Comune di Tortoreto

Provincia di Teramo

 

 

 

P.R.E.

PIANO REGOLATORE ESECUTIVO

ELAB. B

NORMATIVA URBANISTICA

URBANISTI:

MARIANO MORONI ARCHITETTO

DANIELE PORTELLA ARCHITETTO

 

 

 

PROVINCIA DI TERAMO

SERVIZIO URBANISTICO PROVINCIALE

ADEGUAMENTO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE

N.134 DEL 13.12.2000

 

Testo adeguato alla Delibera C.C.

n. 69 del 20.11.2001

(Approvazione Variante Parziale al PRE)

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA

                 Branciaroli Luigi                                                                                    Dott. Nicola Ianni

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Contenuti e Validità del Piano

Ai sensi della legge 17.08.1942, n° 1150 e successive modificazioni, della legge 28.01.1977 n° 10 e della legge regionale n° 18 del 12.04.1983 e successive modificazioni ed integrazioni, la disciplina urbanistica edilizia del Piano Regolatore Esecutivo si applica al territorio comunale secondo le disposizioni delle presenti norme tecniche e degli elaborati elencati nel successivo articolo.

Ai sensi di legge in materia urbanistica, il P.R.E. governa in modo diretto l’intero processo di trasformazione del territorio e dei suoi diversi usi.

Tale processo riguarda interventi di nuova costruzione, di recupero, di ampliamento e di demolizione, di trasformazione degli usi, nonché di realizzazione di infrastrutture e di qualsiasi opera che comunque comporti modificazioni del territorio ed ecceda le normali operazioni colturali condotte ai fini produttivi agricoli.

Il P.R.E. ha validità temporale di 10 anni dalla data di approvazione e l’attuazione potrà essere regolata da programmi di intervento contenenti le indicazioni delle opere pubbliche e delle urbanizzazioni primarie e secondarie da realizzare.

Il P.R.E. può essere soggetto a revisioni periodiche nei modi e con le procedure di legge, e per i programmi di intervento l’Amministrazione Comunale può procedere alle loro modifiche contestualmente all’approvazione dei bilanci annuali e pluriennali.

In tal caso il programma segue la procedura prevista dall’art. 66 della L.R. 18/83, del testo vigente.

 

____________________________________________________________________

Nota: Le variazioni apportate alla Normativa Urbanistica con la Delibera C.C. n.69 del 20.11.2001, sono riportate in corsivo nel presente testo

 

Art. 2

Elaborati del P.R.E.

Gli elaborati del Piano Regolatore Esecutivo sono i seguenti:

A)  Relazione Generale;

B)  Normativa Urbanistica;

C)  Opere di Urbanizzazione \ Programma di Intervento; piano particellare;

D)     Relazione Geologica;

 

Grafici:

Tav. 1         – Inquadramento territoriale;

Tav. 1.1       - P.R.P. Inquadramento Territoriale             1:25.000;

 

Stato di Fatto con Reti di Urbanizzazione:

Tav. 2         - Quadro d’Unione Ambiti di Dettaglio         1:5.000

Tav. 2.A      - Tortoreto Alto                                          1:2.000;

Tav. 2.B      - Lido Nord                                                1:2.000;

Tav. 2.C      - Lido Centro                                              1:2.000;

Tav. 2.D      - Lido Sud                                                  1:2.000;

Tav. 2.E      - Salino                                                       1:2.000;

Tav. 2.F      - Cavatassi                                                  1:2.000

 

Destinazioni d’Uso P.R.E.

Tav. 3         - Zonizzazione Generale                               1:5.000;

Tav. 3.0       - Quadro d’Unione Ambiti di Dettaglio         1:5.000

Tav. 3.A      - Zonizzazione Tortorteto Alto                     1:2.000

Tav. 3.B      - Zonizzazione Lido Nord                            1:2.000

Tav. 3.C      - Zonizzazione Lido Centro                         1:2.000

Tav. 3.D      - Zonizzazione Lido Sud                              1:2.000

Tav. 3.E      - Zonizzazione Salino                                  1:2.000

Tav. 3.F      - Zonizzazione Cavatassi                             1:2.000

 

Recupero e Riqualificazione Urbana

Tav. 4         - Dettaglio dell’Ambito \ Analisi Urbana       1:1.000

Tav. 4.1       - Dettaglio: Recupero e Riqualificazione       1:1.000

Tav. 5         - Sovrapposizione P.R.P.                            1:5.000

 

Analisi Territoriale

Tav. 6         - Analisi Urbana \ Spazi Pubblici                  1:5.000

Tav. 6.1       - Analisi Urbana \ Rapporti Insediativi        1:10.000

Tav. 7         - Perimetrazione Urbana                            1:10.000

Tav. 8         - Trasparenza Amministrativa                       1:5.000

 

In caso di mancata rispondenza tra normative predisposte ed elaborati grafici, prevale la norma scritta: in caso di mancata corrispondenza fra elaborati grafici prevale quello a scala con minor denominatore.

