Comune di Tortoreto

Provincia di Teramo

 

 

 

P.R.E.

PIANO REGOLATORE ESECUTIVO

ELAB. B

NORMATIVA URBANISTICA

URBANISTI:

MARIANO MORONI ARCHITETTO

DANIELE PORTELLA ARCHITETTO

 

 

 

PROVINCIA DI TERAMO

SERVIZIO URBANISTICO PROVINCIALE

ADEGUAMENTO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE

N.134 DEL 13.12.2000

 

Testo adeguato alla Delibera C.C.

n. 69 del 20.11.2001

(Approvazione Variante Parziale al PRE)

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA

                 Branciaroli Luigi                                                                                    Dott. Nicola Ianni

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Contenuti e Validità del Piano

Ai sensi della legge 17.08.1942, n° 1150 e successive modificazioni, della legge 28.01.1977 n° 10 e della legge regionale n° 18 del 12.04.1983 e successive modificazioni ed integrazioni, la disciplina urbanistica edilizia del Piano Regolatore Esecutivo si applica al territorio comunale secondo le disposizioni delle presenti norme tecniche e degli elaborati elencati nel successivo articolo.

Ai sensi di legge in materia urbanistica, il P.R.E. governa in modo diretto l’intero processo di trasformazione del territorio e dei suoi diversi usi.

Tale processo riguarda interventi di nuova costruzione, di recupero, di ampliamento e di demolizione, di trasformazione degli usi, nonché di realizzazione di infrastrutture e di qualsiasi opera che comunque comporti modificazioni del territorio ed ecceda le normali operazioni colturali condotte ai fini produttivi agricoli.

Il P.R.E. ha validità temporale di 10 anni dalla data di approvazione e l’attuazione potrà essere regolata da programmi di intervento contenenti le indicazioni delle opere pubbliche e delle urbanizzazioni primarie e secondarie da realizzare.

Il P.R.E. può essere soggetto a revisioni periodiche nei modi e con le procedure di legge, e per i programmi di intervento l’Amministrazione Comunale può procedere alle loro modifiche contestualmente all’approvazione dei bilanci annuali e pluriennali.

In tal caso il programma segue la procedura prevista dall’art. 66 della L.R. 18/83, del testo vigente.

 

____________________________________________________________________

Nota: Le variazioni apportate alla Normativa Urbanistica con la Delibera C.C. n.69 del 20.11.2001, sono riportate in corsivo nel presente testo

 

Art. 2

Elaborati del P.R.E.

Gli elaborati del Piano Regolatore Esecutivo sono i seguenti:

A)  Relazione Generale;

B)  Normativa Urbanistica;

C)  Opere di Urbanizzazione \ Programma di Intervento; piano particellare;

D)     Relazione Geologica;

 

Grafici:

Tav. 1         – Inquadramento territoriale;

Tav. 1.1       - P.R.P. Inquadramento Territoriale             1:25.000;

 

Stato di Fatto con Reti di Urbanizzazione:

Tav. 2         - Quadro d’Unione Ambiti di Dettaglio         1:5.000

Tav. 2.A      - Tortoreto Alto                                          1:2.000;

Tav. 2.B      - Lido Nord                                                1:2.000;

Tav. 2.C      - Lido Centro                                              1:2.000;

Tav. 2.D      - Lido Sud                                                  1:2.000;

Tav. 2.E      - Salino                                                       1:2.000;

Tav. 2.F      - Cavatassi                                                  1:2.000

 

Destinazioni d’Uso P.R.E.

Tav. 3         - Zonizzazione Generale                               1:5.000;

Tav. 3.0       - Quadro d’Unione Ambiti di Dettaglio         1:5.000

Tav. 3.A      - Zonizzazione Tortorteto Alto                     1:2.000

Tav. 3.B      - Zonizzazione Lido Nord                            1:2.000

Tav. 3.C      - Zonizzazione Lido Centro                         1:2.000

Tav. 3.D      - Zonizzazione Lido Sud                              1:2.000

Tav. 3.E      - Zonizzazione Salino                                  1:2.000

Tav. 3.F      - Zonizzazione Cavatassi                             1:2.000

 

Recupero e Riqualificazione Urbana

Tav. 4         - Dettaglio dell’Ambito \ Analisi Urbana       1:1.000

Tav. 4.1       - Dettaglio: Recupero e Riqualificazione       1:1.000

Tav. 5         - Sovrapposizione P.R.P.                            1:5.000

 

Analisi Territoriale

Tav. 6         - Analisi Urbana \ Spazi Pubblici                  1:5.000

Tav. 6.1       - Analisi Urbana \ Rapporti Insediativi        1:10.000

Tav. 7         - Perimetrazione Urbana                            1:10.000

Tav. 8         - Trasparenza Amministrativa                       1:5.000

 

In caso di mancata rispondenza tra normative predisposte ed elaborati grafici, prevale la norma scritta: in caso di mancata corrispondenza fra elaborati grafici prevale quello a scala con minor denominatore.

 

 

Art. 3

Inserimento Nel Piano Delle Prescrizioni Di Altri Strumenti.

Le previsioni del Piano risultano integrate, a tutti gli effetti da:

-   vincoli e limitazioni d’uso del suolo, prescrizioni di tutela derivanti da provvedimenti legislativi, regolamenti amministrativi;

-   previsioni di piani attuativi vigenti, espressamente richiamati nelle disposizioni della presenti norme;

-   previsioni di piani sovracomunali approvati.

I piani urbanistici attuativi, approvati alla data di adozione del presente piano, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e durata prevista dalla loro validità ed efficacia. Alla scadenza dell’efficacia dei Piani attuativi la normativa e le previsioni grafiche dei piani attuativi stessi diventano a tutti gli effetti normativa del P.R.E., ivi compresi gli obblighi e gli oneri a carico dei privati e/o Enti, per la relativa attuazione.

Sono consentite le varianti ai piani attuativi vigenti che non incidono sul dimensionamento globale del Piano attuativo stesso e non comportino svantaggi per l’Amministrazione Comunale, rispetto ai contenuti ed obblighi relativi al convenzionamento a suo tempo contratto.

Nel caso che il P.R.E. preveda, per gli spazi pubblici già ceduti al Comune, destinazione diversa da quella stabilita dal piano attuativo le previsioni del P.R.E. prevalgono su quelle del Piano attuativo stesso.

 

 

Art. 4

Parametri Urbanistici Ed Edilizi.

1) St = Superficie territoriale

        Per superficie territoriale, sulla quale applicare l’indice di utilizzazione territoriale (Ut), si intende un’area comunque individuata graficamente nelle tavole dello strumento urbanistico, comprendente le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria.

        La superficie territoriale, comunque va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità esterna ed al lordo delle strade interne (esistenti o di previsione), ed a diretto servizio degli insediamenti interessati, come pure delle altre aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria o secondaria, oltre ad eventuali aree di rispetto od aree destinate ad opere di urbanizzazione generale a servizio dell’area stessa.

        La superficie territoriale è espressa in mq.

 

2) C = Comparto di attuazione

        Per comparto di attuazione si intende l’unità di intervento urbanistico corrispondente alla superficie territoriale di un ambito soggetto ad attuazione unitaria diretta.

 

3) S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria

        E’ rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle strade interne all’area, delle superfici destinate a parcheggi e a spazi di sosta e distribuzione, esclusi quelli di urbanizzazione secondaria, nonché da altri eventuali spazi destinati alle reti ed alle centrali tecnologiche al servizio dell’area e delle superfici destinate agli eventuali spazi verdi primari non classificabili come verde pubblico attrezzato ai sensi del punto c) dell’art. 3 del D.M. 2.4.1968 n° 1444.

La S1 è espressa in mq.

 

4) S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria

        E’ rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli spazi pubblici per attività collettive, definite ai sensi dell’art. 3 del D.M. 2.4.1968 e della legge 29.9.1964 n° 847 e successive modifiche ed integrazioni, e comprende, quindi, gli spazi destinati ai servizi scolastici dell’obbligo, le attrezzature di interesse comune, il verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco e per lo sport, nonché gli spazi destinati ai parcheggi di urbanizzazione secondaria ai sensi del punto d) dell’art. 3 del D.M. 2.4.1968 n° 1444.

La S2 è espressa in mq.

5) Ut = Indice di utilizzazione territoriale

        Rappresenta il rapporto massimo ammissibile tra la superficie edificabile dei fabbricati (Se) e la superficie territoriale (St).

        L’Ut è espressa in mq /mq.

 

6) Ui = Unità immobiliare

        Si intende per unità immobiliare la minima entità edilizia censita nel catasto urbano, con o senza area di pertinenza, capace di assolvere a specifiche funzioni (es. appartamento, negozio, laboratorio artigiano, ecc.)

 

7) Ao = Area occupata

        è la superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo ingombro; essa risulta individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna di tutte le parti fuori terra dell’edificio (murature perimetrali anche interrate, balconi, sporti di gronde, pensiline, aggetti e simili). L’area occupata (Ao) serve per controllare i rapporti fra spazio costruito, aree asservite ed aree libere, quindi, per verificare la rispondenza del progetto del manufatto realizzato all’indice di utilizzazione del suolo (Us).

 

8) Si = Superficie di inviluppo

        è la superficie individuata mediante l’intersezione delle linee perimetrali più esterne delimitanti l’area occupata dalla costruzione, o dal loro prolungamento (area risultante dai “fili fissi”). La superficie d’inviluppo (Si) serve per posizionare l’edificio, entro i limiti delle distanze di piano, e per verificare in tal senso la rispondenza tra progettato e realizzato.

 

9) Ai – Area insediabile

        è l’area risultante della superficie di inviluppo (Si) ampliata nel suo perimetro per una larghezza di mt. 2.50 oppure 7.00 su ciascun lato, a seconda se trattasi, rispettivamente, di manufatti edilizi privati o di edifici pubblici, purché non in violazione delle distanze e/o distacchi minimi di piano. L’area insediabile (Ai) serve per consentire la più idonea dislocazione dell’edificio in corso d’opera, senza la necessità delle varianti di ubicazione.

 

10) Sf – Superficie fondiaria

        Per superficie fondiaria si intende quella parte di area che risulta dalla superficie territoriale (St) deducendo le superfici per opere di urbanizzazione primaria (S1) e secondaria (S2) ed altre eventuali superfici, come previsti al punto 1, non direttamente utilizzabili ai fini del processo edilizio. La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti fino alla superficie minima di intervento, che rappresenta la minima dimensione fondiaria sottoponibile a concessione. Poiché attraverso il P.R.E., l’intervento è diretto sull’intero territorio comunale, la superficie fondiaria, nelle aree residenziali, turistiche, commerciali e produttive di completamento, corrisponde alla superficie del lotto in proprietà asservito alle costruzioni.

        La superficie fondiaria è espressa in mq.

 

11) It – Indice di fabbricabilità territoriale

        Esprime il volume massimo lordo di costruzione realizzabile per ogni mq. di superficie territoriale (St).

 

12) Uf – Indice di utilizzazione fondiaria

        Rappresenta il rapporto massimo ammissibile tra la superficie edificabile (Se)  e la superficie fondiaria (Sf).

 

13) Us – Indice di utilizzazione del suolo

        Esprime il rapporto tra area occupata dalla costruzione (Ao) e la superficie fondiaria di pertinenza (Af), o l’area comunque impegnata ai fini planovolumetrici costruttivi.

 

14) Cu – Carico urbanistico

        Per carico urbanistico si intende l’impegno complessivamente indotto, sul sistema pubblico delle infrastrutture e dei servizi, da parte delle attività insediate o da insediare.

 

15) Ci – Capacità insediativa

        Per capacità insediativa si intende la superficie edificabile complessivamente realizzabile all’interno di un comparto di attuazione o nell’ambito di un singolo lotto. Nel caso delle zone residenziali può anche essere misurata in abitanti insediabili, e nel caso delle zone produttive in addetti insediabili.

 

16) Unf – Unità fondiaria

        Si intende per unità fondiaria l’entità edilizia contenente una o più unità immobiliari, configurantesi, dal punto di vista storico, spaziale, statico e funzionale, come immobile a se stante, anche se costruito in aderenza.

 


Applicazione dei parametri urbanistici

 

Gli indici di utilizzazione territoriale (Ut) e/o gli indici di fabbricabilità territoriale (It), come anche gli indici di utilizzazione fondiaria (Uf) si applicano negli interventi diretti secondo le previsioni del P.R.E..

 

PARAMETRI EDILIZI.

 

Il processo edilizio è regolato dai seguenti parametri:

 

 1) Se = Superficie edificabile.

 

E' la superficie risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani, fuori ed entro terra: essa va misurata sul perimetro esterno del pavimento, compreso l'ingombro dei muri.

 

Sono esclusi dal computo della superficie edificabile:

 

-   tutte le scale fisse e mobili (di Su max. mq 24 per vano), tutti gli ascensori e montacarichi compreso accessori (max ingombro Su= mq 12), servizi tecnologici ed impianti (centrali termiche, idriche, cabine elettriche, locali per raccolta rifiuti solidi, locale contatori, etc);

-         gli spazi non interamente chiusi (apertura minima senza infissi= 1/3 delle pareti verticali), anche se coperti, quali logge, verande, balconi rientranti, porticati, entro limiti di superficie del 30% dell'area occupata dell'edificio (Ao) per ogni singolo piano;

-         le gallerie pedonali connesse con attività commerciali, nei limiti del 30% della superficie coperta dell’edificio; l’esclusione dal computo è senza limiti nel caso le gallerie siano destinate ad uso pubblico;

-         i locali destinati a garage nei limiti di 1 mq ogni 10 mc. di costruzione;

-         i locali a piano terra con altezza utile inferiore a mt.2.40, aventi destinazione accessoria;

-   i locali seminterrati che abbiano l'altezza media fuori terra inferiore a mt.1,60 (da misurarsi dalla linea di sistemazione esterna del terreno o del marciapiede all'intradosso del primo solaio), ed a condizione che per le nuove costruzioni tali locali siano mantenuti entro l'ingombro della superficie coperta dell'edificio e destinati come accessori e pertinenze alla attività residenziale o di altre attività;

-   i sottotetti con falde inclinate inferiori al 35% non utilizzabili secondo le norme della nuova normativa relativa ai sottotetti sotto riportata.

 

La superficie edificabile (Se) calcolata per i corrispondenti tipi edilizi e divisa per la superficie fondiaria (Sf) di pertinenza dell'edificio, deve dare un valore non superiore all'indice di utilizzazione fondiaria:

Se/Sf <= Uf

CASl PARTICOLARl PER IL CALCOLO DELLA Se

 

 

- PIANI INTERRATI

Sono quelli che si sviluppano completamente al di sotto del livello della più bassa sistemazione del terreno all'esterno dell'edificio. l locali dei piani interrati sono normalmente utilizzati a scopi accessori. Per tali locali deve essere garantito l'isolamento dall'umidità ed assicurato il ricambio dell'aria. Per evitare inconvenienti di carattere igienico, nel caso in cui il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato un impianto di sollevamento delle acque.

