaria e secondaria nei limiti minimi del 20%.
Collinare:
- Uf = 1.00 mq/mq
- Sc = 35%
- H max
= 14.00 mt.
- P = 4
- Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei
limiti minimi del 20%.
Art. 25
Sottozona
D2 - Turistica Ricettiva di
Nuova Formazione
Trattasi di
aree site sia nella fascia litoranea che nella parte collinare del territorio
ed a ridosso delle principali vie di comunicazione.
L’intervento nella
sottozona, per esigenze di equa distribuzione tra oneri e benefici e per
esigenze di interventi unitari è articolato per specifici comparti unitari
condizionati ai relativi convenzionamenti di legge ed alla realizzazione di
tutte le infrastrutture previste negli elaborati di dettaglio contenuti nel
P.R.E..
I proprietari
interessati dovranno a loro spese redigere l’apposito progetto esecutivo di
tutte le infrastrutture necessarie a rendere edificabile la sottozona.
L’approvazione
diverrà esecutiva una volta acquisiti eventuali pareri degli organi competenti
su vincoli esistenti.
Gli usi consentiti sono i
seguenti:
- Attività ricettive di tipo alberghiero ed
extra-alberghiero;
- Abitazioni collettive;
- Attività commerciali complementari e al
dettaglio nei limiti del 30%;
- Pubblici esercizi;
- Esposizione e mostre;
- Cinema e teatro;
- Artigianato di servizio;
- Attrezzature culturali.
L’edificazione
della sottozona è regolata dai seguenti parametri:
Litoranea:
- Ut = 0,80 mq/mq
- H max = 16.50 mt.
- P = 5
- Sc = 35%
- Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei
limiti minimi del 20%.
- Distacchi in conformità delle norme di
carattere generale stabiliti dalla
presente normativa.
Collinare:
- Ut = 0.20 mq/mq
- H max = 7.50 mt.
- P = 2
- Sc = 40%
- Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei
limiti minimi del 10%.
- Distacchi in conformità delle norme di
carattere generale stabiliti dalla
presente normativa.
Art. 26
Sottozona
D3 - Industriale, Artigianale di Completamento
La sottozona
riguarda aree parzialmente attuate ed in via di completamento. Tali aree
dislocate sostanzialmente a ridosso della Provinciale Salinello sono confermate
nella loro zonizzazione.
L’edificazione
della sottozona è regolata dai seguenti parametri:
- Sc = 40% di St
- H max = 13.00 mt.
- Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei
limiti minimi del 20% per i nuovi interventi edificatori.
- E’ vietato l’insediamento di attività insalubri o inquinanti e ove
tali attività di accertata nocività fossero già insediate, il Sindaco ne
imporrà la dismissione entro 3 anni dalla conclusione degli accertamenti
stessi.
- Distacchi in conformità delle norme di
carattere generale stabiliti dalla presente
normativa.
-
Sono consentiti alloggi sia
per il personale di custodia che per i titolari delle aziende per una
superficie massima di mq.200 per ogni lotto.
Art. 27
Sottozona
D4 - Industriale, Artigianale di Nuova Formazione
Riguarda aree
da assoggettare a nuova edificazione a fini produttivi localizzate a ridosso della Provinciale
Salinello, ed in piccola parte a ridosso dell’incrocio della stessa Provinciale
con la Statale 16.
L’edificazione
della sottozona è regolata dai seguenti parametri:
- Sc = 40% di St
- H max = 13.00 mt.
- Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei
limiti minimi del 20%.
- E’ vietato l’insediamento di attività insalubri o inquinanti e
qualsiasi altra attività che possa essere ritenuta nociva.
- Distacchi in conformità delle norme di
carattere generale stabiliti dalla
presente normativa.
- Sono consentiti alloggi sia per il personale di
custodia che per i titolari delle aziende per una superficie massima di mq.200
per ogni lotto.
Art. 28
Sottozona D5 - Artigianali,
Commerciali, Direzionali, di
Completamento
La sottozona
riguarda aree parzialmente edificate, le cui destinazioni d’uso risultano
compatibili con la nuova zonizzazione del P.R.E.. Le aree residue nell’ambito
della sottozona potranno accogliere nuove costruzione.
L’edificazione
della sottozona è regolata dai seguenti parametri:
- Uf = 0.70 mq/mq (abitazione max 30%)
- H max = 14,50 mt.
- Sc = 40% di St
- Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei
limiti minimi del 10%.
- E’ vietato l’insediamento di attività insalubri o inquinanti e
qualsiasi altra attività che possa essere ritenuta incompatibile.
- Distacchi in conformità delle norme di
carattere generale stabiliti dalla
presente normativa.