 

 

Art. 3

Inserimento Nel Piano Delle Prescrizioni Di Altri Strumenti.

Le previsioni del Piano risultano integrate, a tutti gli effetti da:

-   vincoli e limitazioni d’uso del suolo, prescrizioni di tutela derivanti da provvedimenti legislativi, regolamenti amministrativi;

-   previsioni di piani attuativi vigenti, espressamente richiamati nelle disposizioni della presenti norme;

-   previsioni di piani sovracomunali approvati.

I piani urbanistici attuativi, approvati alla data di adozione del presente piano, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e durata prevista dalla loro validità ed efficacia. Alla scadenza dell’efficacia dei Piani attuativi la normativa e le previsioni grafiche dei piani attuativi stessi diventano a tutti gli effetti normativa del P.R.E., ivi compresi gli obblighi e gli oneri a carico dei privati e/o Enti, per la relativa attuazione.

Sono consentite le varianti ai piani attuativi vigenti che non incidono sul dimensionamento globale del Piano attuativo stesso e non comportino svantaggi per l’Amministrazione Comunale, rispetto ai contenuti ed obblighi relativi al convenzionamento a suo tempo contratto.

Nel caso che il P.R.E. preveda, per gli spazi pubblici già ceduti al Comune, destinazione diversa da quella stabilita dal piano attuativo le previsioni del P.R.E. prevalgono su quelle del Piano attuativo stesso.

 

 

Art. 4

Parametri Urbanistici Ed Edilizi.

1) St = Superficie territoriale

        Per superficie territoriale, sulla quale applicare l’indice di utilizzazione territoriale (Ut), si intende un’area comunque individuata graficamente nelle tavole dello strumento urbanistico, comprendente le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria.

        La superficie territoriale, comunque va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità esterna ed al lordo delle strade interne (esistenti o di previsione), ed a diretto servizio degli insediamenti interessati, come pure delle altre aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria o secondaria, oltre ad eventuali aree di rispetto od aree destinate ad opere di urbanizzazione generale a servizio dell’area stessa.

        La superficie territoriale è espressa in mq.

 

2) C = Comparto di attuazione

        Per comparto di attuazione si intende l’unità di intervento urbanistico corrispondente alla superficie territoriale di un ambito soggetto ad attuazione unitaria diretta.

 

3) S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria

        E’ rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle strade interne all’area, delle superfici destinate a parcheggi e a spazi di sosta e distribuzione, esclusi quelli di urbanizzazione secondaria, nonché da altri eventuali spazi destinati alle reti ed alle centrali tecnologiche al servizio dell’area e delle superfici destinate agli eventuali spazi verdi primari non classificabili come verde pubblico attrezzato ai sensi del punto c) dell’art. 3 del D.M. 2.4.1968 n° 1444.

La S1 è espressa in mq.

 

4) S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria

        E’ rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli spazi pubblici per attività collettive, definite ai sensi dell’art. 3 del D.M. 2.4.1968 e della legge 29.9.1964 n° 847 e successive modifiche ed integrazioni, e comprende, quindi, gli spazi destinati ai servizi scolastici dell’obbligo, le attrezzature di interesse comune, il verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco e per lo sport, nonché gli spazi destinati ai parcheggi di urbanizzazione secondaria ai sensi del punto d) dell’art. 3 del D.M. 2.4.1968 n° 1444.

La S2 è espressa in mq.

5) Ut = Indice di utilizzazione territoriale

        Rappresenta il rapporto massimo ammissibile tra la superficie edificabile dei fabbricati (Se) e la superficie territoriale (St).

        L’Ut è espressa in mq /mq.

 

6) Ui = Unità immobiliare

        Si intende per unità immobiliare la minima entità edilizia censita nel catasto urbano, con o senza area di pertinenza, capace di assolvere a specifiche funzioni (es. appartamento, negozio, laboratorio artigiano, ecc.)

 

7) Ao = Area occupata

        è la superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo ingombro; essa risulta individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna di tutte le parti fuori terra dell’edificio (murature perimetrali anche interrate, balconi, sporti di gronde, pensiline, aggetti e simili). L’area occupata (Ao) serve per controllare i rapporti fra spazio costruito, aree asservite ed aree libere, quindi, per verificare la rispondenza del progetto del manufatto realizzato all’indice di utilizzazione del suolo (Us).