 

- PIANI SEMINTERRATI

 

Sono locali che hanno il pavimento ad un livello più basso del marciapiede e l'intradosso del soffitto ad un livello più alto del marciapiede stesso. l seminterrati possono essere abitabili e/o agibili e destinati ad abitazioni, uffici etc., qualora l'altezza interna netta dei locali non sia inferiore a mt. 2,70, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso. Per l'abitabilità debbono essere inoltre soddisfatte tutte le condizioni relative all'areazione e alle dimensioni.

I seminterrati con altezza media fuori terra inferiore a mt.1.60 non sono considerati Piani, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.

 

- SOTTOTETTI

 

Sono quelli ubicati sotto le falde del tetto.

I locali ivi ricavati possono essere classificati abitabili o non abitabili.

Ai fini del computo della «Se», i sottotetti non rientrano nel computo delle quantità edilizie quando presentano le seguenti caratteristiche:

1)   la quota di imposta delle falde, ovvero il punto d’incontro delle rette di sostegno del piano di facciata con l’intradosso del piano di falda, rispetto al piano di calpestio del sottotetto non superi l'altezza di mt.1,20 ;

2)   la pendenza delle falde contenuta entro un'inclinazione del 35%;

3)       l'altezza netta interna, misurata come distanza tra colmo e piano di calpestio, non risulti superiore a mt. 3,50;

4)       La destinazione d’uso del sottotetto sia per scopi accessori: sgombero, lavanderie ecc.

 

Nel caso in cui non si rispetti, anche una sola delle suddette caratteristiche, la superficie sarà calcolata al 60%, salvo che una o più parti del sottotetto non abbia conformazione tale da farlo ritenere abitabile (con possibili ricavi di locali maggiori-uguali a mq. 9.00, con altezza media mt. 2,70), e in tal caso, la specifica parte, sarà calcolata al 100%.

L'areazione ed illuminazione dei locali sottotetto non abitabili potrà avvenire con aperture ricavate a filo di falda o sui timpani.

I sottotetti non sono considerati Piani, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.

 

 2) Sua = Superficie utile abitabile

E' la superficie equivalente alla somma delle superfici di pavimento degli alloggi, degli ambienti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, delle superfici relative agli accessori nella entità del 60%, tutte misurate al netto dei muri, pilastri, tramezzi, sguinci, vani porte e finestre, scale interne, logge e balconi.

 

3) Susa = Superficie utile di servizi ed accessori.

Nell'edilizia abitativa, la superficie non residenziale è costituita dalla somma delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

Sono servizi accessori:

a)   cantine, soffitte, locali motore ed ascensore/montacarichi, cabine

elettriche, lavanderie, centrali termiche ed idriche, locali di sgombero, eventuali altri locali a stretto servizio della residenza;

b)  autorimesse singole o collettive;

c)   androni di ingressi e porticati liberi;

d)  logge e balconi.

 

4) V = Volume.

E' il volume espresso in mc., calcolato moltiplicando la (Se) per l'altezza lorda dei relativi piani, misurata dal pavimento all'estradosso del solaio sovrastante, per i piani normali e, all'intradosso del solaio di copertura, per l'ultimo piano abitabile.

 

5) P = Numero dei piani

E' il numero dei piani abitabili o agibili, anche solo in parte, e cioè dei piani che contribuiscono a determinare la Superficie edificabile, cosi come definita nel precedente punto 1.

 

6) H = Altezza della costruzione

Lunghezza del segmento appartenente ad una retta verticale ed avente per estremi inferiore e superiore rispettivamente i punti di incontro della retta stessa con il piano di sistemazione esterna dell'edificio, e con:

 

a) il piano orizzontale dell'intradosso del solaio di copertura nel caso di copertura orizzontale  o dell'ultimo piano abitabile nei casi in cui il tetto sia realizzato nel rispetto delle caratteristiche dei punti 1,2.3, (pagg.10;11;”sottotetti”) che precedono;

b) il punto medio della falda del tetto (metà lunghezza presa dall'imposta del tetto) nel caso in cui il tetto non rispetti anche una sola delle tre caratteristiche suddette.

 

Per gli edifici su terreno in pendio l'altezza massima è calcolata assumendo come riferimento la quota del piano ideale orizzontale passante per il punto medio delle intersezioni delle fronti sul terreno.

Ai fini del calcolo dell’altezza media, le fronti più alte non potranno comunque superare l'altezza massima consentita se non nella misura di mt 1.50 del suo valore.

Se il solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile è inclinato, con pendenza superiore al 35%,  o se il piano stesso è a ritiro, ad ogni piano di intradosso orizzontale «reale o virtuale» corrisponde un piano verticale parallelo alla fronte della costruzione e la costruzione stessa presenta quindi altezza variabile in funzione dell'arretramento del fronte.

Per «piano di intradosso orizzontale virtuale» si intende il piano orizzontale passante per il punto ove si individua l'altezza media del locale stesso.

Fanno eccezione i volumi tecnici strettamente indispensabili: torrini dei vani scala e degli ascensori/montacarichi ed altri impianti tecnologici.

Piano di sistemazione esterna dell’edificio.

Riguarda il piano di calpestio perimetrale, a ridosso dell’edificio e nell’area del lotto, definito e sistemato prima o dopo i lavori di costruzione del fabbricato, (e comunque da definirsi e sistemare nell’arco di validità della concessione edilizia). La quota del piano di sistemazione esterna, prima e dopo i lavori, deve essere specificata negli elaborati progettuali annessi alla richiesta di concessione edilizia. I profili delle aree da sistemare, potranno essere modificati, sia con riporti che con sterri, purché non si ecceda mediamente i mt. 1.60. Nel  caso in cui si fronteggino viabilità private o pubbliche il dislivello, dopo    i lavori, non deve eccedere i mt.0,80 rispetto al piano stradale o degli eventuali marciapiedi. I muri di contenimento o di recinzione, soprattutto nel territorio collinare, debbono risultare decorosi con rivestimenti o pitturazioni idonee ai fini dell’inserimento ambientale.

7) D = Distanze tra edifici e dai confini.

Sono le distanze minime intercorrenti tra fabbricati e le distanze degli stessi dai confini di proprietà, dai confini urbanistici o dai cigli stradali e si misurano a partire dal filo del fabbricato o nel caso di volumi aggettanti (bow-window o balconi chiusi), dal filo esterno più avanzato degli aggetti medesimi.

l bow-window si possono realizzare in deroga alle distanze nel caso in cui le loro dimensioni siano inferiori ad 1/4 della superficie della facciata dell'edificio e purché il relativo aggetto non sia superiore a mt. 1.00, e siano posti ad un'altezza non inferiore a mt. 2.40 dal piano di calpestio sottostante.

Ai fini delle distanze le parti aggettanti degli edifici, come i balconi, le pensiline, le tettoie a sbalzo ecc., non possono superare il 40% della distanza minima fissata dallo strumento urbanistico tra l'edificio ed i confini di proprietà, di quelli urbanistici e anche  dai cigli stradali.

 

8) VI = Indice di visuale libera.

Esprime il rapporto minimo mt/mt ammissibile tra il distacco delle varie fronti dei fabbricati dai confini di proprietà e l'altezza delle varie fronti stesse.

 

 

9) Sc = Superficie coperta.

La superficie coperta degli edifici, espressa in mq, è data dalla massima proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, escluse le parti aggettanti aperte come i balconi, sporti di gronda e simili, locali interrati e porticati purché non eccedano il 30% dell’area occupata (Ao).

 

10) Q = Rapporto massimo di copertura

Rappresenta il rapporto massimo ammissibile in mq/mq fissato in percentuale, tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

 

11) L = Lunghezza massima dei prospetti.

E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.

 

12) Spazi interni agli edifici

 

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per almeno i tre lati del perimetro delle aree medesime e che abbiano distanze tra pareti frontestanti inferiori a quelle ammesse agli strumenti urbanistici vigenti.

Sono classificati nei seguenti tipi:

 

a)       Patio

Si intende per patio Io spazio interno di un edificio ad un solo piano, o alI'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a mt. 6.00, e pareti circostanti di altezza non superiore a mt 4.00;

 

b)      Cortile

Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a mt. 8.00 e la superficie del pavimento superiore ad 1/4 di quella delle pareti che la circondano, nel caso di pareti arretrate il calcolo deve essere esteso al piano verticale corrispondente le pareti stesse.

 

c)       Chiostrina

 

Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore ad l/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a mt 20.00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a mt 4.00.

 

13) Indice di piantumazione

 

Indica il numero di piante d'alto fusto (n/ha) prescritto per ogni ettaro nelle singole zone o comparti con l'eventuale specificazione delle stesse.

 

 

14) Destinazione d'uso

Per destinazione d'uso si intende:

la funzione o le funzioni consentite dalla disciplina urbanistica vigente nella zona dove sono site l'area o la costruzione.

 

15) Ampliamento

Per ampliamento si intende:

complesso di lavori che hanno l'effetto di ingrandire il fabbricato creando Io spazio supplementare sia in orizzontale che in verticale.

 

16) Allineamento

E' la linea lungo la quale deve sorgere l'edificazione.

Tale linea di edificazione è facoltativa nel caso che ciò sia previsto dalle norme dello strumento urbanistico generale o attuativo, e rappresenta il massimo avanzamento dell'edificio rispetto allo spazio antistante destinato come strada, piazza etc.

L'allineamento sul fronte strada, piazza, etc. è rappresentato dalla linea di edificazione esistente e determinato secondo specifici casi dal congiungimento dei due punti più avanzati degli edifici esistenti. Tali edifici devono essere compresi tra due viabilità urbane esistenti e successive.

 

In ogni caso, comunque, la distanza del nuovo edificio dalla strada, piazza etc., non può essere inferiore a quella minima, attualmente esistente, degli altri edifici considerati per la determinazione dell'allineamento.

 

 

 

TITOLO II

 

ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO

 

Art.5

Modalità Di Attuazione Del P.R.E.

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 18/83 il P.R.E. si attua attraverso concessione edilizia diretta, in conformità delle prescrizioni esecutive fornite dalle presenti norme e dagli elaborati grafici del Piano.

Le prescrizioni esecutive del P.R.E. costituiscono a tutti gli effetti, compreso quello di dichiarazione di pubblica utilità di indifferibilità e urgenza, Piani Particolareggiati di Esecuzione ed hanno gli stessi contenuti e finalità di Piani Particolareggiati, dei piani P.E.E.P., dei piani P.I.P. e dei Piani di Recupero così come previsti dalle leggi vigenti.

Le prescrizioni ed i grafici del piano, individuano le unità di intervento e unitamente alla presente normativa, le specifiche modalità di attuazione ad iniziativa pubblica o privata. In tal caso l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e la eventuale cessione al Comune delle relative aree, saranno assunte a totale cura e spese dei privati facente parte dell’unità di intervento, con apposito atto d’obbligo o convenzione. Laddove è prevista l'attuazione delle previsioni del P.R.E. ad iniziativa pubblica, trascorso un periodo di 3 anni dalla data di approvazione del P.R.E., senza che l'Amministrazione Comunale abbia dato corso alle modalità attuative degli interventi, questi ultimi potranno essere attuati anche su iniziativa dei privati proprietari delle aree nelle stesse modalità previste per gli interventi privati.

Il rilascio delle singole concessioni è comunque subordinato alla stipula, preventiva o contestuale, dell’atto d’obbligo o convenzione, ove saranno specificati i tempi e le modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie, nonché delle eventuali cessioni.

Il P.R.E., a seguito dello studio geologico generale effettuato, onde scongiurare possibili accelerazioni di fenomeni di instabilità, specie nelle aree collinari, (pagg.27/28 relazione geologica e annessa tav. 1:10.000 “carta della stabilità dei versanti”), disciplina quanto segue:

       Nell’ambito dell’intero territorio comunale, ad ogni richiesta di concessione edilizia dovrà essere annesso uno studio di fattibilità tecnica dell’intervento costruttivo proposto, ovvero studio geologico e geotecnico di dettaglio con esame  della stabilità del suolo, e ove necessario, l’adozione  preventiva  di opere di consolidamento, bonifica e/o sistemazione idraulico-forestale. 

Onde garantire la permeabilità dei suoli, ogni area assogettata ad intervento edilizio dovrà destinare a giardino almeno il 30% del lotto.

 

Art.6

Norme Di Carattere Generale

6.1) - Disciplina dei parcheggi

 

I parcheggi previsti dalle presenti Norme si suddividono nelle seguenti categorie:

1  -   Parcheggi di urbanizzazione primaria;

2  -   Parcheggi di urbanizzazione secondaria;

3  -   Parcheggi ed autorimesse di pertinenza degli edifici.

I parcheggi di urbanizzazione primaria sono parcheggi necessari a soddisfare le esigenze elementari di mobilità e di sosta all’interno del sistema urbano. Essi sono considerati opere di urbanizzazione primaria e quindi la loro esistenza o la loro previsione in opportuno raggio di accessibilità è necessario per il rilascio della concessione edilizia.

I parcheggi di urbanizzazione primaria sono parcheggi di uso pubblico le cui aree vanno rese disponibili per tale uso mediante atto d’obbligo unilaterale al momento del rilascio della concessione ed attrezzato contestualmente alle costruzioni. Essi vanno individuati in fase di progettazione dei singoli edifici e sono di norma localizzati sul fronte stradale al diretto servizio delle attività insediate. L’entità dei parcheggi di urbanizzazione primaria viene fissata in rapporto ai diversi usi del territorio, così come previsti dalle presenti Norme, anche in funzione del tipo di intervento, rispettivamente di recupero o di nuova costruzione.

I parcheggi di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di interesse più generale necessari per rendere organico e completo il sistema della mobilità e degli spazi di sosta.

Nell’aggregato urbano omogeneo esistente, o di nuova previsione, i parcheggi di urbanizzazione secondaria sono individuati negli elaborati grafici del Piano. I diretti proprietari delle aree ove ricadono tali parcheggi, possono includere gli stessi nell’applicazione degli indici volumetrici relativi alle destinazioni edificabili adiacenti, purché vengano realizzati e ceduti gratuitamente in proprietà al Comune con atto d'obbligo unilaterale e/o convenzione regolarmente registrata e trascritta.

I parcheggi e le autorimesse di pertinenza dei singoli edifici sono necessarie a soddisfare le esigenze di parcheggio privato e di stretta attinenza alla utilizzazione dell’edificio stesso.

Essi, ricavati al coperto come autorimesse, o come posti macchina scoperti adiacenti all’edificio, sono considerati a tutti gli effetti come parcheggi privati.

L’entità dei parcheggi privati viene fissata, anche con riferimento ai casi specifici di cui al precedente comma in rapporto ai diversi usi del territorio previsti dalle presenti Norme.

6.2) - Edifici esistenti

 

Gli edifici, le strade e gli altri manufatti esistenti all’atto dell’adozione del P.R.E., in contrasto con le destinazioni di zona e/o i parametri urbanistici edilizi del Piano stesso, possono subire trasformazioni e modifiche solo per essere adeguati alle nuove prescrizioni.