Art. 29
Sottozona D6 - Artigianali,
Commerciali, Direzionali, di Nuova Formazione
La sottozona
riguarda aree da assoggettare a nuova edificazione privata e sono situate a
ridosso di ambiti ampiamente urbanizzati e compatibili con la nuova
zonizzazione del P.R.E..
L’edificazione
della sottozona è regolata dai seguenti parametri:
- Ut = 0.80 mq/mq
(abitazioni max. 25%)
- H max = 14.50 mt.
- Sc =
40%
- Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei
limiti minimi del 25%.
- E’ vietato l’insediamento di attività insalubri o inquinanti e
qualsiasi altra attività che possa essere ritenuta incompatibile.
- Distacchi in conformità
delle norme di carattere generale stabiliti dalla
presente normativa.
La zona artigianale, commerciale,
direzionale, di nuova formazione, individuata lungo la provinciale Fondovalle,
ricompresa tra il viadotto dell’A14 e la frazione Saline, è riservata
all’intervento pubblico. L’amministrazione comunale procederà all’acquisizione
delle aree e all’assegnazione dei
singoli lotti agli operatori aventi diritto
che ne faranno richiesta, nei modi
prescritti dalle leggi vigenti. Per tale ambito valgono gli stessi
parametri di zona suddetti.
Art. 30
Sottozona D7 - Attrezzature Generali a Servizio Degli Insediamenti Produttivi
Tali attrezzature verranno
localizzate nell’ambito delle urbanizzazioni secondarie dei comparti di
intervento. Tali localizzazioni saranno programmate dall’Amministrazione
Comunale nella fase attuativa delle varie sottozone interessate, ed avranno gli
stessi parametri edilizi delle sottozone stesse.
Art. 31
Sottozona D8 - Camping – Villaggi Turistici
Per
ciascuna attività devono essere chiaramente individuate le aree destinate ad
ospitare tende, roulotte, bungalow, le aree per i servizi collettivi (bar,
spaccio, ristorante, locali di intrattenimento e ritrovo, etc.), le aree per i
servizi igienici (wc, lavabi, docce, etc.), nonchè le aree di parcheggio nella
misura minima del 10% dell'area.
L’indice
massimo di utilizzazione fondiario è pari ad ¼ dell’area.
Servizi
igienici ed altre attrezzature come L.R. 57/79.
Ogni attività
ricettiva deve essere dotata di scarichi acque nere o di idonei impianti di
depurazione degli effluenti liquidi in modo da assicurare il rispetto delle
disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, nr. 319.
Le concessioni
edilizie sono subordinate all’esistenza delle opere di urbanizzazione e degli
allacci ai pubblici servizi, ovvero, all’impegno da parte del concessionario a
realizzare le une e gli altri contemporaneamente alla costruzione del
campeggio, pena il mancato rilascio del certificato di agibilità.
- Distanza dai confini =
mt. 5.00
- Distanza tra case monopiano =
mt. 4.00
- H max
= mt. 4.00
Art. 32
Sottozona D9
- Fascia Litoranea
La zona interessa l’arenile
demaniale ricompreso tra il mare e la viabilità litoranea.
In tale ambito ogni tipo di intervento è assoggettato alla normativa ad
alle prescrizioni del piano particolareggiato di utilizzazione degli arenili
vigente.
Art. 33
Zona
D10 - Zona Al Servizio Della Pesca
Tale area
comprende una modesta porzione di area a diretto contatto con la spiaggia,
situata in prossimità della foce del fiume Salinello a ridosso dell’ampia zona
per attrezzature sportive. In tale area è possibile, previo alaggio, allestire
spazi di deposito per modeste imbarcazioni, predisporre piccole forme di
cantiere a carattere provvisorio, per la periodica manutenzione, nonché servizi
ed attrezzature per il sostegno e la promozione delle attività locali legate
alla pesca.
L’intervento,
che potrà essere pubblico o privato, è subordinato alla progettazione
planivolumetrica preliminare (progetto guida di massima) di iniziativa
comunale.
Parametri
urbanistici:
- It = 0.20 mq/mq
- Sc = 20%
H max = mt. 4.50 (eccetto i volumi tecnici e coperture speciali)
- Aree di cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei
limiti minimi del 10%.
- Distacchi in conformità delle norme di
carattere generale stabiliti dalla
presente normativa.
Art.
34
Zona
E1 - Agricola Normale
Tali zone, che occupano la
maggior parte del territorio Comunale, sono destinate prevalentemente all’esercizio
delle attività agricole e zootecniche, ovvero produttive e comunque
direttamente connesse (conservazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ecc.), come pure
riguarda attività mirate alla salvaguardia ambientale, del patrimonio
culturale, del sistema idrogeologico e naturale.
1 - Unità di intervento.