 

8) Si = Superficie di inviluppo

        è la superficie individuata mediante l’intersezione delle linee perimetrali più esterne delimitanti l’area occupata dalla costruzione, o dal loro prolungamento (area risultante dai “fili fissi”). La superficie d’inviluppo (Si) serve per posizionare l’edificio, entro i limiti delle distanze di piano, e per verificare in tal senso la rispondenza tra progettato e realizzato.

 

9) Ai – Area insediabile

        è l’area risultante della superficie di inviluppo (Si) ampliata nel suo perimetro per una larghezza di mt. 2.50 oppure 7.00 su ciascun lato, a seconda se trattasi, rispettivamente, di manufatti edilizi privati o di edifici pubblici, purché non in violazione delle distanze e/o distacchi minimi di piano. L’area insediabile (Ai) serve per consentire la più idonea dislocazione dell’edificio in corso d’opera, senza la necessità delle varianti di ubicazione.

 

10) Sf – Superficie fondiaria

        Per superficie fondiaria si intende quella parte di area che risulta dalla superficie territoriale (St) deducendo le superfici per opere di urbanizzazione primaria (S1) e secondaria (S2) ed altre eventuali superfici, come previsti al punto 1, non direttamente utilizzabili ai fini del processo edilizio. La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti fino alla superficie minima di intervento, che rappresenta la minima dimensione fondiaria sottoponibile a concessione. Poiché attraverso il P.R.E., l’intervento è diretto sull’intero territorio comunale, la superficie fondiaria, nelle aree residenziali, turistiche, commerciali e produttive di completamento, corrisponde alla superficie del lotto in proprietà asservito alle costruzioni.

        La superficie fondiaria è espressa in mq.

 

11) It – Indice di fabbricabilità territoriale

        Esprime il volume massimo lordo di costruzione realizzabile per ogni mq. di superficie territoriale (St).

 

12) Uf – Indice di utilizzazione fondiaria

        Rappresenta il rapporto massimo ammissibile tra la superficie edificabile (Se)  e la superficie fondiaria (Sf).

 

13) Us – Indice di utilizzazione del suolo

        Esprime il rapporto tra area occupata dalla costruzione (Ao) e la superficie fondiaria di pertinenza (Af), o l’area comunque impegnata ai fini planovolumetrici costruttivi.

 

14) Cu – Carico urbanistico

        Per carico urbanistico si intende l’impegno complessivamente indotto, sul sistema pubblico delle infrastrutture e dei servizi, da parte delle attività insediate o da insediare.

 

15) Ci – Capacità insediativa

        Per capacità insediativa si intende la superficie edificabile complessivamente realizzabile all’interno di un comparto di attuazione o nell’ambito di un singolo lotto. Nel caso delle zone residenziali può anche essere misurata in abitanti insediabili, e nel caso delle zone produttive in addetti insediabili.

 

16) Unf – Unità fondiaria

        Si intende per unità fondiaria l’entità edilizia contenente una o più unità immobiliari, configurantesi, dal punto di vista storico, spaziale, statico e funzionale, come immobile a se stante, anche se costruito in aderenza.

 


Applicazione dei parametri urbanistici

 

Gli indici di utilizzazione territoriale (Ut) e/o gli indici di fabbricabilità territoriale (It), come anche gli indici di utilizzazione fondiaria (Uf) si applicano negli interventi diretti secondo le previsioni del P.R.E..

 

PARAMETRI EDILIZI.

 

Il processo edilizio è regolato dai seguenti parametri:

 

 1) Se = Superficie edificabile.

 

E' la superficie risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani, fuori ed entro terra: essa va misurata sul perimetro esterno del pavimento, compreso l'ingombro dei muri.