Comunque tutti gli edifici esistenti nelle varie zone del P.R.E., ad eccezione di quelli su cui gravano vincoli preposti all’espropriazione, ovvero, vincoli di conservazione, possono essere soggetti ad interventi di trasformazione edilizia-urbanistica (ivi compreso la demolizione e la ricostruzione) e mantenere il loro attuale volume o superficie edificabile, calcolato a norma del presente regolamento, a condizione che le sagome, i profili e gli ingombri a terra siano contenuti nell’ambito di quelli esistenti.

Nel caso in cui nella ricostruzione sia possibile aumentare la distanza dai confini, dagli edifici e dagli spazi pubblici (in primo luogo dalla viabilità pubblica), fermo restante il mantenimento della volumetria o superficie edificabile è consentita la modificazione delle sagome dei profili e degli ingombri a terra, a condizione che non sia aumentata l’attuale altezza, se superiore a quella massima prevista dalle norme per la sottozona. Inoltre al fine di permettere una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale tutti gli edifici esistenti possono essere soggetti ad ampliamento una tantum nei casi e nei modi previsti nelle varie zone del P.R.E.. In caso di nessuna indicazione in merito, tali ampliamenti non sono assentibili.

6.3) Distanze

 

a) - Salvo quanto successivamente indicato per alcune zone e per zone di P.R.E. assunte e stabilite come di P. di R. o piano esecutivo di dettaglio in genere, tra pareti finestrate di edifici di nuova costruzione reciprocamente antistanti è prescritta una distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt. 12,00.

        In ogni altro caso per gli edifici è prescritta la distanza minima assoluta di mt. 10,00 tra pareti finestrati e pareti di edifici antistanti. La distanza sopra indicata va mantenuta anche nel caso in cui la parete antistante sia provvista di porticato la cui pilastratura va considerata alla stregua delle pareti.

        Le distanze tra pareti finestrate come sopra indicate non si computano nel caso in cui tra gli edifici siano interposte strade pubbliche, fermo restando l’osservanza dei distacchi imposti da specifiche leggi.

        Il distacco minimo di un fabbricato di nuova costruzione, sia che abbia parete finestrata o no, rispetto al confine del lotto contiguo, deve essere pari ad 1/2 dell’altezza del fronte prospettante, fermo restando un distacco minimo assoluto di mt. 5,00. Nel caso di pareti non finestrate, tale distacco può essere ridotto quando esiste un preciso accordo fra i confinanti interessati, formalizzato con atto regolarmente registrato nei pubblici registri immobiliari, valevole per se, eredi ed aventi causa.

        Nei lotti edificabili confinanti con lotti liberi è ammessa la edificazione sul confine di proprietà nel rispetto delle modalità previste dal Codice Civile, purché preventivamente si  stipuli un pubblico atto di consenso tra le parti.

        E’ altresì ammessa l’edificazione in aderenza o in comunione, secondo le norme del Codice Civile.

        E’ consentita la deroga alla distanza minima tra edifici di cui al comma secondo del presente punto a), purché le pareti frontestanti non siano finestrate, per costruzioni e/o parti di costruzioni monopiani facenti parte di edifici più vasti, la cui altezza interna utile sia inferiore a mt. 2.50 e l’altezza  media fuori terra inferiore a mt. 2.50, da realizzare come pertinenze di edifici esistenti o da edificare destinate con riferimento alla legge 122/89 a garage entro i limiti massimi richiesti dalla presente normativa in relazione alle diverse destinazioni d’uso.  Per tali interventi si fa riferimento alle distanze previste dal codice civile. In tal caso I nuovi interventi nei lotti adiacenti dovranno rispettare solo il distacco  dal confine.

        E’ consentita la deroga alla distanza minima tra edifici di cui al comma secondo del presente punto (a) purché le pareti frontestanti non siano finestrate, per costruzioni e/o parti di costruzioni monopiano facenti parte di edifici più vasti, esistenti o da edificare, la cui altezza media fuori terra  non ecceda i mt. 3.50 e destinati ad uso diverso dalla civile abitazione, quali magazzini e depositi, bungalow e similari. Per tali interventi si fa riferimento alle prescrizioni del Codice Civile per quanto attiene i distacchi.

        Le distanze minime dei fabbricati dai confini urbanistici, intesi solo quelli su aree assoggettate ad intervento pubblico, escluso comunque le eventuali fasce di rispetto stradale, e le aree dell’Acquedotto del Ruzzo, salvo allineamenti preesistenti o previsti dallo strumento urbanistico, e ad eccezione delle sopraelevazioni, non devono essere inferiori a mt. 5,00. Nel caso di allineamenti lungo il fronte strada deve essere in ogni caso mantenuta la distanza minima dalla strada attualmente esistente e deve essere garantita la realizzazione di un marciapiede di larghezza uguale a quella esistente con un minimo di mt. 1,50.

 

Gli edifici di nuova costruzione, in presenza nei lotti vicini, di edifici pubblici o di interesse pubblico o edifici privati regolarmente costruiti o condonati ai sensi della legge 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni comprese altre successive sanatorie edilizie, o altre forme di deroga e beneficio, edificati a distanza inferiore ai ml.5,00 dal confine, possono posizionarsi rispettando la sola distanza minima dal  confine del proprio lotto e cioè ml.5,00. Comunque, in tali casi, la distanza tra edifici deve essere almeno ml.6,00. 

Nelle nuove costruzioni i piani completamente interrati possono essere posti alla distanza minima di ml.1,50 dai confini, tuttavia nel caso di accordo  tra i confinanti, a mezzo di atto pubblico, tali volumi interrati possono essere posti a confine,.

 

b)    Nelle aree ricadenti in zona di nuova edificazione e infrastrutturazione a carattere residenziale, produttivo ecc. la distanza fra i fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli e salvo eventuali prescrizioni e allineamenti riportati nelle cartografie dello strumento urbanistico generale, deve essere uguale alla larghezza della sede stradale (compreso i marciapiedi) maggiorata di:

        - mt. 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a mt. 7,00;

        - mt. 7,00 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7,00 e 15,00;

        - mt. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15,00.

Qualora le distanze tra i fabbricati, come sopra computate risultino inferiori al fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa.

Inoltre le distanze minime dei fabbricati dai confini delle aree soggette a cessione da destinarsi a scopi pubblici ricomprese nel lotto edificabile  in attuazione, non devono essere inferiori a mt.3,00.

 

 

Art.7

INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE.

7.1  - Alberature e arredo urbano.

L’abbattimento degli alberi di alto fusto e la modificazione d’impianti colturali aventi carattere monumentale paesaggistico ovvero costituenti ambiti di rilevante interesse ambientale, è considerato intervento sottoposto ad autorizzazione, e come tale soggetto a particolari prescrizioni e limitazioni.

Nei casi in cui per qualsiasi motivo l’intervento di abbattimento o di modifica delle alberature ritenute di carattere monumentale-paesaggistico si renda inevitabile la relativa autorizzazione può essere rilasciata sulla base di un progetto di risistemazione dell’ambiente che preveda, nei casi in cui è possibile, il ripristino delle alberature con la piantumazione di essenze adeguate.

 

7.2            - Programma dei caratteri del paesaggio e del verde urbano

Il Comune provvede, entro un’anno dall’approvazione del P.R.E,  ad elaborare uno studio specifico sulla tutela dei caratteri monumentali del paesaggio, con le sue alberature, che preveda anche un «programma per la sistemazione dell’arredo e del verde urbano», riguardante sia gli elementi di sistemazione del verde e l’arredo delle aree e degli spazi di carattere pubblico, nonché gli elementi di regolamentazione per la sistemazione delle aree private di pertinenza degli interventi sottoposti a concessione edilizia.

7.3            - Studio di compatibiltà ambientale

E obbligatorio lo studio di compatibilità ambientale per gli interventi ricadenti nelle zone prescritte dal Piano Regionale Paesistico.

7.4            - Aree di interesse archeologico

Il rilascio di concessione edilizia per gli interventi ricadenti all'interno delle aree di zone di interesse archeologico come perimetrate nella tavola planimetrica di zonizzazione, è subordinato al preventivo nulla osta della Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo - Chieti.

 

 

 

TITOLO III

 

USI DEL TERRITORIO

 

Gli usi del territorio sono individuati nel presente progetto di piano urbanistico esecutivo, che costituisce il riferimento e l’indirizzo delle future trasformazioni edilizie e urbanistiche. Le destinazioni sono localizzate sul territorio in rapporto al livello organizzativo e funzionale della vita all’interno dello stesso. Nelle singole zone vengono definiti gli usi consentiti; per quanto riguarda gli usi facenti parte dell’elenco ma non richiamati nelle zone omogenee, sono da ritenersi compatibili con la zona solo in quanto eventualmente esistenti, mentre non è prevista la possibilità di nuovo insediamento.

 

 

Art. 8

Usi Urbani

(Destinazioni e caratteristiche)

La disciplina d’intervento, norma scritta e cartografica, precisa le destinazioni d’uso ammesse per ogni singola zona.

 

1) Abitazioni

    Gli edifici per abitazioni comprendono gli alloggi intesi in senso stretto, gli spazi privati di servizio (cantine, lavanderie, legnaie ecc.) gli spazi condominiali di servizio (scale, androni, locali comuni, gioco bimbi, lavanderie condominiali ecc.) e le autorimesse private.

 

2) Attività ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero

    Le attività ricettive comprendono gli alberghi, pensioni, locande, hotel e residence, villaggi turistici e similari.

 

3) Abitazioni collettive: collegi convitti

    Le abitazioni collettive comprendono collegi, convitti, conventi, case di riposo, case per studenti, case di cura.

 

4) Attività commerciali complementari e al dettaglio

    Tali attività sono costituite da un insieme di diversi esercizi commerciali, di tipo alimentari ed extra alimentari al minuto; per la vendita, la rappresentanza e i servizi per l’auto; la vendita e le mostre di prodotti per la casa, di elettrodomestici di macchine utensili ecc.; vendite giornali, vendite di prodotti tipici locali, agenzie e sportelli bancari, uffici postali ecc.

 

5) Pubblici esercizi

    I pubblici esercizi comprendono ristoranti, trattorie, bar sale di ritrovo con esclusione dei locali per lo spettacolo e lo svago come locali da ballo di night club, con riferimento sia agli spazi destinati al pubblico che quelli di servizio.

 

6) Esposizioni, mostre

    Comprendono esposizioni, mostre e usi analoghi con riferimento sia agli spazi di servizio e di supporto che agli uffici, agenzie ed altri usi complementari agli stessi.

 

7) Attività commerciali all’ingrosso

    Attività commerciali all’ingrosso comprendono magazzini e depositi , nei settori alimentari ed extralimentari con relativi spazi di servizio e di supporto, ed i relativi uffici, mense ed altri servizi, nonché spazi destinati a modesti processi produttivi strettamente complementari con esclusione di attività commerciali di dettaglio.

 

8) Cinema, teatri, locali per lo spettacolo

    Comprendono cinema, teatro locali per lo spettacolo, locali da ballo, sale di ritrovo e similari.

 

9) Uffici o studi professionali

    Si intendono le attività direzionali, finanziarie  amministrative e terziarie in genere di tipo minore e di carattere prevalentemente privato, che non prevedono un alto concorso pubblico.

 

10) Uffici direzionali a forte concorso pubblico

    Si intendono gli uffici di grandi dimensioni, le attività direzionale di carattere pubblico, le attività amministrative, finanziarie, assicurative e di rappresentanza di interesse generale, quanto presentano un elevato concorso di pubblico. Tale ultimo requisito si intende presente quando almeno la metà delle attività insediate (in termine di superficie utile sul totale previsto) sono caratterizzate per un rapporto organico e continuativo con il pubblico.

11) Uffici direzionali a basso concorso di pubblico

    Si intendono gli usi di cui al precedente punto, quando, meno della metà delle attività insediate (in termini di superficie utile sul totale previsto) sono caratterizzate per un rapporto organico e continuativo con il pubblico.

 

12) Servizi per l’industria, ricerca, terziario avanzato e specializzato.

    I servizi per l’industria comprendono sedi per ricerca uffici per l’import/export, per la gestione industriale, il marketing, il leasing, uffici per l’elettronica applicata, ivi compresi i processi produttivi complementari per l’innovazione e in genere il terziario avanzato e specializzato operante nell’area della produzione e dei servizi reali per le imprese.

 

13) Magazzini, depositi, stoccaggi, centri merce.

    Comprendono magazzini depositi, stoccaggi e centri merce. Tali usi a cui possono accompagnarsi presenze parziali di commercio all’ingrosso e processi produttivi complementari, sono prioritariamente finalizzati alla raccolta, conservazione, smistamento, manipolazione e movimentazioni delle merci.

 

14) Artigianato di servizio.

    L’Artigianato di servizio comprende tutte le attività di tipo artigianale che non sviluppano attività produttive vere e proprie, l’artigianato di servizio alla residenza e alle attività urbane. Per questo tipo di fabbricato l’attività deve essere complementare e comunque subordinato alla residenza, pertanto il volume destinato all’attività deve essere contenuto nei limiti del 50% massimo dell’intero.

 

15) Artigianato produttivo compatibile con l’ambiente urbano

    Comprende tutti i tipi di attività artigianale caratterizzati in senso produttivo tali da risultare sotto ogni profilo compatibili con l’ambiente urbano.

    La compatibilità si verifica quando le lavorazioni non sono nocive ne moleste con riferimento al rumore, agli scarichi liquidi e gassosi, ai materiali di risulta e di scarto dei processi, anche in rapporto alla tipologia architettonica che deve armonizzarsi con il contesto dove si insedia, nonché da un numero limitato di addetti.

    Per una più puntuale attuazione, se necessario, è facoltà del Comune l’elaborazione, dopo l’approvazione del P.R.E., di una  casistica parametrica relativa alle suddette compatibilità. Tale elaborazione potrà integrare la presente normativa.

 

16) Artigianato produttivo incompatibile con l’ambiente urbano

    Comprende tutti i tipi di attività artigianale caratterizzati in senso produttivo, tali da risultare incompatibili con l’ambiente urbano.

    L’incompatibilità viene verificata con le medesime modalità di cui al precedente articolo.

 

17) Industria compatibile con l’ambiente urbano

    Comprende tutti i tipi di attività industriale tali da risultare sotto ogni profilo compatibili con l’ambiente urbano. La compatibilità viene verificata come nel caso dell’artigianato produttivo.

 

18) Industria incompatibile

    L’industria incompatibile comprende tutti i tipi di attività industriale tali da risultare incompatibili con l’ambiente urbano. L’incompatibilità viene verificata come nel caso dell’artigianato produttivo.

 

19) Parcheggi attrezzati di uso pubblico

    I parcheggi attrezzati di uso pubblico comprendono garage ed autorimesse entro e fuori terra, ed usi complementari ed accessori.