In tutte le
zone agricole, l’unità di intervento, minimo mq. 10.000, ai fini
dell’applicazione dei parametri edilizi, è costituita dai terreni di pertinenza
di ciascuna azienda agricola, singola o associata, compresi nel territorio
comunale e dei comuni limitrofi e classificati come zona agricola di qualsiasi
tipo.
Ai fini del
calcolo di superficie minima di intervento e dell’applicazione dei parametri
edilizi, vengono computate anche le superfici ricadenti nelle destinazioni
d’uso di cui agli articoli 37;38;41;45;46;47, delle presenti norme.
2 - Edifici esistenti nelle
zone agricole.
Gli edifici
esistenti in zona agricola, non più necessari alla conduzione del fondo, che non
abbiano l’unità minima di intervento e comunque utilizzati, possono essere
ampliati una tantum in ragione del 30% della loro attuale volumetria. Va
comunque rispettata l’altezza massima prevista per la sottozona di
appartenenza. Distacchi in conformità delle norme di carattere generale
stabiliti dalla presente normativa.
Entro sei mesi
dall'approvazione del PRE, l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 69
lett. c) L.R.18/83, effettuerà il censimento e l'individuazione sul territorio
comunale degli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze
delle aziende agricole e ne regolerà con delibera consiliare la possibile
riutilizzazione anche per altre destinazioni.
3 - Parametri
urbanistici-edilizi per le zone agricole.
Le abitazioni
agricole vanno realizzate solo se necessarie alla conduzione del fondo e
comunque ove sussista l’unità minima di intervento.
Uf = 0.03 mc/mq (con un
massimo di 800 mc per ogni edificio)
Unità minima aziendale =
1.00 ha.
Distacco dai confini = mt.
5.00
Distacco tra edifici = mt.
10.00
Distacchi dai cigli stradali
= come D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni e D.M.
1404/68.
H max = mt. 7.50
Valgono altresì tutte le prescrizioni di cui al 2°,
3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° comma dell’art. 70 L.R. 18/83.
4 - Manufatti connessi alla
conduzione del fondo.
Uf = 150 mq/ha (per un max
di 600 mq. complessivi), non vengono computati e non sono soggetti a tali
limiti le serre e le coperture stagionali per la protezione di colture, terreni
accorpati o contigui.
Unità minima azienale mq.
3000 (L.R. 12/99)
Distacco dai confini = mt.
5.00
Distacco tra edifici = mt.
10.00, comunque le stalle devono essere distanti mt. 15,00 dalla abitazioni e
mt. 300,00 da zone urbanizzate o da urbanizzare.
Distacco dai cigli stradali
come D.P.R. 16/12/92 n° 495 e
successive modifiche ed integrazioni e D.M. 1404/68.
H max = mt. 6.00 escluso i
volumi tecnici.
Tali manufatti possono
essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di abitazioni
agricole.
La loro superficie non concorre alla formazione
degli indici di cui al punto precedente.
5 - Impianti produttivi
Nei suoli agricoli sono ammessi impianti o manufatti
edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed
alla produzione zootecnica nonché laboratori ed officine per sole macchine
agricole secondo le seguenti indicazioni:
a) Rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto
di pertinenza dell'impianto;
b) Distacchi tra i fabbricati non inferiori a metri 20;
c) Distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal decreto
ministeriale 1 aprile 1968, n. 1044;
d) Parcheggi in misura non inferiore al 10% della copertura;
e) Distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e
previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva
utilizzazione del fondo, non inferiore a metri 300, da elevare a m. 500 per gli
allevamenti suinicoli industriali;
f) Unità minima aziendale di
almeno mq. 10.000.
6 - Infrastrutture
Salvo previsioni
di leggi che regolano specificatamente le modalità di esecuzione e approvazione
delle opere del presente punto, i progetti per le esecuzioni delle
infrastrutture del territorio diventano esecutivi previa approvazione da parte
della Giunta Comunale, sentita la Commissione edilizia e urbanistica.
Art. 35
Zona E2 - Zona
Per La Promozione e La Valorizzazione Della Cultura
Contadina
Ambito (1)
Riguarda aree
agricole collinari situate ai fianchi del centro storico, poste strategicamente
anche in adiacenza alla zona sportiva e del parco collinare connesso con la
riserva naturalistica. In tali aree sarà possibile svolgere attività all’aperto
come:
- feste
stagionali, rurali e paesane;
- sagre;
- riti legati
alle stagioni ed ai raccolti;
- promozione dei prodotti
della terra e delle tradizioni alimentari e culturali.
Ai fini di tale
attività si potranno realizzare: stand, tende, tensostrutture, palchi per
spettacoli, chioschi nonché opere minime di sistemazione per stradine e
piazzali non asfaltati, impianti provvisori per allacci alle reti dei servizi.