 

Sono esclusi dal computo della superficie edificabile:

 

-   tutte le scale fisse e mobili (di Su max. mq 24 per vano), tutti gli ascensori e montacarichi compreso accessori (max ingombro Su= mq 12), servizi tecnologici ed impianti (centrali termiche, idriche, cabine elettriche, locali per raccolta rifiuti solidi, locale contatori, etc);

-         gli spazi non interamente chiusi (apertura minima senza infissi= 1/3 delle pareti verticali), anche se coperti, quali logge, verande, balconi rientranti, porticati, entro limiti di superficie del 30% dell'area occupata dell'edificio (Ao) per ogni singolo piano;

-         le gallerie pedonali connesse con attività commerciali, nei limiti del 30% della superficie coperta dell’edificio; l’esclusione dal computo è senza limiti nel caso le gallerie siano destinate ad uso pubblico;

-         i locali destinati a garage nei limiti di 1 mq ogni 10 mc. di costruzione;

-         i locali a piano terra con altezza utile inferiore a mt.2.40, aventi destinazione accessoria;

-   i locali seminterrati che abbiano l'altezza media fuori terra inferiore a mt.1,60 (da misurarsi dalla linea di sistemazione esterna del terreno o del marciapiede all'intradosso del primo solaio), ed a condizione che per le nuove costruzioni tali locali siano mantenuti entro l'ingombro della superficie coperta dell'edificio e destinati come accessori e pertinenze alla attività residenziale o di altre attività;

-   i sottotetti con falde inclinate inferiori al 35% non utilizzabili secondo le norme della nuova normativa relativa ai sottotetti sotto riportata.

 

La superficie edificabile (Se) calcolata per i corrispondenti tipi edilizi e divisa per la superficie fondiaria (Sf) di pertinenza dell'edificio, deve dare un valore non superiore all'indice di utilizzazione fondiaria:

Se/Sf <= Uf

CASl PARTICOLARl PER IL CALCOLO DELLA Se

 

 

- PIANI INTERRATI

Sono quelli che si sviluppano completamente al di sotto del livello della più bassa sistemazione del terreno all'esterno dell'edificio. l locali dei piani interrati sono normalmente utilizzati a scopi accessori. Per tali locali deve essere garantito l'isolamento dall'umidità ed assicurato il ricambio dell'aria. Per evitare inconvenienti di carattere igienico, nel caso in cui il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato un impianto di sollevamento delle acque.

 

- PIANI SEMINTERRATI

 

Sono locali che hanno il pavimento ad un livello più basso del marciapiede e l'intradosso del soffitto ad un livello più alto del marciapiede stesso. l seminterrati possono essere abitabili e/o agibili e destinati ad abitazioni, uffici etc., qualora l'altezza interna netta dei locali non sia inferiore a mt. 2,70, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso. Per l'abitabilità debbono essere inoltre soddisfatte tutte le condizioni relative all'areazione e alle dimensioni.

I seminterrati con altezza media fuori terra inferiore a mt.1.60 non sono considerati Piani, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.

 

- SOTTOTETTI

 

Sono quelli ubicati sotto le falde del tetto.

I locali ivi ricavati possono essere classificati abitabili o non abitabili.

Ai fini del computo della «Se», i sottotetti non rientrano nel computo delle quantità edilizie quando presentano le seguenti caratteristiche:

1)   la quota di imposta delle falde, ovvero il punto d’incontro delle rette di sostegno del piano di facciata con l’intradosso del piano di falda, rispetto al piano di calpestio del sottotetto non superi l'altezza di mt.1,20 ;

2)   la pendenza delle falde contenuta entro un'inclinazione del 35%;

3)       l'altezza netta interna, misurata come distanza tra colmo e piano di calpestio, non risulti superiore a mt. 3,50;

4)       La destinazione d’uso del sottotetto sia per scopi accessori: sgombero, lavanderie ecc.

 

Nel caso in cui non si rispetti, anche una sola delle suddette caratteristiche, la superficie sarà calcolata al 60%, salvo che una o più parti del sottotetto non abbia conformazione tale da farlo ritenere abitabile (con possibili ricavi di locali maggiori-uguali a mq. 9.00, con altezza media mt. 2,70), e in tal caso, la specifica parte, sarà calcolata al 100%.

L'areazione ed illuminazione dei locali sottotetto non abitabili potrà avvenire con aperture ricavate a filo di falda o sui timpani.

I sottotetti non sono considerati Piani, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.

 

 2) Sua = Superficie utile abitabile

E' la superficie equivalente alla somma delle superfici di pavimento degli alloggi, degli ambienti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, delle superfici relative agli accessori nella entità del 60%, tutte misurate al netto dei muri, pilastri, tramezzi, sguinci, vani porte e finestre, scale interne, logge e balconi.

 

3) Susa = Superficie utile di servizi ed accessori.

Nell'edilizia abitativa, la superficie non residenziale è costituita dalla somma delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

Sono servizi accessori:

a)   cantine, soffitte, locali motore ed ascensore/montacarichi, cabine

elettriche, lavanderie, centrali termiche ed idriche, locali di sgombero, eventuali altri locali a stretto servizio della residenza;

b)  autorimesse singole o collettive;

c)   androni di ingressi e porticati liberi;

d)  logge e balconi.