 

20) Servizi sociali di quartiere

    Comprendono tutti gli usi di cui all’art. 3 del D.M. 2.4.1968 e cioè servizi per l’istruzione, attrezzature di interesse comune e servizi religiosi. I servizi per l’istruzione comprendono scuole elementari, scuola media, scuola materna e asilo nido, e cioè tutti i cicli dell’istruzione fino all’obbligo comprensivi di ogni attrezzatura complementare e delle relative aree verdi destinate al gioco e allo sport. Le attrezzature di interesse comune comprendono le attrezzature a carattere socio sanitario ed assistenziale, i servizi per gli anziani e per i giovani, i centri civici ed i centri sociali di quartiere, le sedi degli uffici del decentramento amministrativo e servizi complementari come uffici postali, ambulatori ecc.. Le attrezzature religiose comprendono gli edifici per il culto, ed ogni attrezzatura complementare, come servizi sociali parrocchiali, canoniche, attrezzature didattiche per lo svago e lo sport.

21) Attrezzature per il verde, tempo libero, e spazi urbani

    Comprende aree destinate ad attività libera. Esse comprendono la aree sistemate a verde vero e proprio ed alle eventuali aree destinate al gioco bimbi, per attività ricreative all’aria aperta, per parco di quartiere o urbano, piazze e spazi urbani in genere.

 

22) Attrezzature per il gioco e lo sport

    Comprende le aree destinate alla realizzazione di campi da gioco per competizioni sportive e per le attività sportive in genere.

 

23) Attrezzature per l’istruzione superiore.

    Comprendono le scuole oltre l’obbligo, in tutte le loro articolazioni, scuole medie superiori, scuole di specializzazione, scuole professionali, le sedi universitarie e per la ricerca.

 

24) Attrezzature amministrative e di sedi istituzionali

    Comprendono le sedi amministrative sindacali di scala urbana e di rappresentanza, le sedi per gli uffici decentrati dello Stato, uffici finanziari, giudiziari e di rappresentanza istituzionale.

 

25) Impianti tecnici e tecnologici

    Comprendono insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti tecnologiche e dei servizi tecnologici urbani e produttivi, quali le centrali e sottocentrali tecnologiche, gli impianti di adduzione, distribuzione e smaltimento, gli impianti per la regolazione dell’acqua, gli impianti per il trattamento di rifiuti e simili, mattatoi ecc.

 

26) Attrezzature funzionali e servizi tecnici urbani

    Comprendono stazioni per i trasporti, sedi per aziende di trasporto pubblico, centri funzionali urbani, oltre a tutti gli spazi complementari e di servizio, come depositi, rimesse, officine, spazi per il pubblico ecc.

 

27) Attrezzature socio - sanitarie

    Comprendono ospedali, cliniche, ambulatori, servizi per gli anziani, day-hospital, laboratori per analisi cliniche, centri per riabilitazioni, centri sanitari specializzati ecc.

28) Attrezzature culturali

    Comprendono sedi di mostre ed esposizioni, centri culturali, sedi di associazioni culturali e per il tempo libero, musei, biblioteche, teatri, sale per incontri e dibattiti ecc.

29) Sedi cimiteriali

    Sono comprese tutte le attrezzature e gli impianti di carattere cimiteriale per la tumulazione ed il culto dei defunti.

 

30) Distributori di carburante e servizi della viabilità

    Sono comprese tutte le attrezzature ed i servizi relativi alle attività di distribuzione del carburante, di assistenza automobilistica, di servizio, di lavaggio, ivi comprese piccole attività commerciali, limitate all’utenza automobilistica.

 

31) Usi assimilabili per analogia

    Ove si presenti la necessità di costruire edifici o organizzare insediamenti con la presenza di usi non specificatamente previsti dalle presenti norme, il Comune procede per analogia, assimilando i suddetti usi a quelli previsti dal presente articolo aventi analoghi effetti sul territorio, sulla domanda dei servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione ed in particolare sui parcheggi.

 

32) Usi transitori di aree destinate a servizi ed attrezzature pubbliche.

    In tutte le aree a destinazione pubblica che risultano libere, ovvero edificate, con destinazione non conforme alle prescrizioni delle presenti norme si stabilisce che in via transitoria l’amministrazione comunale può autorizzare eventuali utilizzazioni private delle aree stesse, limitatamente a delle opere precarie che non contrastano con il decoro urbano, che non produca disturbi e intralci alla circolazione.

    L’autorizzazione è a titolo precario e si intende rilasciata a condizioni che la stessa decada a tutti gli effetti con il primo provvedimento deliberativo con il quale il comune da’ inizio all’attuazione delle finalità dell’area.

    Il richiedente inoltre si deve impegnare, con idonea ed adeguata fidejussione, a restituire l’area in pristino alle condizioni originarie, provvedendo a sue cure e spese alla rimozione di eventuali rottami e alla risistemazione del terreno.

    In ogni caso il Sindaco può procedere alla revoca dell’autorizzazione, qualora l’autorizzazione contrasta con quanto rilasciato.

 

 

Art. 9

Usi Agricoli

«Destinazioni e caratteristiche»

Criteri generali relativi agli usi agricoli: Nei successivi punti del presente articolo vengono definiti i diversi usi agricoli del territorio che opportunamente combinati insieme, costituiscono le destinazioni d’uso previste per le diverse zone agricole dallo strumento urbanistico generale.

1) Abitazione agricola

    Le abitazioni agricole o comunque collegate con l’attività agricola aziendale e/o interaziendale, possono essere nuove costruzioni o costruzioni già esistenti.

    Tale uso comprende oltre alle abitazioni vere e proprie anche i relativi spazi accessori e di servizio (rimesse, cantine, piccoli depositi ecc.).

    Nelle abitazioni agricole possono essere compresi locali per piccole attività di servizio quali: artigianali, turistico ricettive, commerciali, agrituristiche, country-house, ricreative o similari. Tali attività connesse potranno essere esercitate dagli imprenditori agricoli a titolo principale e/o da altri aventi diritto ai sensi di legge.

 

2) Manufatti connessi alla conduzione del fondo

    Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo specifici edifici ad uso ricovero per attrezzi, macchinari e per animali, le serre e gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli edifici per impianti energetici per impianti di irrigazione e di smaltimento.

    Tali usi comprendono anche piccoli ricoveri per allevamento zootecnico, quando le loro dimensioni complessive sono contenute entro i limiti massimi di 10 capi di bovini adulti, 5 capi di suini e 10 capi di ovini.

    I manufatti devono comunque essere indipendenti dall’abitazione rurale.

 

3) Impianti produttivi agricoli

    Negli impianti produttivi rientrano edifici di carattere aziendale e/o interaziendale per allevamenti zootecnici e/o per la trasformazione dei prodotti agricoli quali caseifici, cantine, frigoriferi ecc. nonché le relative strutture complementari, compresa l’abitazione per il personale di custodia depositi ed uffici.

 

4) Agriturismo

    Per attività agrituristiche si intendono attività di ricezione e ospitalità svolte dall’imprenditore agricolo autorizzato ai sensi delle leggi vigenti (L.R. 18/83 e sue modificazioni ed integrazioni ) in rapporto di connessione e complementarità rispetto all’attività agricola.

    Rientrano in tali attività:

a)   dare alloggio per soggiorno turistico in appositi locali aziendali, dare accoglienza in spazi aperti presso aziende, agricampeggi;

b)  somministrazione pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri;

c)   organizzazione attività ricreative nell’ambito dell’azienda.

L’attività agrituristica è considerata a tutti gli effetti integrativa di quella agricola.

    Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nelle abitazioni dell’operatore agrituristico, nonché gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso.

    Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche edifici esistenti in borghi o centri abitati di cui abbiano disponibilità coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale e che abbiano destinazione agricola.

    L’utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d’uso degli edifici e dei fondi rustici censiti rurali.

    I requisiti tecnici e sanitari degli immobili per l’attività agrituristica sono quelli stabiliti, in rapporto ai relativi usi dalla normativa edilizia e da altre leggi specifiche.

 

5) Country-houses

Sono strutture ricettive, (autorizzate ai sensi della L.R. 28-04-1995 nr. 75, titolo VII, residenze di campagna, art. 37) dotate di camere con annessi servizi igienico-sanitari ed eventuale angolo di cottura, e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, realizzate mediante ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati siti in zone agricole, quali ville padronali o cascinali rurali, che dispongono di servizi di ristorazione ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

 

6) Infrastrutture

    Tale uso comprende le infrastrutture di qualunque tipo al servizio del territorio e delle aziende agricole, quali ad es. opere stradali, opere idrauliche, opere di difesa del suolo, reti tecnologiche, nonché le relative costruzioni complementari ed accessorie. Sono compresi anche gli impianti di depurazione dei rifiuti liquidi di carattere urbano o di carattere interaziendale.

    Le opere relative a questo uso sono assentibili previa approvazione del progetto esecutivo delle opere previste dal Consiglio Comunale.

 

7) Altre opere di trasformazione del suolo agricolo

    In questo uso sono comprese opere di spostamento e risistemazione di terra, prelievi, perforazione di pozzi, che siano finalizzate alle attività agricole, ma che per loro entità siano eccedenti le normali tecniche e operazioni agronomiche.

    Tali opere devono comunque essere compatibili con le esigenze di tutela idrogeologica ed ambientale e di salvaguardia delle risorse naturali, e sono regolamentate da specifiche leggi statali e regionali e, pertanto, sono soggette a preventiva autorizzazione delle autorità preposte.

 

 

 

TITOLO IV

 

ARTICOLAZIONE IN ZONE

 

 

Art. 10

Distinzione Del Territorio Comunale Ai Fini Degli Insediamenti Urbanistici Ed Edilizi

 

Attuazione delle trasformazioni edilizie urbanistiche previste dal P.R.E. nel territorio comunale.

Destinazioni d’uso:

 

1)     ZONE RESIDENZIALI

 

          A         Zona Storica:

          A1        Recupero e Riqualificazione urbana

 

          B   -     Completamento e ristrutturazione:

                 B1      Zone strettamente connesse con i centri urbani

                 B2      Zone parzialmente connesse con i centri urbani

                 B3      Agglomerati sparsi

 

          C   -     Espansione residenziale:

                 Sottozona C1 di completamento esistente

                 C2      Espansione litoranea connessa con la struttura urbana esistente

                 C3      Espansione collinare esistente

                 C4      P.E.E.P. esistente e di nuova formazione

                 C5      Espansione residenziale di nuova formazione

 

2) ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

 

          D1        Alberghiera di completamento

          D2        Zona turistica ricettiva di nuova formazione

          D3        Zona industriale, artigianale di completamento

          D4        Zona industriale, artigianale di nuova formazione

          D5        Zone artigianali, commerciali, direzionali, di completamento

          D6        Zone artigianali, commerciali, direzionali, di nuova formazione

          D7          Attrezzature generali a servizio degli impianti produttivi

          D8          Campings-villaggi turistici

          D9          Fascia litoranea

          D10        Zona al servizio della pesca

 

          E1        Zona agricola

          E2        Zona per la promozione e la valorizzazione della cultura contadina

          E3        Parchi agricoli

 

3) ZONA PER ATTREZZATURE PUBBLICHE

          F1        Aree di interesse comune e scuole

          F2        Verde pubblico

          F3        Parchi collinari

          F4        Aree per attività sportive

          F5        Aree per attrezzature religiose

          F6        Strutture sanitarie e case per la terza età

 

4) ZONE A VINCOLO SPECIALE

          G1        Aree e case rurali di valore ambientale

          G2        Zone a vincolo di rispetto dei corsi d’acqua

          G3        Zona a vincolo di rispetto stradale

          G4        Zona a vincolo di rispetto cimiteriale

          G5        Verde privato

          G6        Ville con parco

 

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE ZONE

 

In ogni ambito urbano o extraurbano il Piano specifica, sulla base delle analisi, rilievi e scelte di intervento anche con distinzioni e definizioni di dettaglio:

-   il carattere dell’insediamento, il ruolo nel tessuto urbano e/o territoriale, il tipo e gli elementi costitutivi l’assetto urbanistico;

-   modalità di attuazione delle unità  d’intervento con già individuate le aree relative alle cessioni;

-   le destinazioni d’uso degli immobili, degli edifici e delle aree;

-   gli interventi consentiti e particolari prescrizioni;

-         parametri edilizi-urbanistici che regolano l’edificazione.

 

 

CAPO I

 

ZONE RESIDENZIALI

 

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza, a cui si integrano attività commerciali, direzionali, turistiche-ricettive, produttive artigianali e di servizio complementari anche concentrate per singoli e specifici edifici. Tuttavia si escludono le attività incompatibili come: industrie, laboratori per l’artigianato produttivo e di servizio se inquinanti, con macchinari che producano cicli rumorosi, odori molesti; inoltre si escludono macelli, allevamenti di ogni genere ed ogni altra attività che risulti contrastante con il carattere residenziale della zona.

 

Art. 11

Zona  A - Zona Storica

 

La zona comprende prevalentemente gli edifici che costituiscono il nucleo antico di Tortoreto Alto, che unitamente ai suoi monumenti architettonici crea un patrimonio di notevole valore storico ed ambientale.

Per la normativa e le prescrizioni di intervento si fa riferimento al Piano attuativo vigente.

 

 

Art. 12

Zona A1 – Recupero e Riqualificazione Urbana

 

Riguarda i nuclei originari del Lido, posti su Via Carducci e Via Trieste, non di antica formazione ma che costituiscono origine storica e culturale di particolare rilevanza per il centro cittadino. L’attuazione  ad intervento diretto, per singole o più unità accorpate, sarà guidata da un progetto planivolumetrico di massima annesso al P.R.E..

Sono consentite le attività residenziali, commerciali, direzionali, artigianato artistico, turistiche-ricettive (alberghi, pensioni, residence, etc.). I fabbricati ricompresi il tale ambito, potranno essere sopraelevati anche di più piani, oppure in ampliamento,  con accorpamenti e fusioni delle unità immobiliari, sempreché i proprietari cedano gratuitamente all’Amministrazione Comunale il 30% della superficie del piano terra, da destinare a porticati pubblici per passeggiate al  coperto, destinando obbligatoriamente l’area del piano terra residua per attività commerciali e di servizio; Qualora il lotto interessato al recupero e riqualificazione sia anche dotato di spazio libero antistante, come intercapedine tra l’edificio e la viabilità pubblica, detto spazio dovrà anch’esso essere ceduto alla pubblica amministrazione per finalità di arredo urbano (piazzole pedonali, aiuole, panchine ecc.). Di detti spazi di cessione i privati proprietari potranno ottenere, parzialmente, l’uso a fini turistici o legati alle attività commerciali quali ristoranti, bar, gelaterie ecc. purchè non si crei intralcio alla prevalente circolazione pedonale. Le modalità generali e di cessione della quote suddette( porticati agibili e finiti in ogni parte), dovranno avvenire dietro convenzionamento o atto d’obbligo preventivamente al rilascio della relativa Concessione Edilizia.