Tali opere e manufatti, comunque conformati, non potranno superare la
superficie coperta totale di mq. 500.00, per ogni area individuata nel piano, e
dovranno essere a carattere precario, non infissi stabilmente al suolo, ed
essere smantellati allo scadere delle manifestazioni e della autorizzazione
comunale; altresì i suoli agricoli dovranno essere successivamente riportati
allo stato originario dei luoghi.
Le limitazioni
suddette non hanno valore nel caso di intervento con progettazione esecutiva da
parte dell’Amministrazione Comunale, sempreché uniformate alla salvaguardia
ambientale ed alla valorizzazione culturale della campagna.
Ambito (2)
Riguarda una modesta area
collinare sita a cerniera tra le frazioni Salino e Cavatassi, di
particolare vocazione turistica.
Oltre alle destinazioni previste nell’ambito (1) che precede sono
consentiti alloggi per vacanze e per i gestori l’attività turistica, oltre a
piccole attività commerciali, museali espositive e della ristorazione il tutto
nell’intento di promuovere la cultura rurale e contadina per preservarne gli
usi e le tradizioni locali.
L’intervento edilizio
diretto deve rispettare i seguenti parametri:
Uf = 0.33 mq/mq (di cui
0.60% per residenze turistiche, e lo
0.40% per le altre destinazioni ammesse). Ogni intervento deve prevedere
entrambe le quote prescritte anche se non si esaurisce la capacità volumetrica.
H max = 7.50 mt.
Distacco dalla viabilità
principale = mt. 10.00.
Il 20% dell’area d’intervento
dovrà essere adibita a parcheggi e a
verde pubblico attrezzato con cessione gratuita al comune al momento del
rilascio della concessione edilizia .
La progettazione architettonica da proporre , anche per quanto
riguarda i materiali di finitura e rivestimento, dovrà trarre spunto dalle
preesistenze rurali esistenti nel territorio, ciò anche per il buon inserimento
ambientale.
Inoltre poiché la zona
potrebbe essere interessata dagli effetti connessi alla confluenza di acque
meteoriche con provenienza dalle aree sovrastanti l’intero complesso collinare,
contestualmente alla richiesta di concessione edilizia si dovrà produrre un
adeguato studio di fattibilità circa i rischi e l’eventuale indicazione
esecutiva di eventuali opere di protezione e salvaguardia.
Art. 36
Zona
E3 - SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE
Al fine di salvaguardare
quelle zone agricole ove si è consolidata nel tempo una realtà caratterizzata
da edifici che pur conservando le caratteristiche agricole, soddisfano esigenze
di persone impiegate in altri settori produttivi ma che contribuiscono alla
conduzione dei fondi agricoli, vengono assegnate a tali aree, così come
perimetrate nella tavola planimetrica di zonizzazione, possibilità edificatorie
con indici e parametri adeguatamente contenuti.
Gli edifici di civile
abitazione devono essere integrati nel territorio, salvaguardando le attività
agricole della zona e utilizzando materiali costruttivi e tipologie consoni alle caratteristiche
rurali consolidate.
L'edificabilità è riservata
principalmente a soggetti che abbiano un rapporto di parentela diretta o
indiretta con il nucleo della famiglia coltivatrice originaria o un rapporto di
lavoro pregresso o in atto con la stessa.
In tali aree sono ammessi
solo interventi isolati con tipologia mono o bifamiliare.
Indici e parametri:
- Uf = 0.15 mq/mq
- H max = 7.50 mt.
- P = 2
- Distacco dai confini e dalle
strade = mt.6
-
Fronte
stradale minimo del lotto d'intervento: ml. 25.00
CAPO III
ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E /O DI INTERESSE PUBBLICO
Le zone per
attrezzature pubbliche e/o per interesse pubblico articolate e localizzate nei
grafici del P.R.E. sono così distinte:
F1 -
Aree di interesse comune e scuole
F2 -
Verde pubblico
F3 - Parchi
collinari
F4 -
Aree per attività sportive
F5 -
Aree per attrezzature religiose
F6 -
Strutture sanitarie e case per la terza età
Art. 37
Zona
F1 - Aree Di Interesse Comune e Scuole
Le aree sono destinate
ai servizi ed alle attrezzature di interesse locali complementari alla
residenza e più in generale al sistema insediativo di zona secondo quanto
indicato nelle tavole del Piano con la relativa simbologia, tali servizi si
articolano in:
- servizi scolastici fino
all’obbligo;
- Attrezzature di interesse
comune « sociale e religioso».
Per asilo
nido, scuola elementare, scuola media ed asilo nido si deve intendere il
complesso di esercizio relativo ai vari cicli dell’istruzione fino all’obbligo,
comprensivo di attrezzature complementari e relative aree verdi destinati al
gioco ed allo sport.