 

4) V = Volume.

E' il volume espresso in mc., calcolato moltiplicando la (Se) per l'altezza lorda dei relativi piani, misurata dal pavimento all'estradosso del solaio sovrastante, per i piani normali e, all'intradosso del solaio di copertura, per l'ultimo piano abitabile.

 

5) P = Numero dei piani

E' il numero dei piani abitabili o agibili, anche solo in parte, e cioè dei piani che contribuiscono a determinare la Superficie edificabile, cosi come definita nel precedente punto 1.

 

6) H = Altezza della costruzione

Lunghezza del segmento appartenente ad una retta verticale ed avente per estremi inferiore e superiore rispettivamente i punti di incontro della retta stessa con il piano di sistemazione esterna dell'edificio, e con:

 

a) il piano orizzontale dell'intradosso del solaio di copertura nel caso di copertura orizzontale  o dell'ultimo piano abitabile nei casi in cui il tetto sia realizzato nel rispetto delle caratteristiche dei punti 1,2.3, (pagg.10;11;”sottotetti”) che precedono;

b) il punto medio della falda del tetto (metà lunghezza presa dall'imposta del tetto) nel caso in cui il tetto non rispetti anche una sola delle tre caratteristiche suddette.

 

Per gli edifici su terreno in pendio l'altezza massima è calcolata assumendo come riferimento la quota del piano ideale orizzontale passante per il punto medio delle intersezioni delle fronti sul terreno.

Ai fini del calcolo dell’altezza media, le fronti più alte non potranno comunque superare l'altezza massima consentita se non nella misura di mt 1.50 del suo valore.

Se il solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile è inclinato, con pendenza superiore al 35%,  o se il piano stesso è a ritiro, ad ogni piano di intradosso orizzontale «reale o virtuale» corrisponde un piano verticale parallelo alla fronte della costruzione e la costruzione stessa presenta quindi altezza variabile in funzione dell'arretramento del fronte.

Per «piano di intradosso orizzontale virtuale» si intende il piano orizzontale passante per il punto ove si individua l'altezza media del locale stesso.

Fanno eccezione i volumi tecnici strettamente indispensabili: torrini dei vani scala e degli ascensori/montacarichi ed altri impianti tecnologici.

Piano di sistemazione esterna dell’edificio.

Riguarda il piano di calpestio perimetrale, a ridosso dell’edificio e nell’area del lotto, definito e sistemato prima o dopo i lavori di costruzione del fabbricato, (e comunque da definirsi e sistemare nell’arco di validità della concessione edilizia). La quota del piano di sistemazione esterna, prima e dopo i lavori, deve essere specificata negli elaborati progettuali annessi alla richiesta di concessione edilizia. I profili delle aree da sistemare, potranno essere modificati, sia con riporti che con sterri, purché non si ecceda mediamente i mt. 1.60. Nel  caso in cui si fronteggino viabilità private o pubbliche il dislivello, dopo    i lavori, non deve eccedere i mt.0,80 rispetto al piano stradale o degli eventuali marciapiedi. I muri di contenimento o di recinzione, soprattutto nel territorio collinare, debbono risultare decorosi con rivestimenti o pitturazioni idonee ai fini dell’inserimento ambientale.

7) D = Distanze tra edifici e dai confini.

Sono le distanze minime intercorrenti tra fabbricati e le distanze degli stessi dai confini di proprietà, dai confini urbanistici o dai cigli stradali e si misurano a partire dal filo del fabbricato o nel caso di volumi aggettanti (bow-window o balconi chiusi), dal filo esterno più avanzato degli aggetti medesimi.

l bow-window si possono realizzare in deroga alle distanze nel caso in cui le loro dimensioni siano inferiori ad 1/4 della superficie della facciata dell'edificio e purché il relativo aggetto non sia superiore a mt. 1.00, e siano posti ad un'altezza non inferiore a mt. 2.40 dal piano di calpestio sottostante.

Ai fini delle distanze le parti aggettanti degli edifici, come i balconi, le pensiline, le tettoie a sbalzo ecc., non possono superare il 40% della distanza minima fissata dallo strumento urbanistico tra l'edificio ed i confini di proprietà, di quelli urbanistici e anche  dai cigli stradali.

 

8) VI = Indice di visuale libera.

Esprime il rapporto minimo mt/mt ammissibile tra il distacco delle varie fronti dei fabbricati dai confini di proprietà e l'altezza delle varie fronti stesse.

 

 

9) Sc = Superficie coperta.