Gli interventi diretti sono così regolati:

-   ampliamenti e sopraelevazioni in deroga ai distacchi ed alla Sc applicando i parametri del Codice Civile;

-   H. max= secondo quanto specificato dal progetto guida annesso al piano;

-         sono consentiti distacchi tra pareti finestrate o chiuse, ed accorpamenti, in deroga, purché nel rispetto delle norme di Codice Civile;

-         gli eventuali interventi sostitutivi, con demolizione e ricostruzione, potranno avvenire mantenendo i distacchi preesistenti sempre nel rispetto delle norme di  codice civile.

-         i singoli progetti dovranno contenere specifica attestazione di fattibilità in relazione alle strutture esistenti o da inserire, ed agli aspetti geotecnici, con sottoscrizione a responsabilità di professionisti competenti.

Gli edifici ricadenti nell’ambito della zona A1  possono applicare, in alternativa alle disposizioni del presente articolo, anche gli artt.14 e 17 della normativa urbanistica vigente, semprechè ne ricorrano le condizioni.

L’utilizzo delle disposizioni di articoli diversi (artt.12-14 e 17) può essere possibile solo nel rispetto delle indicazioni di cui alla Tav. 4.1 sulle altezze dei fabbricati alle quali non sono ammesse deroghe.

Per gli interventi di ampliamento o sopraelevazione degli edifici ricadenti nell’ambito della” zona A1”, in applicazione della normativa di cui all’art.12, su richiesta debitamente motivata circa l’impossibilità di procedere alla cessione del 30% da destinare a porticati pubblici, il Consiglio Comunale, in alternativa alla cessione del suddetto spazio porticato, potrà consentire in alternativa cessioni di  locali chiusi, completamente finiti ed agibili, che la pubblica amministrazione potrà utilizzare per scopi di promozione turistica o per qualsiasi altra attività. Inoltre, nei casi non risultasse possibile tale ipotesi potrà disporre, in subordine,  la monetizzazione, tenendo a base il valore di cessione dello spazio porticato. 

In tali casi i fabbricati dovranno essere dotati di una idonea  pensilina  che aggetti almeno ml.2.00 e che corra lungo l’intera facciata, in modo da garantire comunque aree coperte.

 

 

Art. 13

Zona B - Completamento e Ristrutturazione

 

Riguarda le zone residenziali dei centri urbani, delle frazioni e degli agglomerati sparsi nel territorio comunale, completamente o parzialmente urbanizzate.

In tali zone è predominante la presenza degli edifici singoli mono o plurifamiliari, che hanno definito l’assetto complessivo delle località stesse con destinazione residenziale e attività varie di servizio e/o complementari alla residenza.

Gli usi consentiti, sia nel caso di ristrutturazione, ampliamenti e recupero di edifici esistenti che di nuove costruzioni,  sono i seguenti:

-   Abitazioni;

-   Attività ricettive;

-   Abitazioni collettive, collegi, convitti;

-   Attività commerciali complementari e al dettaglio;

-   Pubblici esercizi;

-   Cinema, teatro, locali per lo spettacolo (escluso sale da ballo);

-   Uffici e studi professionali;

-   Uffici direzionali;

-   Artigianato di servizio;

-   Artigianato produttivo se compatibile con l’ambiente urbano, (l’attività deve essere complementare e comunque subordinata alla residenza, pertanto il volume produttivo dovrà essere contenuto nei limiti del 50% massimo dell’intera volumetria);

-   Servizi sociali di quartiere;

-   Attrezzature per il verde;

-   Attrezzature amministrative e di sedi istituzionali;

-   Impianti tecnici e tecnologie con l’esclusione di impianti di smaltimento in genere;

-   Attrezzature funzionanti e servizi tecnici urbani;

-   Attrezzature socio-sanitarie;

-   Attrezzature culturali;

-   Parcheggi attrezzati di uso pubblico.

 

a)   In caso di ristrutturazione ed ampliamenti che non superino i tre piani di altezza fuori terra, l’edificazione può anche avvenire alle stesse distanze dai confini degli edifici prospicienti (anche parzialmente), esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico, purchè sia garantiti i distacchi minimi di mt.3.00  dai confini e mt.6.00 dagli edifici.

b)  In caso di nuove costruzioni, per le parti che non superino i due piani di altezza fuori terra ed un’altezza massima di mt 7,50, l’edificazione può anche avvenire alle stesse distanze dai confini degli edifici prospicienti (anche parzialmente) ed esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico, sempre nel rispetto del Codice Civile.

c)   In tutti gli altri casi:

- il distacco minimo di un fabbricato (sia che abbia pareti finestrate oppure no) rispetto al confine contiguo, deve essere pari ad ½ dell’altezza del fronte prospettante, fermo restando un distacco minimo assoluto di mt 5,00;

- il distacco  minimo tra pareti che fronteggiano edifici preesistenti, deve essere pari ad almeno l’altezza dell’edificio da costruire e comunque mai inferiore a mt 10,00;

- è consentita una distanza pari ad ½ dell’altezza dell’edificio da costruire e, comunque, mai inferiore a mt 6,00, quando ambedue i fabbricati si fronteggiano con pareti prive di vedute; in questo caso, tuttavia, quando il lotto confinante è già edificato con edificio senza vedute, la distanza degli edifici di nuova costruzione dal confine dovrà essere almeno pari a mt. 3,00.

La zona si articola in tre sottozone: B1, B2 e B3 per le quali in aggiunta alle norme di zona valgono anche le singole prescrizioni, indici e parametri indicati in ciascuna di esse.

      Per le nuove costruzioni, nelle sole Zone B1 e B2 di nuova formazione previste dal P.R.E., con esclusione di tutte le aree già edificabili appartenenti alle zone pregresse del vecchio P.R.G., contestualmente al rilascio della concessione edilizia si dovrà cedere gratuitamente  una superficie pari all’8 % della superficie fondiaria, da destinare ad urbanizzazioni primarie(verde pubblico/parcheggi).Tale cessione deve essere localizzata a ridosso delle viabilità principali o di servizio, per una facile fruizione pubblica.

Nel caso di lotti non affaccianti sulle pubbliche viabilità, interclusi  o marcatamente arretrati e serviti da modeste viabilità derivanti da servitù di passaggio, la cui cessione dell’8% risulterebbe dispersiva in quanto non effettivamente fruibile, ad insindacabile giudizio del Consiglio Comunale, sentito il parere dell’ufficio urbanistico e della commissione edilizia, la cessione stessa  potrà essere sostituita con la monetizzazione da disciplinarsi secondo le vigenti norme sulla espropriazione per pubblica utilità.

 

Art. 14

Sottozona B1 - Completamento e ristrutturazione

Riguardano prevalentemente le zone strettamente connesse con i centri urbani e generalmente dotate di opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

Sono ammessi interventi di nuova costruzione e interventi di recupero e ampliamento degli edifici esistenti.

Parametri edilizi:

-   Uf           =  0.70 mq/mq

-   H max     = mt. 13,50

-   Sc           = 35%

-    P            = 4

Per gli interventi nelle zone B1 degli ambiti collinari ritenuti rilevanti ai fini del miglioramento ambientale (come evidenziato con asterisco nella tavola planimetrica di zonizzazione) si dispone la riduzione del numero dei piani da quattro (4) a tre (3) e l'altezza da mt 13.50 a mt 10.50;

Per le zone unitarie inedificate, anche costituite da proprietà diverse, con superficie maggiore di 1 ettaro è necessario attuare la previsione attraverso l'intervento preventivo (comparto e progetto unitario) con indicazione della viabilità, dei parcheggi e del verde pubblico da cedere gratuitamente al Comune; tale intervento può essere attuato anche dall'Amministrazione Comunale e, nel caso di inerzia della stessa, da parte dei privati proprietari.

 

 

Art. 14 bis

Sottozona B1.1 - Completamento e ristrutturazione località Muracche

            Riguarda una particolare area in località Muracche che, per estensione e conformazione, si intende attuare attraverso l'intervento preventivo (comparto e progetto unitario) con indicazione dei lotti edificatori nonché della viabilità, dei parcheggi e delle aree verdi da cedere gratuitamente al Comune. Tale intervento si attua per iniziativa privata  con le stesse modalità di cui all’art.18  (Zona C- Espansione Residenziale) della normativa urbanistica. L’edificazione della sottozona è regolata dai seguenti parametri:

-   Ut           =  0.60 mq./mq.

-   H max     = mt. 10.50

-   Sc            = 35%

-    P            = 3

-   Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei limiti minimi del 15%

-         Nella fase di progettazione delle aree, sarà possibile per i proprietari proporre dislocazioni alternative delle opere di urbanizzazione (verde e parcheggi) semprechè le stesse siano in collegamento diretto con la viabilità pubblica e di facile fuizione da parte della collettività.

 

Art. 15

Sottozona B2 - Completamento e ristrutturazione

 

Riguarda principalmente i nuclei e le aree collinari parzialmente fornite di opere di urbanizzazioni primarie e secondarie sostanzialmente già ricomprese nel vecchio piano.

Sono ammessi interventi di nuova costruzione e interventi di recupero e ampliamento degli edifici esistenti.

Parametri edilizi:

-   Uf         =  0.50 mq/mq

-   H max   = mt.7.50

-   Sc         = 40%

-    P          =  2

 

 

Art. 16

Sottozona B3 - Completamento e ristrutturazione

 

Riguarda le frazioni e gli agglomerati a carattere collinare parzialmente dotate di opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

Sono ammessi gli stessi interventi di cui alla sottozona B2 con i seguenti indici:

-   Uf         = 0.30 mq/mq

-   H max   = mt. 6.50

-   Sc         = 40%

-   P           = 2

    In tali aree sono ammessi solo interventi isolati con tipologia mono o bifamiliare.

 

 

Art. 17

Interventi su Edifici Esistenti

 

In considerazione delle caratteristiche particolari della tessitura urbana comune ai fabbricati residenziali o compatibili con la residenza, della vocazione turistica del territorio, per rilanciare lo sviluppo economico e sociale, si prescrivono  le seguenti norme:

      per gli edifici esistenti è ammesso un incremento una tantum, in deroga all’indice di utilizzazione fondiaria, ai distacchi, alle distanze dai confini, purché nei limiti di quanto prescritto dal Codice Civile:

-   50% di incremento della Se esistente per i fabbricati che abbiano una Se nei limiti di mq. 300;

-   30% di incremento della Se esistente per i fabbricati che abbiano una Se nei limiti di mq. 500;

-   15% di incremento della Se esistente per i fabbricati che abbiano una Se nei limiti di mq. 800.

 

Inoltre, in considerazione della diffusa presenza nella tessitura urbana di attività ricettivo-alberghiero, integrate e compatibili con le residenze, data la forte vocazione turistica del territorio comunale, si prescrivono le seguenti norme:

- per gli edifici esistenti con le destinazioni d’uso di cui alle attività suddette, è ammesso un incremento una tantum in deroga all’indice di utilizzazione fondiaria, ai distacchi, alle distanze dai confini ed alle altezze, purché nei limiti di quanto prescritto dal Codice Civile:

-         50% di incremento  per fabbricati che abbiano   una   Se  nei  limiti  di   1.200 mq.

-         30% di incremento  per fabbricati che abbiano   una   Se  nei  limiti  di   1.800 mq.

-         20% di incremento  per fabbricati che abbiano   una   Se  nei  limiti  di   2.400 mq.

-         Per superfici esistenti superiori è consentito un incremento una tantum in deroga nel limite max del 10%, purché finalizzato all’effettivo  miglioramento e riqualificazione delle strutture.

Le deroghe previste dal presente articolo si applicano a tutti gli indici urbanistici, fatta salva solo l’applicazione del codice civile in materia di distanze.

 

Nel caso di realizzazione di nuove attività turistiche, anche attraverso la trasformazione di edifici esistenti comunque destinati, sono ammessi  in deroga i seguenti parametri:

Uf  =    0.80 mq/mq

Sc =     40%

Gli altri parametri di zona permangono, come anche le relative cessioni.  

 

Art. 18

Zona C - Espansione Residenziale -

Riguarda le zone da assoggettare prevalentemente a nuova edificazione e sono localizzate nell’ambito delle aree urbane.

Per queste zone il P.R.E. procede a dare indicazione di massima delle reti viarie, dei percorsi pedonali, di spazi di sosta e parcheggio e delle reti tecnologiche principali necessari alla infrastrutturazione della zona in relazione alle destinazioni degli insediamenti.

Vengono individuate le seguenti sottozone:

Sottozona C1 di completamento esistente

C2) Espansione litoranea esistente

C3) Espansione collinare esistente

C4) P.E.E.P. esistente e di nuova formazione

C5) Espansione residenziale di nuova formazione

L’intervento nelle sottozone, per esigenza di un’equa distribuzione tra oneri e benefici e per esigenze di interventi unitari, è articolato per specifici comparti di edificazione ed è condizionato alla stipula della convenzione di cui all’art. 28 della L. 1150/42 e alla realizzazione, da parte dei proprietari, di tutte le infrastrutture previste negli elaborati di dettaglio contenuti nel P.R.E..

I proprietari interessati dovranno a loro spese redigere l’apposito progetto esecutivo di tutte le infrastrutture necessarie a rendere edificabile la sottozona.

In caso di eccessiva polverizzazione delle proprietà e/o di complessa attuazione, su richiesta dei singoli proprietari, e fermo restante una equa ripartizione tra oneri e benefici, l’Amministrazione Comunale, mediante specifica delibera di Consiglio, può autorizzare la creazione di subcomparti con area minima di intervento pari a mq. 1500, fermo restando quanto prescritto per le cessioni, convenzionamenti e urbanizzazioni espressamente indicate nelle tavole di P.R.E..

Nella fase di progettazione delle aree, sarà possibile per i proprietari, proporre dislocazioni alternative alle aree di urbanizzazione (verde, parcheggi, etc.), purché le stesse siano in collegamento diretto con le viabilità pubbliche e di facile fruizione da parte della collettività.

Solo nel caso di intervento organico esteso ad un’intera sottozona è possibile apportare rettifiche anche alla ubicazione delle sedi viarie, sempreché le motivazioni riguardino impedimenti reali di natura tecnica e sia dimostrato il miglioramento qualitativo delle infrastrutture.

In questi casi la proposta insediativa sarà sottoposta all’esame dell’amministrazione comunale che previo parere della C.E.U., la sottoporrà all’esame della Consiglio Comunale.

L’approvazione diverrà esecutiva una volta acquisiti eventuali pareri degli organi competenti su vincoli esistenti.

E' sempre possibile, nelle aree con attuazione preventiva, la enucleazione delle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti.