Le attrezzature
di interesse sociale riguardano attrezzature socio sanitarie ed assistenziali
(quali i servizi per anziani e giovani, unità dei servizi sanitari ecc.) ed
attrezzature civiche cioè quelle attrezzature pubbliche destinate alla vita
collettiva, alla partecipazione democratica ed all’esercizio dei diritti
civili; per attrezzature religiose si intendono gli edifici per il culto ed
ogni attrezzatura di uso pubblico complementari ad essi.
L’edificazione della zona è
regolata dai seguenti parametri edilizi:
Uf = 1 mq/mq
- H max = mt. 12.50
- Sc =
35%
Gli usi ammessi sono oltre a
quelli relativi ai servizi sociali di quartiere, quelli relativi alle
attrezzature politiche amministrative e sedi istituzionali.
Art. 38
Zona
F2 - Verde Pubblico
La zona è
destinata alla conservazione ed alla creazione di parchi urbani e di quartiere e
delle attrezzature per il verde. In tali zone devono essere curate le
alberature esistenti, garantite le necessarie opere di rimboschimento e
sistemazione e, più in generale, sviluppo l’impianto del verde con relativi
servizi.
Gli usi ammessi sono quelli
relativi alle attrezzature per il verde.
L’edificazione nella zona è
regolata dai seguenti parametri edilizi:
Uf = 10 mq/100 mq
h max = mt. 4,50
Art. 39
Zona
F3 - Parchi Collinari
La sottozona
riguarda un sistema di parchi pensato come occasione fondamentale ed
irrinunciabile per la salvaguardia delle colline che fiancheggiano Tortoreto
Alto.
Due parchi
lineari sono stati previsti come naturale collegamento tra la parte alta ed il
Lido della cittadina; le altre zone a parco (in totale 9 aree) sono situate a
protezione e salvaguardia delle sommità delle colline che attorniano in centro
storico.
Nell’ambito di
tali aree, oltre alla corretta cura delle alberature, effettuazione di nuove ed
idonee piantumazioni di varietà legate al territorio, si potranno realizzare:
- piste
pedonali e ciclabili non asfaltate;
- aree a
parcheggio perimetrali;
- percorsi
naturalistici a mezzo di viottoli in terra battuta;
- aree di sosta e ristoro con manufatti in legno (sup. max mq. 20.00
per punto ristoro);
- percorso
vita;
- pronto soccorso con manufatto in legno (sup. max mt.9);
- piccoli giardini botanici;
- piccoli
manufatti legati alla ricerca scientifica;
- opere di
protezione in legno ove necessario;
-
attrezzature
per il gioco dei bambini e dei ragazzi e per lo svago.
Art. 40
Zona
F4 - Aree Per Attività Sportive
Tali zone sono
destinate alle attrezzature per la pratica sportiva e potranno, oltre che dal
Comune, essere realizzati da Enti, Associazione e privati, sulla base di una
convenzione da stipularsi con l’Amministrazione Comunale, fermo restando che
tutte le attrezzature previste dovranno essere complete di servizi secondo le
norme del C.O.N.I. ed abbiano un prevalente uso pubblico.
L’edificazione nella zona è
regolata dai seguenti parametri edilizi:
- Uf = 0.33 mq/mq (esclusi i
campi sportivi e le attrezzature all’aperto)
- Distacchi dai confini = mt. 5.00
- Distacco dai cigli
stradali come D.P.R. 16/12/92 n° 495 e
successive modifiche ed integrazioni.
- H max = mt. 10.00
Gli usi ammessi
sono quelli relativi alle attrezzature per il gioco e per lo sport ivi compresi
una quota parte non superiore al 20% della volumetria edificata destinata a
pubblici esercizi e attrezzature culturali.
Art. 41
Zona
F5 - Aree Per Attività Religiose
Sono ammessi interventi
di nuova edificazione previa presentazione di progetto di infrastrutturazione
da approvare da parte del C.C. unitamente a specifica convenzione nella quale
il richiedente indica le forme di utilizzazione dell’area e si impegna alla
esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione necessarie e di recupero degli
edifici esistenti in applicazione dei seguenti parametri edilizi:
- Uf = 0.40mq/mq
- Distacchi dai confini = mt. 5.00
- Distacco dai cigli
stradali = mt.10.00
- H max = mt. 10.50 salvo
volumi edilizi particolari (torri campanarie ecc.).
Art. 42
Zona F6 - Attrezzature Sanitarie e Case per la Terza Età
La sottozona
riguarda la realizzazione di attrezzature sanitarie, anche legate alla
prevenzione, di livello locale, ed inoltre la realizzazione di comunità
alloggio per gli anziani. Tali destinazioni possono essere contenute anche
nella stessa struttura poiché compatibili.