La superficie coperta degli edifici, espressa in mq, è data dalla massima proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, escluse le parti aggettanti aperte come i balconi, sporti di gronda e simili, locali interrati e porticati purché non eccedano il 30% dell’area occupata (Ao).

 

10) Q = Rapporto massimo di copertura

Rappresenta il rapporto massimo ammissibile in mq/mq fissato in percentuale, tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

 

11) L = Lunghezza massima dei prospetti.

E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.

 

12) Spazi interni agli edifici

 

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per almeno i tre lati del perimetro delle aree medesime e che abbiano distanze tra pareti frontestanti inferiori a quelle ammesse agli strumenti urbanistici vigenti.

Sono classificati nei seguenti tipi:

 

a)       Patio

Si intende per patio Io spazio interno di un edificio ad un solo piano, o alI'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a mt. 6.00, e pareti circostanti di altezza non superiore a mt 4.00;

 

b)      Cortile

Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a mt. 8.00 e la superficie del pavimento superiore ad 1/4 di quella delle pareti che la circondano, nel caso di pareti arretrate il calcolo deve essere esteso al piano verticale corrispondente le pareti stesse.

 

c)       Chiostrina

 

Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore ad l/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a mt 20.00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a mt 4.00.

 

13) Indice di piantumazione

 

Indica il numero di piante d'alto fusto (n/ha) prescritto per ogni ettaro nelle singole zone o comparti con l'eventuale specificazione delle stesse.

 

 

14) Destinazione d'uso

Per destinazione d'uso si intende:

la funzione o le funzioni consentite dalla disciplina urbanistica vigente nella zona dove sono site l'area o la costruzione.

 

15) Ampliamento

Per ampliamento si intende:

complesso di lavori che hanno l'effetto di ingrandire il fabbricato creando Io spazio supplementare sia in orizzontale che in verticale.

 

16) Allineamento

E' la linea lungo la quale deve sorgere l'edificazione.

Tale linea di edificazione è facoltativa nel caso che ciò sia previsto dalle norme dello strumento urbanistico generale o attuativo, e rappresenta il massimo avanzamento dell'edificio rispetto allo spazio antistante destinato come strada, piazza etc.

L'allineamento sul fronte strada, piazza, etc. è rappresentato dalla linea di edificazione esistente e determinato secondo specifici casi dal congiungimento dei due punti più avanzati degli edifici esistenti. Tali edifici devono essere compresi tra due viabilità urbane esistenti e successive.

 

In ogni caso, comunque, la distanza del nuovo edificio dalla strada, piazza etc., non può essere inferiore a quella minima, attualmente esistente, degli altri edifici considerati per la determinazione dell'allineamento.

 

 

 

TITOLO II

 

ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO

 

Art.5

Modalità Di Attuazione Del P.R.E.

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 18/83 il P.R.E. si attua attraverso concessione edilizia diretta, in conformità delle prescrizioni esecutive fornite dalle presenti norme e dagli elaborati grafici del Piano.

Le prescrizioni esecutive del P.R.E. costituiscono a tutti gli effetti, compreso quello di dichiarazione di pubblica utilità di indifferibilità e urgenza, Piani Particolareggiati di Esecuzione ed hanno gli stessi contenuti e finalità di Piani Particolareggiati, dei piani P.E.E.P., dei piani P.I.P. e dei Piani di Recupero così come previsti dalle leggi vigenti.

Le prescrizioni ed i grafici del piano, individuano le unità di intervento e unitamente alla presente normativa, le specifiche modalità di attuazione ad iniziativa pubblica o privata. In tal caso l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e la eventuale cessione al Comune delle relative aree, saranno assunte a totale cura e spese dei privati facente parte dell’unità di intervento, con apposito atto d’obbligo o convenzione. Laddove è prevista l'attuazione delle previsioni del P.R.E. ad iniziativa pubblica, trascorso un periodo di 3 anni dalla data di approvazione del P.R.E., senza che l'Amministrazione Comunale abbia dato corso alle modalità attuative degli interventi, questi ultimi potranno essere attuati anche su iniziativa dei privati proprietari delle aree nelle stesse modalità previste per gli interventi privati.

Il rilascio delle singole concessioni è comunque subordinato alla stipula, preventiva o contestuale, dell’atto d’obbligo o convenzione, ove saranno specificati i tempi e le modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie, nonché delle eventuali cessioni.