Gli usi consentiti sono i seguenti:

-   Abitazioni;

-   Attività ricettive;

-   Abitazioni collettive: collegi, convitti;

-   Pubblici esercizi;

-   Cinema, teatro, locali per lo spettacolo (escluso sale da ballo);

-   Uffici e studi professionali;

-   Uffici direzionali a basso concorso di pubblico;

-   Artigianato di servizio;

-   Artigianato produttivo compatibile con l’ambiente urbano     (l’attività deve essere complementare e comunque subordinato alla residenza, pertanto il volume destinato all’attività deve essere contenuto nei limiti del 50% massimo dell’intera volumetria);

-   Servizi sociali di quartiere;

-   Attrezzature per il verde;

-   Attrezzature amministrative e di sedi istituzionali;

-   Impianti tecnici e tecnologici con l’esclusione di impianti di smaltimento in        genere;

-   Attrezzature socio-sanitarie;

-   Attrezzature culturali;

-   Parcheggi attrezzati di uso pubblico.

 

Art.19

Sottozona C1 - di completamento esistente

 

  Si riferisce ad una zonizzazione pregressa in zona Colli, ove l’intervento diretto viene disciplinato come segue:

Ut =  0,40 mq/mq

H max = 10,50

Sc = 35%

P= 3

Aree di cessione per urbanizzazioni  primarie e secondarie nei limiti minimi del 40%

 

 

Art. 20

Sottozona C2 - Espansione litoranea, struttura urbana esistente.

 

Sono le aree di espansione esistenti o da assoggettare parzialmente a nuova edificazione, ricadenti  all’interno della struttura urbana consolidata.

L’edificazione della sottozona è regolata dai seguenti parametri:

-   Ut          = 0,60 mq/mq

-   H max   =  13,50 mt.

-  P           =   4

-   Sc         = 35% della superficie territoriale

-   Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei limiti minimi del 40%.

-   Distacchi in conformità delle norme di carattere generale stabiliti dalla presente normativa.

 

 

Art. 21

Sottozona C3 - Espansione collinare esistente

 

Sono le aree di espansione da assoggettare parzialmente a nuova edificazione, confermate nella loro previsione e da completare.

L’edificazione della sottozona è regolata dai seguenti parametri:

-   It           = 0.14 mq/mq

-   H max   = 6.50 mt.

-   P          =  2

-   Sc         = 35% della superficie territoriale.

-   Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei limiti minimi del 40%.

-   Distacchi in conformità delle norme di carattere generale stabiliti dalla presente normativa.

 

 

Art. 22

Sottozona C4 -  P.E.E.P. esistente e di nuova formazione

Riguarda sostanzialmente le aree P.E.E.P. esistenti, non ancora attuate o incomplete che con il P.R.E. si confermano e/o si ampliano. Per l’intervento nella sottozona si fa riferimento alle norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare di cui alla legge 167/62 e successive modifiche ed integrazioni.

In tali zone è  ammesso anche  l’intervento di iniziativa privata sia con assegnazione di singoli lotti o comparti edificatori o anche dell’intera area individuata a P.E.E.P., ciò dietro preventivo convenzionamento, contenente gli obblighi, tempi e modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione, nonché il rispetto di tutte le norme e limitazioni in materia di edilizia economica e popolare, oltre al concordamento dei prezzi di vendita con l’amministrazione pubblica .

L’edificazione della sottozona è regolata dai seguenti parametri:

-   Ut          = 0.50 mq/mq

-   H max   = 13,50 mt.

-   P          =  4

-   Sc         = 35%

-   Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei limiti minimi del 40%.

-   Distacchi in conformità delle norme di carattere generale stabilite    dalla presente normativa.

Nell’ambito delle aree P.E.E.P. esistenti, i porticati appartenenti agli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore del P.R.E., purchè liberi e non utilizzati a posteggio auto, potranno essere chiusi per essere destinati ad attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e studi professionali, circoli ricreativi, sale di esposizione e  per conferenze, per il piccolo artigianato di servizio, per servizi sociali di quartiere, attrezzature amministrative e sedi istituzionali, attrezzature socio-sanitarie, attività culturali in genere.

L’intervento  potrà essere sia di iniziativa pubblica che privata.

Nel caso di intervento privato il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di un’apposita convenzione nella quale si stabilisce la cessione gratuita a favore del Comune di Tortoreto di una quota di porticato non inferiore al 40% dell’intero intervento proposto. La quota verrà trasferita al Comune di Tortoreto così come si trova e libera da ogni vincolo o servitù.

Tale disposizione da intendersi  premio di cubatura, ha lo scopo di rivitalizzare le aree di edilizia economica e popolare, attraverso l’integrazione delle varie attività sociali e per scongiurare qualsiasi rischio di ghettizzazione. Si intende dare un contributo concreto per migliorare le aree P.E.E.P attraverso il recupero degli edifici esistenti dalle tipologie ormai obsolete, per restituirli ad una nuova dignità per una reale integrazione con l’intero tessuto urbano di cui è parte significativa. L’obiettivo finale è l’offerta di una migliore qualità della vita per i cittadini interessati. 

Deve essere rispettata la dotazione minima di standard per le nuove funzioni insediate.

 

 

 

Art. 23

Sottozona C5  - Espansione residenziale di nuova formazione

Riguarda le aree da assoggettare a nuova edificazione e sono situate sostanzialmente in connessione con le espansioni esistenti e con le zone di ristrutturazione e completamento.

L’edificazione della sottozona è regolata dai seguenti parametri:

-   Ut          = 0.66 mq/mq

-   H max   = 13.50 mt.

-  P           =  4

-   Sc         = 35%

-   Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei limiti minimi del 40%.

-   Distacchi in conformità delle norme di carattere generale stabilite    dalla presente normativa.

 

 

Art. 23/bis

Sottozona C6 -  Espansione residenziale

 

Riguarda aree collinari in parte edificate e da completare.

  

 L’edificazione nella sottozona è regolata dai seguenti parametri:

 

   Ut             =     0,50 mq./mq

   H max      =     7,50 mt.

   P               =      2

   Sc             =     40%

 

   Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei limiti minimi del 15%.

 

 

 

CAPO II

 

ZONA D - Zone Produttive

 

Le zone produttive risultano dislocate in diverso modo sul territorio, tanto da risultare a volte integrate con il tessuto urbano residenziale e a volte collocate in zone specifiche secondo la loro particolarità.

Tali zone comprendono le aree destinate alle attività turistiche ricettive, commerciali, direzionali, artigianali, industriali, attività agricole e per la pesca.

Le attività commerciali sono consentite nelle specifiche zone di PRE, nel rispetto degli indirizzi programmatici di pianificazione commerciale adottati con delibera C.C. n.71 del 29/10/1999 in sede di recepimento della L.R. n.62/99.

 

Nelle zone “D” di completamento, nei casi in cui esistano lotti già edificati si prevede l’esenzione della cessione di aree per infrastutture primarie e secondarie per le motivazioni espresse per l’osservazione n.3 (Tekno Edil I.T. S.r.L.) nei seguenti casi:

a)     Svolgimento di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

b)    Per ampliamenti funzionali che non superino il 20%, per il potenziamento e l’adeguamento produttivo, tecnologico o igienico sanitario;

c)     Nei casi di dimostrata impossibilità alla cessione in quanto la stessa potrebbe compromettere la funzionalità o l’efficienza aziendale; in sostituzione l’Amministrazione Comunale ne dispone la monetizzazione.

 

 

Art. 24

Sottozona D1 - Zona Alberghiera di Completamento

 

La sottozona comprende aree parzialmente attuate con realizzazione di attrezzature turistiche-ricettive.

         L’edificazione della sottozona è regolata dai seguenti parametri:

Litoranea:

-         Uf       = 1,00 mq/mq

-         Sc       = 35%

-         H max = 16.50 

-         P         =   5       

- Aree in cessione per opere di urbanizzazione primaria e secondaria nei limiti minimi del  20%.

    Collinare:

-   Uf         = 1.00 mq/mq

-   Sc         = 35%

-  H max    = 14.00 mt.

-  P             =  4

-   Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei limiti minimi del 20%.

 

 

Art. 25

Sottozona D2 - Turistica Ricettiva di Nuova Formazione

 

Trattasi di aree site sia nella fascia litoranea che nella parte collinare del territorio ed a ridosso delle principali vie di comunicazione.

L’intervento nella sottozona, per esigenze di equa distribuzione tra oneri e benefici e per esigenze di interventi unitari è articolato per specifici comparti unitari condizionati ai relativi convenzionamenti di legge ed alla realizzazione di tutte le infrastrutture previste negli elaborati di dettaglio contenuti nel P.R.E..

I proprietari interessati dovranno a loro spese redigere l’apposito progetto esecutivo di tutte le infrastrutture necessarie a rendere edificabile la sottozona.

L’approvazione diverrà esecutiva una volta acquisiti eventuali pareri degli organi competenti su vincoli esistenti.

Gli usi consentiti sono i seguenti:

-   Attività ricettive di tipo alberghiero ed extra-alberghiero;

-   Abitazioni collettive;

-   Attività commerciali complementari e al dettaglio nei limiti del 30%;

-   Pubblici esercizi;

-   Esposizione e mostre;

-   Cinema e teatro;

-   Artigianato di servizio;

-   Attrezzature culturali.

L’edificazione della sottozona è regolata dai seguenti parametri:

    Litoranea:

-   Ut          =  0,80 mq/mq

-   H max   = 16.50 mt.

-  P            =  5

-   Sc         = 35%

-   Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei limiti minimi del 20%.

-   Distacchi in conformità delle norme di carattere generale stabiliti     dalla presente normativa.

    Collinare:

-   Ut          = 0.20 mq/mq

-   H max   = 7.50 mt.

-  P           =  2

-   Sc         = 40%

-   Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei limiti minimi del 10%.

-   Distacchi in conformità delle norme di carattere generale stabiliti     dalla presente normativa.

 

 

Art. 26

Sottozona D3 - Industriale, Artigianale di Completamento

 

La sottozona riguarda aree parzialmente attuate ed in via di completamento. Tali aree dislocate sostanzialmente a ridosso della Provinciale Salinello sono confermate nella loro zonizzazione.

L’edificazione della sottozona è regolata dai seguenti parametri:

-   Sc         = 40% di St

-   H max   = 13.00 mt.

-   Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei limiti minimi del 20% per i nuovi interventi edificatori.

-   E’ vietato l’insediamento di attività insalubri o inquinanti e ove tali attività di accertata nocività fossero già insediate, il Sindaco ne imporrà la dismissione entro 3 anni dalla conclusione degli accertamenti stessi.

-   Distacchi in conformità delle norme di carattere generale stabiliti     dalla presente normativa.

-         Sono consentiti alloggi sia per il personale di custodia che per i titolari delle aziende per una superficie massima di mq.200 per ogni lotto. 

 

 

Art. 27

Sottozona D4 - Industriale, Artigianale di Nuova Formazione

 

Riguarda aree da assoggettare a nuova edificazione a fini produttivi  localizzate a ridosso della Provinciale Salinello, ed in piccola parte a ridosso dell’incrocio della stessa Provinciale con la Statale 16.

L’edificazione della sottozona è regolata dai seguenti parametri:

-   Sc         = 40% di St

-   H max   = 13.00 mt.

-   Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei limiti minimi del 20%.

-   E’ vietato l’insediamento di attività insalubri o inquinanti e qualsiasi altra attività che possa essere ritenuta nociva.

-   Distacchi in conformità delle norme di carattere generale stabiliti     dalla presente normativa.

- Sono consentiti alloggi sia per il personale di custodia che per i titolari delle aziende per una superficie massima di mq.200 per ogni lotto.

 

 

Art. 28

Sottozona D5 -        Artigianali, Commerciali, Direzionali, di

Completamento

 

La sottozona riguarda aree parzialmente edificate, le cui destinazioni d’uso risultano compatibili con la nuova zonizzazione del P.R.E.. Le aree residue nell’ambito della sottozona potranno accogliere nuove costruzione.

L’edificazione della sottozona è regolata dai seguenti parametri:

-   Uf         = 0.70 mq/mq  (abitazione max 30%)

-   H max   = 14,50 mt.

-   Sc         = 40% di St

-   Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei limiti minimi del 10%.

-   E’ vietato l’insediamento di attività insalubri o inquinanti e qualsiasi altra attività che possa essere ritenuta incompatibile.

-   Distacchi in conformità delle norme di carattere generale stabiliti     dalla presente normativa.

 

 

 

Art. 29

Sottozona D6 -        Artigianali, Commerciali, Direzionali, di Nuova                         Formazione

La sottozona riguarda aree da assoggettare a nuova edificazione privata e sono situate a ridosso di ambiti ampiamente urbanizzati e compatibili con la nuova zonizzazione del P.R.E..

L’edificazione della sottozona è regolata dai seguenti parametri:

-   Ut          = 0.80 mq/mq (abitazioni max. 25%)

-   H max   = 14.50 mt.

-   Sc         = 40%

-   Aree in cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei limiti minimi del 25%.

-   E’ vietato l’insediamento di attività insalubri o inquinanti e qualsiasi altra attività che possa essere ritenuta incompatibile.

-         Distacchi in conformità delle norme di carattere generale stabiliti      dalla presente normativa.

   La zona artigianale, commerciale, direzionale, di nuova formazione, individuata lungo la provinciale Fondovalle, ricompresa tra il viadotto dell’A14 e la frazione Saline, è riservata all’intervento pubblico. L’amministrazione comunale procederà all’acquisizione delle aree  e all’assegnazione dei singoli lotti agli operatori aventi diritto  che ne faranno richiesta, nei modi  prescritti dalle leggi vigenti. Per tale ambito valgono gli stessi parametri di zona suddetti.

 

 

Art. 30

Sottozona D7 -        Attrezzature Generali a Servizio Degli   Insediamenti Produttivi

 

Tali attrezzature verranno localizzate nell’ambito delle urbanizzazioni secondarie dei comparti di intervento. Tali localizzazioni saranno programmate dall’Amministrazione Comunale nella fase attuativa delle varie sottozone interessate, ed avranno gli stessi parametri edilizi delle sottozone stesse.

 

 

 

Art. 31

Sottozona D8 -        Camping – Villaggi Turistici

 

Sostanzialmente individua ambiti già utilizzati a tali destinazioni, ove è consentito l’installazione di campeggi, villaggi turistici e delle attrezzature relative.

Per ciascuna attività devono essere chiaramente individuate le aree destinate ad ospitare tende, roulotte, bungalow, le aree per i servizi collettivi (bar, spaccio, ristorante, locali di intrattenimento e ritrovo, etc.), le aree per i servizi igienici (wc, lavabi, docce, etc.), nonchè le aree di parcheggio nella misura minima del 10% dell'area.

L’indice massimo di utilizzazione fondiario è pari ad ¼ dell’area.

Servizi igienici ed altre attrezzature come L.R. 57/79.

Ogni attività ricettiva deve essere dotata di scarichi acque nere o di idonei impianti di depurazione degli effluenti liquidi in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, nr. 319.

Le concessioni edilizie sono subordinate all’esistenza delle opere di urbanizzazione e degli allacci ai pubblici servizi, ovvero, all’impegno da parte del concessionario a realizzare le une e gli altri contemporaneamente alla costruzione del campeggio, pena il mancato rilascio del certificato di agibilità.