Parametri
edilizi:
- Ut = 0.70 mq/mq
- Sc = 40%
- H max = mt. 9.50
-
Distacchi
dai confini = mt. 5.00
CAPO IV
ZONE A VINCOLO O A DESTINAZIONE SPECIALE
Particolari
zone del territorio comunale vengono classificate dal P.R.E. in base alle
proprie caratteristiche fisiche, ambientali e produttive e alle esigenze di
tutela delle risorse naturali, nonché a vincoli di natura urbanistica.
Vengono individuate le
seguenti zone:
- Aree e case rurali di valore ambientale;
- Zone di rispetto dei corsi d’acqua
- Zone a vincolo di rispetto all’abitato
- Zona di rispetto stradale
- Zone a vincolo di rispetto cimiteriale
- Verde privato
- Ville con parco.
Art. 43
Aree e Case
Rurali di Valore Ambientale
Riguarda aree
rurali di valore ambientale con presenza di fabbricati di interesse
architettonico. Nell’ambito della zona agricola sono state individuate preesistenze
contadine costruite in terra cruda (pingiaie) e una zona di calanchi.
Tali case
contadine in terra cruda, prossime all’estinzione, impongono la necessità di
salvaguardia come anche lo richiede la zona in prossimità del Salinello, ricca
di insenature argillose con creste assai suggestive (calanchi).
Per le case in
terra cruda, presenti nell’ambito del territorio comunale, si prescrive quanto
segue:
- i proprietari possono presentare progetti di recupero e riutilizzo
di tali case in una configurazione di restauro conservativo, finalizzato al
riuso delle preesistenze a fini turistici e culturali;
- le opere riguarderanno la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle costruzioni, senza nessuna aggiunta o variazione alle quote;
- le volumetrie delle costruzioni in terra cruda assoggettate al
recupero, verranno scomputate, qualora si andassero a realizzare altri edifici
nell’ambito della proprietà;
- l’Amministrazione Comunale potrà predisporre forme di
incentivazione, prevedendo provvidenze in conto capitale in percentuale alla
spesa ritenuta ammissibile per i lavori di recupero;
- la zona vincolata riguardante i calanchi, dovrà essere mantenuta
allo stato naturale, ed è vietata qualsiasi forma di manomissione o di utilizzo
a fini di discariche.
Art. 44
Zona a
Vincolo Di Rispetto Dei Corsi d’Acqua
Interventi
ammessi: tutti gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti; non sono
ammessi interventi di nuova costruzione ed eccezione di quelli inerenti le attrezzature
del territorio rivolti alla costruzione di infrastrutture e impianti pubblici
realizzati da Enti istituzionalmente competenti.
Usi ammessi:
sono consentiti gli usi esistenti e gli usi agricoli.
Gli interventi
in prossimità di aste fluviali sono soggetti a preventiva verifica idraulica
tendente ad eliminare pericoli di inondazione.
Art. 45
Zona di Rispetto all’Abitato
Art. 46
Rispetto
Stradale
La zona di
rispetto stradale riguarda zone da preservare ai fini dell’ampliamento delle
sedi viarie di vario livello, sia urbane che extraurbane.
Per una più
chiara lettura delle tavole di P.R.E. si è preferito non rappresentare
graficamente tali fasce di rispetto, che comunque gravano ai lati delle
viabilità, a seconda della loro classificazione, per effetto del D.P.R.
16/12/92 N. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
Nell’ambito di
tali fasce di rispetto stradale, a vario livello, la pubblica amministrazione
e/o gli Enti preposti, possono procedere all’acquisizione di porzioni di aree
per ristrutturare ed ampliare gli impianti viari.
Sono ammesse in
tali ambiti, opere per la sistemazione di accessi, nonché l’ubicazione di
chioschi ed edicole in precario, l’insediamento di stazioni di servizio e
rifornimento carburante nel rispetto delle normative vigenti, dietro stipula di
specifica convenzione con il Comune e gli Enti di tutela (anche nel caso di
realizzazione di chioschi ed edicole), ove il richiedente si impegni allo
smantellamento dell’impianto nel caso
necessiti l’allargamento delle sedi viarie.
I parametri per la
edificazione delle costruzioni di servizio della viabilità sono i seguenti:
- Uf = 0.20 mq/mq
- Distacchi dai confini =
mt. 5.00
- Distacco tra edifici
interni = mt. 6.00
- Distacchi dai cigli
stradali = mt 10.00
- H max = mt. 5.00.
Art. 47
Attrezzature
al Servizio della Viabilità
Tale zona del
Piano sita a ridosso della S.S. 16, consente l’ubicazione di distributori di
carburante e servizi alla viabilità.
Sono altresì
consentite tutte quelle attività di assistenza automobilistica, di alloggio,
servizio e manutenzione, lavaggi, attività commerciali e di ristoro oltre alle
abitazioni per gli addetti.
Cessione per opere di
urbanizzazione nei limiti minimi del 10%.