Il P.R.E., a seguito dello studio geologico generale effettuato, onde scongiurare possibili accelerazioni di fenomeni di instabilità, specie nelle aree collinari, (pagg.27/28 relazione geologica e annessa tav. 1:10.000 “carta della stabilità dei versanti”), disciplina quanto segue:

       Nell’ambito dell’intero territorio comunale, ad ogni richiesta di concessione edilizia dovrà essere annesso uno studio di fattibilità tecnica dell’intervento costruttivo proposto, ovvero studio geologico e geotecnico di dettaglio con esame  della stabilità del suolo, e ove necessario, l’adozione  preventiva  di opere di consolidamento, bonifica e/o sistemazione idraulico-forestale. 

Onde garantire la permeabilità dei suoli, ogni area assogettata ad intervento edilizio dovrà destinare a giardino almeno il 30% del lotto.

 

Art.6

Norme Di Carattere Generale

6.1) - Disciplina dei parcheggi

 

I parcheggi previsti dalle presenti Norme si suddividono nelle seguenti categorie:

1  -   Parcheggi di urbanizzazione primaria;

2  -   Parcheggi di urbanizzazione secondaria;

3  -   Parcheggi ed autorimesse di pertinenza degli edifici.

I parcheggi di urbanizzazione primaria sono parcheggi necessari a soddisfare le esigenze elementari di mobilità e di sosta all’interno del sistema urbano. Essi sono considerati opere di urbanizzazione primaria e quindi la loro esistenza o la loro previsione in opportuno raggio di accessibilità è necessario per il rilascio della concessione edilizia.

I parcheggi di urbanizzazione primaria sono parcheggi di uso pubblico le cui aree vanno rese disponibili per tale uso mediante atto d’obbligo unilaterale al momento del rilascio della concessione ed attrezzato contestualmente alle costruzioni. Essi vanno individuati in fase di progettazione dei singoli edifici e sono di norma localizzati sul fronte stradale al diretto servizio delle attività insediate. L’entità dei parcheggi di urbanizzazione primaria viene fissata in rapporto ai diversi usi del territorio, così come previsti dalle presenti Norme, anche in funzione del tipo di intervento, rispettivamente di recupero o di nuova costruzione.

I parcheggi di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di interesse più generale necessari per rendere organico e completo il sistema della mobilità e degli spazi di sosta.

Nell’aggregato urbano omogeneo esistente, o di nuova previsione, i parcheggi di urbanizzazione secondaria sono individuati negli elaborati grafici del Piano. I diretti proprietari delle aree ove ricadono tali parcheggi, possono includere gli stessi nell’applicazione degli indici volumetrici relativi alle destinazioni edificabili adiacenti, purché vengano realizzati e ceduti gratuitamente in proprietà al Comune con atto d'obbligo unilaterale e/o convenzione regolarmente registrata e trascritta.

I parcheggi e le autorimesse di pertinenza dei singoli edifici sono necessarie a soddisfare le esigenze di parcheggio privato e di stretta attinenza alla utilizzazione dell’edificio stesso.

Essi, ricavati al coperto come autorimesse, o come posti macchina scoperti adiacenti all’edificio, sono considerati a tutti gli effetti come parcheggi privati.

L’entità dei parcheggi privati viene fissata, anche con riferimento ai casi specifici di cui al precedente comma in rapporto ai diversi usi del territorio previsti dalle presenti Norme.

6.2) - Edifici esistenti

 

Gli edifici, le strade e gli altri manufatti esistenti all’atto dell’adozione del P.R.E., in contrasto con le destinazioni di zona e/o i parametri urbanistici edilizi del Piano stesso, possono subire trasformazioni e modifiche solo per essere adeguati alle nuove prescrizioni.

Comunque tutti gli edifici esistenti nelle varie zone del P.R.E., ad eccezione di quelli su cui gravano vincoli preposti all’espropriazione, ovvero, vincoli di conservazione, possono essere soggetti ad interventi di trasformazione edilizia-urbanistica (ivi compreso la demolizione e la ricostruzione) e mantenere il loro attuale volume o superficie edificabile, calcolato a norma del presente regolamento, a condizione che le sagome, i profili e gli ingombri a terra siano contenuti nell’ambito di quelli esistenti.

Nel caso in cui nella ricostruzione sia possibile aumentare la distanza dai confini, dagli edifici e dagli spazi pubblici (in primo luogo dalla viabilità pubblica), fermo restante il mantenimento della volumetria o superficie edificabile è consentita la modificazione delle sagome dei profili e degli ingombri a terra, a condizione che non sia aumentata l’attuale altezza, se superiore a quella massima prevista dalle norme per la sottozona. Inoltre al fine di permettere una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale tutti gli edifici esistenti possono essere soggetti ad ampliamento una tantum nei casi e nei modi previsti nelle varie zone del P.R.E.. In caso di nessuna indicazione in merito, tali ampliamenti non sono assentibili.