- Distanza dai confini                                                = mt. 5.00

- Distanza tra case monopiano                                  = mt. 4.00

- H max                                                                   = mt. 4.00 

 

 

 

Art. 32

                                     Sottozona D9 -        Fascia Litoranea

 

La zona interessa l’arenile demaniale ricompreso tra il mare e la viabilità litoranea.

In tale ambito ogni tipo di intervento è assoggettato alla normativa ad alle prescrizioni del piano particolareggiato di utilizzazione degli arenili vigente.

 

 

Art. 33

Zona D10 - Zona Al Servizio Della Pesca

 

Tale area comprende una modesta porzione di area a diretto contatto con la spiaggia, situata in prossimità della foce del fiume Salinello a ridosso dell’ampia zona per attrezzature sportive. In tale area è possibile, previo alaggio, allestire spazi di deposito per modeste imbarcazioni, predisporre piccole forme di cantiere a carattere provvisorio, per la periodica manutenzione, nonché servizi ed attrezzature per il sostegno e la promozione delle attività locali legate alla pesca.

L’intervento, che potrà essere pubblico o privato, è subordinato alla progettazione planivolumetrica preliminare (progetto guida di massima) di iniziativa comunale.

Parametri urbanistici:

- It       = 0.20 mq/mq

- Sc     = 20%

H max  = mt. 4.50 (eccetto i volumi tecnici e coperture speciali)

-   Aree di cessione per infrastrutture primarie e secondarie nei limiti minimi del 10%.

-   Distacchi in conformità delle norme di carattere generale stabiliti     dalla presente normativa.

 

 

Art. 34

Zona E1 - Agricola Normale

Tali zone, che occupano la maggior parte del territorio Comunale, sono destinate prevalentemente all’esercizio delle attività agricole e zootecniche, ovvero produttive e comunque direttamente connesse  (conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ecc.), come pure riguarda attività mirate alla salvaguardia ambientale, del patrimonio culturale, del sistema idrogeologico e naturale.

 

1 - Unità di intervento.

In tutte le zone agricole, l’unità di intervento, minimo mq. 10.000, ai fini dell’applicazione dei parametri edilizi, è costituita dai terreni di pertinenza di ciascuna azienda agricola, singola o associata, compresi nel territorio comunale e dei comuni limitrofi e classificati come zona agricola di qualsiasi tipo.

Ai fini del calcolo di superficie minima di intervento e dell’applicazione dei parametri edilizi, vengono computate anche le superfici ricadenti nelle destinazioni d’uso di cui agli articoli 37;38;41;45;46;47, delle presenti norme.

2 - Edifici esistenti nelle zone agricole.

Gli edifici esistenti in zona agricola, non più necessari alla conduzione del fondo, che non abbiano l’unità minima di intervento e comunque utilizzati, possono essere ampliati una tantum in ragione del 30% della loro attuale volumetria. Va comunque rispettata l’altezza massima prevista per la sottozona di appartenenza. Distacchi in conformità delle norme di carattere generale stabiliti dalla presente normativa.

Entro sei mesi dall'approvazione del PRE, l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 69 lett. c) L.R.18/83, effettuerà il censimento e l'individuazione sul territorio comunale degli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e ne regolerà con delibera consiliare la possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni.

 

3 - Parametri urbanistici-edilizi per le zone agricole.

Le abitazioni agricole vanno realizzate solo se necessarie alla conduzione del fondo e comunque ove sussista l’unità minima di intervento.

Uf = 0.03 mc/mq (con un massimo di 800 mc per ogni edificio)

Unità minima aziendale = 1.00 ha.

Distacco dai confini = mt. 5.00

Distacco tra edifici = mt. 10.00

Distacchi dai cigli stradali = come D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni e D.M. 1404/68.

H max = mt. 7.50

Valgono altresì tutte le prescrizioni di cui al 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° comma dell’art. 70 L.R. 18/83.

 

4 - Manufatti connessi alla conduzione del fondo.

Uf = 150 mq/ha (per un max di 600 mq. complessivi), non vengono computati e non sono soggetti a tali limiti le serre e le coperture stagionali per la protezione di colture, terreni accorpati o contigui.

Unità minima azienale mq. 3000 (L.R. 12/99)

Distacco dai confini = mt. 5.00

Distacco tra edifici = mt. 10.00, comunque le stalle devono essere distanti mt. 15,00 dalla abitazioni e mt. 300,00 da zone urbanizzate o da urbanizzare.

Distacco dai cigli stradali come D.P.R. 16/12/92 n° 495  e successive modifiche ed integrazioni e D.M. 1404/68.

H max = mt. 6.00 escluso i volumi tecnici.

Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di abitazioni agricole.

La loro superficie non concorre alla formazione degli indici di cui al punto precedente.

 

5 - Impianti produttivi

Nei suoli agricoli sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica nonché laboratori ed officine per sole macchine agricole secondo le seguenti indicazioni:

a)    Rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto;

b)   Distacchi tra i fabbricati non inferiori a metri 20;

c)   Distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1044;

d)   Parcheggi in misura non inferiore al 10% della copertura;

e)    Distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a metri 300, da elevare a m. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali;

f)     Unità minima aziendale di almeno mq. 10.000.

 

6 - Infrastrutture

Salvo previsioni di leggi che regolano specificatamente le modalità di esecuzione e approvazione delle opere del presente punto, i progetti per le esecuzioni delle infrastrutture del territorio diventano esecutivi previa approvazione da parte della Giunta Comunale, sentita la Commissione edilizia e urbanistica.

 

 

Art. 35

Zona E2 -  Zona Per La Promozione e La Valorizzazione Della        Cultura Contadina

Ambito (1)

Riguarda aree agricole collinari situate ai fianchi del centro storico, poste strategicamente anche in adiacenza alla zona sportiva e del parco collinare connesso con la riserva naturalistica. In tali aree sarà possibile svolgere attività all’aperto come:

- feste stagionali, rurali e paesane;

- sagre;

- riti legati alle stagioni ed ai raccolti;

- promozione dei prodotti della terra e delle tradizioni alimentari e culturali.

Ai fini di tale attività si potranno realizzare: stand, tende, tensostrutture, palchi per spettacoli, chioschi nonché opere minime di sistemazione per stradine e piazzali non asfaltati, impianti provvisori per allacci alle reti dei servizi. Tali opere e manufatti, comunque conformati, non potranno superare la superficie coperta totale di mq. 500.00, per ogni area individuata nel piano, e dovranno essere a carattere precario, non infissi stabilmente al suolo, ed essere smantellati allo scadere delle manifestazioni e della autorizzazione comunale; altresì i suoli agricoli dovranno essere successivamente riportati allo stato originario dei luoghi.

Le limitazioni suddette non hanno valore nel caso di intervento con progettazione esecutiva da parte dell’Amministrazione Comunale, sempreché uniformate alla salvaguardia ambientale ed alla valorizzazione culturale della campagna.

 

Ambito (2)

  Riguarda una modesta area  collinare sita a cerniera tra le frazioni Salino e Cavatassi, di particolare vocazione turistica.

  Oltre alle destinazioni previste nell’ambito (1) che precede sono consentiti alloggi per vacanze e per i gestori l’attività turistica, oltre a piccole attività commerciali, museali espositive e della ristorazione il tutto nell’intento di promuovere la cultura rurale e contadina per preservarne gli usi e le tradizioni locali.

L’intervento edilizio diretto deve rispettare i seguenti parametri:

Uf = 0.33 mq/mq (di cui 0.60% per residenze turistiche, e lo  0.40% per le altre destinazioni ammesse). Ogni intervento deve prevedere entrambe le quote prescritte anche se non si esaurisce la capacità volumetrica.

H max = 7.50 mt.

Distacco dalla viabilità principale = mt. 10.00.

Il 20% dell’area d’intervento dovrà essere adibita a parcheggi  e a verde pubblico attrezzato con cessione gratuita al comune al momento del rilascio della concessione edilizia .  

 La progettazione architettonica da proporre , anche per quanto riguarda i materiali di finitura e rivestimento,  dovrà trarre spunto  dalle preesistenze rurali esistenti nel territorio, ciò anche per il buon inserimento ambientale.

Inoltre poiché la zona potrebbe essere interessata dagli effetti connessi alla confluenza di acque meteoriche con provenienza dalle aree sovrastanti l’intero complesso collinare, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia si dovrà produrre un adeguato studio di fattibilità circa i rischi e l’eventuale indicazione esecutiva di eventuali opere di protezione e salvaguardia.

 

 

Art. 36

Zona E3 - SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE

 

Al fine di salvaguardare quelle zone agricole ove si è consolidata nel tempo una realtà caratterizzata da edifici che pur conservando le caratteristiche agricole, soddisfano esigenze di persone impiegate in altri settori produttivi ma che contribuiscono alla conduzione dei fondi agricoli, vengono assegnate a tali aree, così come perimetrate nella tavola planimetrica di zonizzazione, possibilità edificatorie con indici e parametri adeguatamente contenuti.

Gli edifici di civile abitazione devono essere integrati nel territorio, salvaguardando le attività agricole della zona e utilizzando materiali costruttivi  e tipologie consoni alle caratteristiche rurali consolidate.

L'edificabilità è riservata principalmente a soggetti che abbiano un rapporto di parentela diretta o indiretta con il nucleo della famiglia coltivatrice originaria o un rapporto di lavoro pregresso o in atto con la stessa.

In tali aree sono ammessi solo interventi isolati con tipologia mono o bifamiliare.

 

         Indici e parametri:

-         Uf  = 0.15 mq/mq

-         H max = 7.50 mt.

-         P = 2

-         Distacco dai confini e dalle strade  = mt.6

-         Fronte stradale minimo del lotto d'intervento: ml. 25.00

 

 

 

CAPO III

 

ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E /O DI INTERESSE PUBBLICO

 

Le zone per attrezzature pubbliche e/o per interesse pubblico articolate e localizzate nei grafici del P.R.E. sono così distinte:

 

 

F1 - Aree di interesse comune e scuole

F2 - Verde pubblico

F3 - Parchi collinari

F4 - Aree per attività sportive

F5 - Aree per attrezzature religiose

F6 - Strutture sanitarie e case per la terza età

 

 

 

Art. 37

Zona F1 - Aree Di Interesse Comune e Scuole

 

Le aree sono destinate ai servizi ed alle attrezzature di interesse locali complementari alla residenza e più in generale al sistema insediativo di zona secondo quanto indicato nelle tavole del Piano con la relativa simbologia, tali servizi si articolano in:

- servizi scolastici fino all’obbligo;

- Attrezzature di interesse comune « sociale e religioso».

Per asilo nido, scuola elementare, scuola media ed asilo nido si deve intendere il complesso di esercizio relativo ai vari cicli dell’istruzione fino all’obbligo, comprensivo di attrezzature complementari e relative aree verdi destinati al gioco ed allo sport.

Le attrezzature di interesse sociale riguardano attrezzature socio sanitarie ed assistenziali (quali i servizi per anziani e giovani, unità dei servizi sanitari ecc.) ed attrezzature civiche cioè quelle attrezzature pubbliche destinate alla vita collettiva, alla partecipazione democratica ed all’esercizio dei diritti civili; per attrezzature religiose si intendono gli edifici per il culto ed ogni attrezzatura di uso pubblico complementari ad essi.

L’edificazione della zona è regolata dai seguenti parametri edilizi:

Uf = 1 mq/mq

-         H max = mt. 12.50

       -    Sc       =  35%

Gli usi ammessi sono oltre a quelli relativi ai servizi sociali di quartiere, quelli relativi alle attrezzature politiche amministrative e sedi istituzionali.

 

 

Art. 38

Zona F2 - Verde Pubblico

 

La zona è destinata alla conservazione ed alla creazione di parchi urbani e di quartiere e delle attrezzature per il verde. In tali zone devono essere curate le alberature esistenti, garantite le necessarie opere di rimboschimento e sistemazione e, più in generale, sviluppo l’impianto del verde con relativi servizi.

Gli usi ammessi sono quelli relativi alle attrezzature per il verde.

L’edificazione nella zona è regolata dai seguenti parametri edilizi:

Uf = 10 mq/100 mq

h max = mt. 4,50

 

Art. 39

Zona F3 - Parchi Collinari

 

La sottozona riguarda un sistema di parchi pensato come occasione fondamentale ed irrinunciabile per la salvaguardia delle colline che fiancheggiano Tortoreto Alto.

Due parchi lineari sono stati previsti come naturale collegamento tra la parte alta ed il Lido della cittadina; le altre zone a parco (in totale 9 aree) sono situate a protezione e salvaguardia delle sommità delle colline che attorniano in centro storico.

Nell’ambito di tali aree, oltre alla corretta cura delle alberature, effettuazione di nuove ed idonee piantumazioni di varietà legate al territorio, si potranno realizzare:

- piste pedonali e ciclabili non asfaltate;

- aree a parcheggio perimetrali;

- percorsi naturalistici a mezzo di viottoli in terra battuta;

- aree di sosta e ristoro con manufatti in legno (sup. max mq. 20.00 per punto ristoro);

- percorso vita;

- pronto soccorso con manufatto in legno (sup. max mt.9);

- piccoli giardini botanici;

- piccoli manufatti legati alla ricerca scientifica;

- opere di protezione in legno ove necessario;

-         attrezzature per il gioco dei bambini e dei ragazzi e per lo svago.

 

 

Art. 40

Zona F4 - Aree Per Attività Sportive

 

Tali zone sono destinate alle attrezzature per la pratica sportiva e potranno, oltre che dal Comune, essere realizzati da Enti, Associazione e privati, sulla base di una convenzione da stipularsi con l’Amministrazione Comunale, fermo restando che tutte le attrezzature previste dovranno essere complete di servizi secondo le norme del C.O.N.I. ed abbiano un prevalente uso pubblico.

L’edificazione nella zona è regolata dai seguenti parametri edilizi:

-   Uf =  0.33 mq/mq (esclusi i campi sportivi e le attrezzature all’aperto)

-   Distacchi dai confini = mt. 5.00

- Distacco dai cigli stradali come D.P.R. 16/12/92 n° 495  e successive modifiche ed integrazioni.

-   H max = mt. 10.00

Gli usi ammessi sono quelli relativi alle attrezzature per il gioco e per lo sport ivi compresi una quota parte non superiore al 20% della volumetria edificata destinata a pubblici esercizi e attrezzature culturali.

 

 

Art. 41

Zona F5 - Aree Per Attività Religiose

 

Sono ammessi interventi di nuova edificazione previa presentazione di progetto di infrastrutturazione da approvare da parte del C.C. unitamente a specifica convenzione nella quale il richiedente indica le forme di utilizzazione dell’area e si impegna alla esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione necessarie e di recupero degli edifici esistenti in applicazione dei seguenti parametri edilizi:

-   Uf = 0.40mq/mq

-   Distacchi dai confini = mt. 5.00

- Distacco dai cigli stradali = mt.10.00

-   H max = mt. 10.50 salvo  volumi edilizi particolari (torri campanarie ecc.).