Art. 48
Rispetto
Cimiteriale
Riguarda le
aree comprese entro la fascia di rispetto indicate nelle cartografie di piano
ai fini dell’applicazione del vincolo di inedificabilità.
Dette aree sono
soggette alle limitazioni stabilite dall’art. 338 del T.U. delle leggi
sanitarie approvate con R.D. 27/7/1934 n° 1265 e successive modifiche ed
integrazioni.
Interventi
ammessi restano esclusi gli interventi di nuova costruzione, eventuali
costruzioni esistenti prima dell’adozione del P.R.E. possono essere interessate
dagli interventi previsti dall’art. 9 lettera b), c), d) ed e) della legge 28
gennaio 1977 n° 10.
Nella zona è
altresì consentita la posa di manufatti in precario adibiti a chioschi per la
vendita dei fiori, delle lampade votive ecc., previa stipula di convenzioni con
cui il concessionario si impegni a rimuovere il manufatto in qualsiasi momento
e senza alcun indennizzo, su richiesta dell’Amministrazione Comunale.
Usi ammessi:
sono ammessi gli usi esistenti ed inoltre gli usi consentiti nelle zone
residenziali private B-C.
La zona di
rispetto cimiteriale si sovrappone alla classificazione di zona agricola e come
tale la relativa area può essere utilizzata ai fini dell’applicazione dei
parametri edilizi urbanistici.
Art. 49
Zona
a Verde Privato
Trattasi di
aree private collegate ad edifici esistenti e per le quali è prescritta la
sistemazione a giardino con buona cura del verde, con incremento e
conservazione delle alberature esistenti, salvaguardando le caratteristiche
morfologiche dei luoghi.
Art. 50
Zona
- Ville Con Parco
Riguardano
complessi di particolare valore ambientale. Si tratta di architetture
suggestive inserite talvolta in parchi o giardini alla maniera mediterranea.
Per tali
costruzioni, oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, si
consentono ampliamenti nei limiti del 20% della volumetria esistente, nel
rispetto della normativa generale sulle distanze dagli edifici e dai confini.
E’ fatto
obbligo ai proprietari il mantenimento e la buona cura delle alberature presenti.
Nel caso di ville che non
rivestano valore storico-architettonico, contrariamente alla qualità dei loro
parchi, è consentita la demolizione del volume esistente e la sua
ricostruzione, con localizzazione e conformazione planovolumetrica diversa
dall’esistente, per scopi residenziali. Tale intervento è condizionato al
mantenimento ed alla salvaguardia delle alberature di pregio costituenti il
parco ed al rispetto della normativa generale sulle distanze e sui distacchi.
Art. 51
Zona
Archeologica
L'area
interessata è assoggettata a tutela delle cose di rilevante interesse
archeologico in base alla Legge 01/06/1939 n.1089.
Per tale zona
valgono le seguenti prescrizioni:
a) è fatto
divieto assoluto di realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere anche con
carattere di provvisorietà;
b) sono autorizzati
esclusivamente interventi di restauro, ristrutturazione e sopraelevazione degli
edifici già esistenti, nel rispetto degli indici di zona, senza ampliamenti
della superficie coperta e senza ulteriori opere di scavo a livello fondale,
previo esame ed eventuale approvazione dei relativi progetti da parte della Soprintendenza;
c)
qualsiasi
intervento che preveda comunque modifiche dell'andamento superficiale dei
luoghi o loro copertura con pavimentazioni di qualsivoglia genere ivi compresi
impianti per lavorazioni da vivaio, o scavi di qualsivoglia genere, ed ogni
opera pubblica nei suddetti terreni localizzati dovrà essere sottoposta
all'esame ed approvazione - se del caso - da parte della Soprintendenza
Archeologica dell'Abruzzo.
Art. 52
Aree Soggette alle Previsioni del Piano
Territoriale Provinciale
In considerazione delle
indicazioni di cui all'art. 30 comma 4 delle N.T.A. del P.T.P. vanno, comunque,
applicate le misure di salvaguardia delle norme ad efficacia giuridica
immediata diretta e differita. Inoltre, sono da intendersi sospese, fino alla
definitiva approvazione del P.T.P. e relativo adeguamento dello strumento
urbanistico comunale, le parti in contrasto con le indicazioni sopra richiamate
ed evidenziate con apposita simbologia grafica sulle tavole del P.R.E.
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Contenuti e validità del piano..................................................... pag.
2
Art. 2 Elaborati del P.R.E................................................................... pag.
3
Art. 3 Inserimento
nel piano delle prescrizioni
di altri strumenti........................................................................ pag.
5
Art. 4 Parametri urbanistici ed edilizi................................................... pag.