6.3) Distanze

 

a) - Salvo quanto successivamente indicato per alcune zone e per zone di P.R.E. assunte e stabilite come di P. di R. o piano esecutivo di dettaglio in genere, tra pareti finestrate di edifici di nuova costruzione reciprocamente antistanti è prescritta una distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt. 12,00.

        In ogni altro caso per gli edifici è prescritta la distanza minima assoluta di mt. 10,00 tra pareti finestrati e pareti di edifici antistanti. La distanza sopra indicata va mantenuta anche nel caso in cui la parete antistante sia provvista di porticato la cui pilastratura va considerata alla stregua delle pareti.

        Le distanze tra pareti finestrate come sopra indicate non si computano nel caso in cui tra gli edifici siano interposte strade pubbliche, fermo restando l’osservanza dei distacchi imposti da specifiche leggi.

        Il distacco minimo di un fabbricato di nuova costruzione, sia che abbia parete finestrata o no, rispetto al confine del lotto contiguo, deve essere pari ad 1/2 dell’altezza del fronte prospettante, fermo restando un distacco minimo assoluto di mt. 5,00. Nel caso di pareti non finestrate, tale distacco può essere ridotto quando esiste un preciso accordo fra i confinanti interessati, formalizzato con atto regolarmente registrato nei pubblici registri immobiliari, valevole per se, eredi ed aventi causa.

        Nei lotti edificabili confinanti con lotti liberi è ammessa la edificazione sul confine di proprietà nel rispetto delle modalità previste dal Codice Civile, purché preventivamente si  stipuli un pubblico atto di consenso tra le parti.

        E’ altresì ammessa l’edificazione in aderenza o in comunione, secondo le norme del Codice Civile.

        E’ consentita la deroga alla distanza minima tra edifici di cui al comma secondo del presente punto a), purché le pareti frontestanti non siano finestrate, per costruzioni e/o parti di costruzioni monopiani facenti parte di edifici più vasti, la cui altezza interna utile sia inferiore a mt. 2.50 e l’altezza  media fuori terra inferiore a mt. 2.50, da realizzare come pertinenze di edifici esistenti o da edificare destinate con riferimento alla legge 122/89 a garage entro i limiti massimi richiesti dalla presente normativa in relazione alle diverse destinazioni d’uso.  Per tali interventi si fa riferimento alle distanze previste dal codice civile. In tal caso I nuovi interventi nei lotti adiacenti dovranno rispettare solo il distacco  dal confine.

        E’ consentita la deroga alla distanza minima tra edifici di cui al comma secondo del presente punto (a) purché le pareti frontestanti non siano finestrate, per costruzioni e/o parti di costruzioni monopiano facenti parte di edifici più vasti, esistenti o da edificare, la cui altezza media fuori terra  non ecceda i mt. 3.50 e destinati ad uso diverso dalla civile abitazione, quali magazzini e depositi, bungalow e similari. Per tali interventi si fa riferimento alle prescrizioni del Codice Civile per quanto attiene i distacchi.

        Le distanze minime dei fabbricati dai confini urbanistici, intesi solo quelli su aree assoggettate ad intervento pubblico, escluso comunque le eventuali fasce di rispetto stradale, e le aree dell’Acquedotto del Ruzzo, salvo allineamenti preesistenti o previsti dallo strumento urbanistico, e ad eccezione delle sopraelevazioni, non devono essere inferiori a mt. 5,00. Nel caso di allineamenti lungo il fronte strada deve essere in ogni caso mantenuta la distanza minima dalla strada attualmente esistente e deve essere garantita la realizzazione di un marciapiede di larghezza uguale a quella esistente con un minimo di mt. 1,50.

 

Gli edifici di nuova costruzione, in presenza nei lotti vicini, di edifici pubblici o di interesse pubblico o edifici privati regolarmente costruiti o condonati ai sensi della legge 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni comprese altre successive sanatorie edilizie, o altre forme di deroga e beneficio, edificati a distanza inferiore ai ml.5,00 dal confine, possono posizionarsi rispettando la sola distanza minima dal  confine del proprio lotto e cioè ml.5,00. Comunque, in tali casi, la distanza tra edifici deve essere almeno ml.6,00. 

Nelle nuove costruzioni i piani completamente interrati possono essere posti alla distanza minima di ml.1,50 dai confini, tuttavia nel caso di accordo  tra i confinanti, a mezzo di atto pubblico, tali volumi interrati possono essere posti a confine,.