 

 

Art. 42

Zona F6 - Attrezzature Sanitarie e Case per la Terza Età

La sottozona riguarda la realizzazione di attrezzature sanitarie, anche legate alla prevenzione, di livello locale, ed inoltre la realizzazione di comunità alloggio per gli anziani. Tali destinazioni possono essere contenute anche nella stessa struttura poiché compatibili.

Parametri edilizi:

-   Ut = 0.70 mq/mq

-   Sc = 40%

-   H max = mt. 9.50

-         Distacchi dai confini = mt. 5.00

 

 


CAPO IV

 

ZONE A VINCOLO O A DESTINAZIONE SPECIALE

 

 

Particolari zone del territorio comunale vengono classificate dal P.R.E. in base alle proprie caratteristiche fisiche, ambientali e produttive e alle esigenze di tutela delle risorse naturali, nonché a vincoli di natura urbanistica.

 

Vengono individuate le seguenti zone:

      - Aree e case rurali di valore ambientale;

      - Zone di rispetto dei corsi d’acqua

      - Zone a vincolo di rispetto all’abitato

      - Zona di rispetto stradale

      - Zone a vincolo di rispetto cimiteriale

      - Verde privato

      - Ville con parco.

 

Art. 43

 Aree e Case Rurali di Valore Ambientale

Riguarda aree rurali di valore ambientale con presenza di fabbricati di interesse architettonico. Nell’ambito della zona agricola sono state individuate preesistenze contadine costruite in terra cruda (pingiaie) e una zona di calanchi.

Tali case contadine in terra cruda, prossime all’estinzione, impongono la necessità di salvaguardia come anche lo richiede la zona in prossimità del Salinello, ricca di insenature argillose con creste assai suggestive (calanchi).

Per le case in terra cruda, presenti nell’ambito del territorio comunale, si prescrive quanto segue:

-   i proprietari possono presentare progetti di recupero e riutilizzo di tali case in una configurazione di restauro conservativo, finalizzato al riuso delle preesistenze a fini turistici e culturali;

-   le opere riguarderanno la manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni, senza nessuna aggiunta o variazione alle quote;

-   le volumetrie delle costruzioni in terra cruda assoggettate al recupero, verranno scomputate, qualora si andassero a realizzare altri edifici nell’ambito della proprietà;

-   l’Amministrazione Comunale potrà predisporre forme di incentivazione, prevedendo provvidenze in conto capitale in percentuale alla spesa ritenuta ammissibile per i lavori di recupero;

-   la zona vincolata riguardante i calanchi, dovrà essere mantenuta allo stato naturale, ed è vietata qualsiasi forma di manomissione o di utilizzo a fini di discariche.

 

 

Art. 44

 Zona a Vincolo Di Rispetto Dei Corsi d’Acqua

 

Interventi ammessi: tutti gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti; non sono ammessi interventi di nuova costruzione ed eccezione di quelli inerenti le attrezzature del territorio rivolti alla costruzione di infrastrutture e impianti pubblici realizzati da Enti istituzionalmente competenti.

Usi ammessi: sono consentiti gli usi esistenti e gli usi agricoli.

Gli interventi in prossimità di aste fluviali sono soggetti a preventiva verifica idraulica tendente ad eliminare pericoli di inondazione.

 

Art. 45

Zona di Rispetto all’Abitato

Riguarda aree a ridosso del nucleo di Tortoreto Alto.

Gli interventi ammessi sono: normale conduzione a scopi agricoli, recupero, ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati esistenti, compresa anche la demolizione e ricostruzione nell’ambito dell’area di proprietà.

 

 

Art. 46

Rispetto Stradale

La zona di rispetto stradale riguarda zone da preservare ai fini dell’ampliamento delle sedi viarie di vario livello, sia urbane che extraurbane.

Per una più chiara lettura delle tavole di P.R.E. si è preferito non rappresentare graficamente tali fasce di rispetto, che comunque gravano ai lati delle viabilità, a seconda della loro classificazione, per effetto del D.P.R. 16/12/92 N. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell’ambito di tali fasce di rispetto stradale, a vario livello, la pubblica amministrazione e/o gli Enti preposti, possono procedere all’acquisizione di porzioni di aree per ristrutturare ed ampliare gli impianti viari.

Sono ammesse in tali ambiti, opere per la sistemazione di accessi, nonché l’ubicazione di chioschi ed edicole in precario, l’insediamento di stazioni di servizio e rifornimento carburante nel rispetto delle normative vigenti, dietro stipula di specifica convenzione con il Comune e gli Enti di tutela (anche nel caso di realizzazione di chioschi ed edicole), ove il richiedente si impegni allo smantellamento dell’impianto nel  caso necessiti l’allargamento delle sedi viarie.

I parametri per la edificazione delle costruzioni di servizio della viabilità sono i seguenti:

- Uf = 0.20 mq/mq

- Distacchi dai confini = mt. 5.00

- Distacco tra edifici interni = mt. 6.00

- Distacchi dai cigli stradali = mt 10.00

- H max = mt. 5.00.

 

Art. 47

Attrezzature al Servizio della Viabilità

Tale zona del Piano sita a ridosso della S.S. 16, consente l’ubicazione di distributori di carburante e servizi alla viabilità.

Sono altresì consentite tutte quelle attività di assistenza automobilistica, di alloggio, servizio e manutenzione, lavaggi, attività commerciali e di ristoro oltre alle abitazioni per gli addetti.

Uf = 0.50 mq/mq

H max = mt 13.50

Sc = 35%

P = 4

Cessione per opere di urbanizzazione nei limiti minimi del 10%.

 

 

Art. 48 

 Rispetto Cimiteriale

Riguarda le aree comprese entro la fascia di rispetto indicate nelle cartografie di piano ai fini dell’applicazione del vincolo di inedificabilità.

Dette aree sono soggette alle limitazioni stabilite dall’art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27/7/1934 n° 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Interventi ammessi restano esclusi gli interventi di nuova costruzione, eventuali costruzioni esistenti prima dell’adozione del P.R.E. possono essere interessate dagli interventi previsti dall’art. 9 lettera b), c), d) ed e) della legge 28 gennaio 1977 n° 10.

Nella zona è altresì consentita la posa di manufatti in precario adibiti a chioschi per la vendita dei fiori, delle lampade votive ecc., previa stipula di convenzioni con cui il concessionario si impegni a rimuovere il manufatto in qualsiasi momento e senza alcun indennizzo, su richiesta dell’Amministrazione Comunale.

Usi ammessi: sono ammessi gli usi esistenti ed inoltre gli usi consentiti nelle zone residenziali private B-C.

La zona di rispetto cimiteriale si sovrappone alla classificazione di zona agricola e come tale la relativa area può essere utilizzata ai fini dell’applicazione dei parametri edilizi urbanistici.

 

 

Art. 49

Zona a Verde Privato

Trattasi di aree private collegate ad edifici esistenti e per le quali è prescritta la sistemazione a giardino con buona cura del verde, con incremento e conservazione delle alberature esistenti, salvaguardando le caratteristiche morfologiche dei luoghi.

 

 

Art. 50

Zona - Ville Con Parco

Riguardano complessi di particolare valore ambientale. Si tratta di architetture suggestive inserite talvolta in parchi o giardini alla maniera mediterranea.

Per tali costruzioni, oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, si consentono ampliamenti nei limiti del 20% della volumetria esistente, nel rispetto della normativa generale sulle distanze dagli edifici e dai confini.

E’ fatto obbligo ai proprietari il mantenimento e la buona cura delle alberature presenti.

Nel caso di ville che non rivestano valore storico-architettonico, contrariamente alla qualità dei loro parchi, è consentita la demolizione del volume esistente e la sua ricostruzione, con localizzazione e conformazione planovolumetrica diversa dall’esistente, per scopi residenziali. Tale intervento è condizionato al mantenimento ed alla salvaguardia delle alberature di pregio costituenti il parco ed al rispetto della normativa generale sulle distanze e sui distacchi.

 

 

Art. 51

Zona Archeologica

L'area interessata è assoggettata a tutela delle cose di rilevante interesse archeologico in base alla Legge 01/06/1939 n.1089.

Per tale  zona valgono le seguenti prescrizioni:

a)      è fatto divieto assoluto di realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere anche con carattere di provvisorietà;

b)     sono autorizzati esclusivamente interventi di restauro, ristrutturazione e sopraelevazione degli edifici già esistenti, nel rispetto degli indici di zona, senza ampliamenti della superficie coperta e senza ulteriori opere di scavo a livello fondale, previo esame ed eventuale approvazione dei relativi progetti da parte  della Soprintendenza;

c)     qualsiasi intervento che preveda comunque modifiche dell'andamento superficiale dei luoghi o loro copertura con pavimentazioni di qualsivoglia genere ivi compresi impianti per lavorazioni da vivaio, o scavi di qualsivoglia genere, ed ogni opera pubblica nei suddetti terreni localizzati dovrà essere sottoposta all'esame ed approvazione - se del caso - da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo.

 

Art. 52

 Aree Soggette alle Previsioni del Piano Territoriale Provinciale

 

              In considerazione delle indicazioni di cui all'art. 30 comma 4 delle N.T.A. del P.T.P. vanno, comunque, applicate le misure di salvaguardia delle norme ad efficacia giuridica immediata diretta e differita. Inoltre, sono da intendersi sospese, fino alla definitiva approvazione del P.T.P. e relativo adeguamento dello strumento urbanistico comunale, le parti in contrasto con le indicazioni sopra richiamate ed evidenziate con apposita simbologia grafica sulle tavole del P.R.E.

 

 

 

INDICE

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.   1     Contenuti e validità del piano..................................................... pag. 2

Art.   2     Elaborati del P.R.E................................................................... pag. 3

Art.   3     Inserimento nel piano delle prescrizioni

               di altri strumenti........................................................................ pag. 5

Art.   4     Parametri urbanistici ed edilizi................................................... pag. 6

 

 

 

TITOLO II - ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO

 

Art.   5   Modalità di attuazione del P.R.E................................................ pag.15

Art.   6   Norme di carattere generale........................................................ pag.16

           6.1   Disciplina dei parcheggi........................................................ pag.16

           6.2-- Edifici esistenti.................................................................    pag. 17

           6.3   Distanze...........................................................................   pag. 17

Art.   7   Interventi per la protezione dell’ambiente.................................. .pag. 20

7.1   Alberature ed arredo urbano................................... ………..pag. 20

7.2         Programma dei caratteri del paesaggio e del verde

        urbano .............................................................................. .pag. 20

7.3         Studio di compatibilita ambientale…………………………. pag. 20

7.4         Aree di interesse archeologico ……………………………....pag. 20

         

 

 

TITOLO III - USI DEL TERRITORIO

 

Art.   8     Usi urbani (Destinazione e caratteristiche)................................ pag. 21

Art.   9     Usi agricoli (Destinazione e caratteristiche)............................... pag. 27

 

TITOLO IV - ARTICOLAZIONE IN ZONE

 

Art.  10    Distinzione del territorio comunale ai fini

              degli insediamenti urbanistici ed edilizi....................................... pag. 30

CAPO I - ZONE RESIDENZIALI

Art.  11    Zona A  -   Zona storica.......................................................... pag. 32

Art.  12    Zona A1-   Recupero e Riqualificazione urbana........................ pag. 33

Art.  13    Zona B  -   Completamento e ristrutturazione............................ pag. 35

Art.  14    Sottozona B1 ........................................................................  pag. 37

Art.  14 bis Sottozona B1.1 ....................................................................  pag. 37

Art.  15    Sottozona B2 ........................................................................  pag. 38

Art.  16    Sottozona B3 ........................................................................  pag. 38

Art.  17    Interventi su edifici esistenti .................................................... pag. 39

Art.  18    Zona C  Espansione residenziale.............................................. pag. 40

Art.  19 -- Sottozona C1 di completamento esistente................................. pag. 41

Art.  20    Sottozona C2    Espansione litoranea esistente .......................  pag. 42

Art.  21    Sottozona C3    Espansione collinare esistente......................... pag. 42

Art.  22    Sottozona C4    P.E.E.P. esistente/nuova formazione  ............  pag. 43

Art.  23    Sottozona C5    Espansione residenziale di nuova

                                            formazione ...................................................  pag. 44

Art.  23 bis Sottozona C6   Espansione residenziale ................................  pag. 44

 

 

 

CAPO II -  D - ZONE PRODUTTIVE

Art.  24    Sottozona D1    Zona alberghiera di completamento................. pag. 46

Art.  25    Sottozona D2    Turistica ricettiva di nuova formazione............ pag. 47

Art.  26    Sottozona D3    Industriale, artigianale di completamento.......... pag. 48

Art. 27     Sottozona D4    Industriale artigianale di nuova formazione....... pag. 48

Art. 28     Sottozona D5    Artigianale, commerciale, direzionale di

                                        completamento............................................... pag. 49

Art. 29     Sottozona D6    Artigianale, commerciale, direzionale di

                                        nuova formazione .........................................  pag. 49

Art. 30     Sottozona D7       Attrezzature generali a servizio degli

                                        insediamenti produttivi ..................................  pag. 50

Art. 31    Sottozona  D8   Camping e villaggi turistici................................ pag. 50

Art. 32     Sottozona D9    Fascia Litoranea............................................. pag. 51

Art. 33     Sottozona D10   Zona al servizio della pesca............................. pag. 51

Art. 34     Zona E1            Agricola normale............................................ pag. 52

Art. 35     Zona E2            Zona per la promozione e la valorizzazione

                                                        della cultura contadina ..................................  pag. 54

Art. 36     Zona E3            Supporto alle attività agricole.......................... pag. 55

 

CAPO III -  ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E/O DI

                   INTERESSE PUBBLICO

Art. 37     Zona F1            Aree di interesse comune e scuole .................  pag. 57

Art. 38     Zona F2            Verde pubblico ............................................  pag. 58

Art. 39     Zona F3            Parchi collinari e urbani .................................  pag. 58

Art. 40     Zona F4            Aree per attività sportive ...............................  pag. 59

Art. 41     Zona F5            Aree e servizi per attività religiose ..................  pag. 59

Art. 42     Zona F6            Attrezzature sanitarie e case per la

                                                        terza età .......................................................  pag. 60

 

CAPO IV - ZONE A VINCOLO O DESTINAZIONE SPECIALE

Art. 43     Aree e case rurali di valore ambientale...................................... pag. 62

Art. 44     Zona a vincolo di rispetto dei corsi d’acqua............................. pag. 62

Art. 45     Zona di rispetto all’abitato....................................................... pag. 63

Art. 46     Zona di rispetto stradale.......................................................... pag. 63

Art. 47     Zona per attrezzature al servizio della viabilità........................... pag. 64

Art. 48     Zona di rispetto cimiteriale...................................................... pag. 64

Art. 49     Zona a verde privato............................................................... pag. 65

Art. 50     Ville con parco....................................................................... pag. 65

Art. 51     Zona archeologica.................................................................. pag. 65

Art. 52     Aree soggette alle previsioni PTP………………………………pag. 66