6
TITOLO II - ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO
Art. 5
Modalità di attuazione del P.R.E................................................ pag.15
Art. 6
Norme di carattere generale........................................................ pag.16
6.1 Disciplina dei parcheggi........................................................ pag.16
6.2-- Edifici esistenti................................................................. pag. 17
6.3 Distanze........................................................................... pag. 17
Art. 7 Interventi per la protezione dell’ambiente.................................. .pag.
20
7.1 Alberature ed arredo urbano................................... ………..pag.
20
7.2 Programma dei caratteri del
paesaggio e del verde
urbano .............................................................................. .pag.
20
7.3 Studio di compatibilita
ambientale…………………………. pag. 20
7.4 Aree di interesse
archeologico ……………………………....pag. 20
TITOLO III - USI DEL TERRITORIO
Art. 8 Usi urbani (Destinazione e caratteristiche)................................ pag. 21
Art. 9 Usi agricoli (Destinazione e caratteristiche)............................... pag. 27
TITOLO IV - ARTICOLAZIONE IN ZONE
Art. 10 Distinzione
del territorio comunale ai fini
degli insediamenti urbanistici ed edilizi....................................... pag. 30
CAPO I - ZONE RESIDENZIALI
Art. 11 Zona A - Zona storica.......................................................... pag.
32
Art. 12 Zona A1- Recupero e Riqualificazione urbana........................ pag.
33
Art. 13 Zona B - Completamento e ristrutturazione............................ pag. 35
Art. 14 Sottozona B1 ........................................................................ pag. 37
Art. 14 bis
Sottozona B1.1 .................................................................... pag. 37
Art. 15 Sottozona B2 ........................................................................ pag. 38
Art. 16 Sottozona B3 ........................................................................ pag. 38
Art. 17 Interventi su edifici esistenti .................................................... pag.
39
Art.
18 Zona C Espansione residenziale.............................................. pag.
40
Art. 19 -- Sottozona
C1 di
completamento esistente................................. pag.
41
Art.
20 Sottozona C2 Espansione litoranea esistente ....................... pag. 42
Art.
21 Sottozona C3 Espansione collinare esistente......................... pag. 42
Art.
22 Sottozona C4 P.E.E.P. esistente/nuova formazione ............ pag. 43
Art. 23 Sottozona
C5 Espansione residenziale
di nuova
formazione ................................................... pag. 44
Art. 23 bis
Sottozona C6 Espansione
residenziale ................................ pag. 44
CAPO II - D - ZONE PRODUTTIVE
Art. 24 Sottozona
D1 Zona alberghiera di
completamento................. pag.
46
Art.
25 Sottozona D2 Turistica ricettiva di nuova formazione............ pag. 47
Art. 26 Sottozona D3 Industriale,
artigianale di completamento.......... pag.
48
Art. 27 Sottozona D4 Industriale artigianale di nuova formazione....... pag. 48
Art. 28 Sottozona D5 Artigianale, commerciale, direzionale di
completamento............................................... pag.
49
Art. 29 Sottozona D6 Artigianale, commerciale, direzionale di
nuova
formazione ......................................... pag. 49
Art. 30 Sottozona D7 Attrezzature generali a servizio degli
insediamenti
produttivi .................................. pag. 50
Art. 31 Sottozona D8 Camping e
villaggi turistici................................ pag.
50
Art. 32 Sottozona D9 Fascia Litoranea............................................. pag. 51
Art. 33 Sottozona D10 Zona al servizio della pesca............................. pag. 51
Art. 34 Zona E1 Agricola normale............................................ pag.
52
Art. 35 Zona E2 Zona per la promozione e la valorizzazione
della
cultura contadina .................................. pag. 54
Art. 36 Zona E3 Supporto alle attività agricole.......................... pag. 55
CAPO III - ZONE PER ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO
Art. 37 Zona F1 Aree di interesse comune e scuole ................. pag. 57
Art. 38 Zona F2 Verde pubblico ............................................ pag. 58
Art. 39 Zona F3 Parchi collinari e urbani ................................. pag. 58
Art. 40 Zona F4 Aree per attività sportive ............................... pag. 59
Art. 41 Zona F5 Aree e servizi per attività
religiose .................. pag. 59
Art. 42 Zona F6 Attrezzature sanitarie e case per la
terza
età ....................................................... pag. 60
CAPO IV - ZONE A VINCOLO O
DESTINAZIONE SPECIALE
Art. 43 Aree e case rurali di
valore ambientale...................................... pag.
62
Art. 44 Zona a vincolo di
rispetto dei corsi d’acqua............................. pag.
62
Art. 45 Zona di rispetto all’abitato....................................................... pag.
63
Art. 46 Zona di rispetto stradale.......................................................... pag.
63
Art. 47 Zona per attrezzature al servizio della
viabilità........................... pag.
64
Art. 48 Zona
di rispetto cimiteriale...................................................... pag.
64